Modificazione all'art. 14 del regolamento.(GU n.188 del 11-8-1992)
Il Senato della Repubblica, il 6 agosto 1992, ha adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la seguente deliberazione: Art. 1. 1. All'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purche' rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purche' ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni". Roma, 6 agosto 1992 Il Presidente: SPADOLINI LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica - Documento II, n. 9. Presentato dalla giunta per il regolamento il 6 agosto 1992, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa giunta il 30 luglio 1992. Relazione scritta annunciata il 6 agosto 1992. Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1992.