MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 6 agosto 1992, n. 30 

  Modifica del paragrafo 6, punto 2, della circolare  n.  10  del  27
giugno  1990  concernente "Applicazione delle norme comunitarie
relative al prelievo di corresponsabilita' sul latte bovino",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1990.
(GU n.193 del 18-8-1992)
 
 Vigente al: 18-8-1992  
 

  L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1822/77 del 5  agosto
1977   stabilisce  che  all'atto  della  liquidazione  dell'aiuto  al
latticello debba essere detratta dall'importo liquidato la  somma  da
riscuotere a titolo di prelievo di corresponsabilita'.
  Lo  stesso  articolo  prevede, al paragrafo 2, che gli Stati membri
possono, qualora sussistano  difficolta'  di  ordine  amministrativo,
applicare  un  regime  di  riscossione  diverso che presenti garanzie
equivalenti.
  In relazione alle suddette disposizioni, con circolare n. 10 del 27
giugno 1990 e' stata indicata, tra l'altro, al paragrafo 6, punto  1,
la  documentazione  che  devono  presentare  all'AIMA  le imprese che
usufruiscono dell'aiuto al latticello per  dimostrare  l'assolvimento
dell'obbligo in questione.
  In  particolare,  al  punto  2,  e'  stato  previsto che le imprese
autorizzate al versamento annuale del prelievo di  corresponsabilita'
presentino,  ai  fini  del  pagamento  dell'aiuto  al latticello, una
dichiarazione contenente l'impegno a versare il prelievo entro il  14
maggio successivo alla fine dell'anno in causa.
  In  considerazione dell'acquisita esperienza procedurale ed al fine
di  migliorarne  l'applicazione  appare  necessario   modificare   il
predetto punto 2 del paragrafo 6, come segue:
  "In  deroga  al comma precedente, le imprese che si avvalgono della
autorizzazione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE n.
1822/77,   per   il    versamento    annuale    del    prelievo    di
corresponsabilita',   devono   dichiarare   nella  domanda  di  aiuto
l'importo del prelievo corrispondente alla  quantita'  di  latticello
per il quale si chiede l'aiuto.
  L'AIMA  provvede  al  pagamento  dell'aiuto  al  latticello  per un
importo pari alla differenza tra l'ammontare  dell'aiuto  suddetto  e
quello del prelievo di corresponsabilita' dichiarato in domanda.
  Il  saldo  dell'aiuto  al latticello viene corrisposto dall'AIMA su
domanda  dell'impresa  interessata,  corredata  dalla   copia   della
ricevuta  del  versamento annuale del prelievo di corresponsabilita',
da  presentare  entro  trenta  giorni  dalla  data   del   versamento
medesimo".
                                                 Il Ministro: FONTANA