Modifica del paragrafo 6, punto 2, della circolare n. 10 del 27 giugno 1990 concernente "Applicazione delle norme comunitarie relative al prelievo di corresponsabilita' sul latte bovino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1990.(GU n.193 del 18-8-1992)
Vigente al: 18-8-1992
L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1822/77 del 5 agosto 1977 stabilisce che all'atto della liquidazione dell'aiuto al latticello debba essere detratta dall'importo liquidato la somma da riscuotere a titolo di prelievo di corresponsabilita'. Lo stesso articolo prevede, al paragrafo 2, che gli Stati membri possono, qualora sussistano difficolta' di ordine amministrativo, applicare un regime di riscossione diverso che presenti garanzie equivalenti. In relazione alle suddette disposizioni, con circolare n. 10 del 27 giugno 1990 e' stata indicata, tra l'altro, al paragrafo 6, punto 1, la documentazione che devono presentare all'AIMA le imprese che usufruiscono dell'aiuto al latticello per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo in questione. In particolare, al punto 2, e' stato previsto che le imprese autorizzate al versamento annuale del prelievo di corresponsabilita' presentino, ai fini del pagamento dell'aiuto al latticello, una dichiarazione contenente l'impegno a versare il prelievo entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno in causa. In considerazione dell'acquisita esperienza procedurale ed al fine di migliorarne l'applicazione appare necessario modificare il predetto punto 2 del paragrafo 6, come segue: "In deroga al comma precedente, le imprese che si avvalgono della autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1822/77, per il versamento annuale del prelievo di corresponsabilita', devono dichiarare nella domanda di aiuto l'importo del prelievo corrispondente alla quantita' di latticello per il quale si chiede l'aiuto. L'AIMA provvede al pagamento dell'aiuto al latticello per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'aiuto suddetto e quello del prelievo di corresponsabilita' dichiarato in domanda. Il saldo dell'aiuto al latticello viene corrisposto dall'AIMA su domanda dell'impresa interessata, corredata dalla copia della ricevuta del versamento annuale del prelievo di corresponsabilita', da presentare entro trenta giorni dalla data del versamento medesimo". Il Ministro: FONTANA