Disciplina dei rapporti commerciali con le Repubbliche di Serbia e Montenegro(GU n.193 del 18-8-1992)
Si fa seguito al comunicato di questo Ministero apparso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 1992 di uguale oggetto per informare che con regolamento (CEE) n. 2015/92 del Consiglio - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L205 del 22 luglio 1992 - e' stata modificata la precedente disciplina per quanto riguarda le eccezioni al commercio tra C.E.E. e Repubbliche di Serbia e di Montenegro. Con il nuovo regolamento il divieto di esportazione verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro non si applica alle esportazioni di prodotti destinati a scopi strettamente medici e derrate alimentari, notificate al comitato istituito a norma della risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' alle esportazioni verso le stesse Repubbliche di derrate e di prodotti per necessita' umanitarie essenziali, che siano state autorizzate da detto comitato con la procedura semplificata e accelerata "senza obiezioni". Lo stesso regolamento stabilisce che le esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti destinati a scopi strettamente medici o per necessita' umanitarie essenziali e di derrate alimentari sono soggette ad un'autorizzazione preliminare di esportazione, da rilasciarsi dalle competenti autorita' degli Stati membri. Per una puntuale verifica dei divieti e delle eccezioni si rinvia ai relativi regolamenti comunitari.