MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari onorari
in Bursa (Turchia), Londrina, Paranagua' e Maringa' (Brasile)
(GU n.195 del 20-8-1992)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
   La  signora Oya Izmirli, vice console onorario in Bursa (Turchia),
con circoscrizione territoriale comprendente la Provincia  di  Bursa,
oltre  all'adempimento  dei generali doveri di difesa degli interessi
nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le  funzioni
consolari limitatamente a:
     a)  trasmissione  materiale  al  consolato  generale d'Italia in
Istanbul degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o  aeromobili
nazionali o stranieri;
     b)  ricezione  e  trasmissione  materiale  al consolato generale
d'Italia in Istanbul delle dichiarazioni concernenti lo stato  civile
da parte dei comandi di aeromobili;
     c)  ricezione  e  trasmissione  materiale  al consolato generale
d'Italia in Istanbul dei testamenti formati a  bordo  di  navi  e  di
aeromobili;
     d)  ricezione  e  trasmissione  materiale  al consolato generale
d'Italia in Istanbul di atti dipendenti dall'apertura di  successione
in Italia;
     e)  tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali;
     f) concessione di prestiti a cittadini italiani in condizione di
eccezionale necessita' dopo aver  interpellato,  caso  per  caso,  il
consolato generale d'Italia in Istanbul.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 1992
                                                  Il Ministro: SCOTTI
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
   Il  sig.  Romolo  Veronesi,  vice  console  onorario  in  Londrina
(Brasile),  con  circoscrizione  territoriale  comprendente  il  Nord
Pioniero  dello  Stato,   i   municipi   di   Arapongas,   Apucarana,
Bandeirantes,  Siqueira  Campos, Santo Antonio de Platina, Centenario
do Sul, oltre all'adempimento dei generali  doveri  di  difesa  degli
interessi  nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita le
funzioni consolari limitatamente a:
     a) trasmissione materiale  al  consolato  generale  d'Italia  in
Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o  aeromobili
nazionali o stranieri;
     b) ricezione e  trasmissione  materiale  al  consolato  generale
d'Italia   in  Curitiba  delle  dichiarazioni  relative  alle  schede
anagragiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,
limitatamente   ai   residenti   nella   circoscrizione  territoriale
dell'ufficio consolare esclusa qualsiasi altra competenza in materia;
     c)  emanazione  di  atti  conservativi,   che   non   implichino
disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o
sinistro aereo;
     d)   rilascio   di  certificazioni  (esclusi  i  certificati  di
cittadinanza   e   di   residenza    all'estero),    vidimazioni    e
legalizzazioni;
     e)  rilascio  di  procure  speciali  per  le  quali la legge non
richieda la forma dell'atto pubblico  e  limitatamente  alle  persone
fisiche,  a  favore  dei  residenti nella circoscrizione territoriale
dell'ufficio consolare;
     f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle  firme
delle autorita' locali;
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 1992
                                                  Il Ministro: SCOTTI
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
   Il sig. Avelino Fregonese, vice  console  onorario  in  Paranagua'
(Brasile),  con  circoscrizione  territoriale  comprendente  la  zona
litorale del Parana', i municipi  di  Morretes,  Antonina,  Guaratuba
Matinhos  e  Guaraquec(Circa)aba,  oltre all'adempimento dei generali
doveri di difesa  degli  interessi  nazionali  e  di  protezione  dei
cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
     a)  trasmissione  materiale  al  consolato  generale d'Italia in
Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o  aeromobili
nazionali o stranieri;
     b)  ricezione  e  trasmissione  materiale  al consolato generale
d'Italia  in  Curitiba  delle  dichiarazioni  relative  alle   schede
anagragiche  di  cui  all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
limitatamente  ai   residenti   nella   circoscrizione   territoriale
dell'ufficio consolare esclusa qualsiasi altra competenza in materia;
     c)   emanazione   di   atti  conservativi,  che  non  implichino
disposizione  dei  beni,  in  materia  di  successione,  naufragio  o
sinistro aereo;
     d)   rilascio   di  certificazioni  (esclusi  i  certificati  di
cittadinanza   e   di   residenza    all'estero),    vidimazioni    e
legalizzazioni;
     e)  effettuazione  delle operazioni richieste dalla legislazione
vigente in dipendenza  dell'arrivo  e  della  partenza  di  una  nave
nazionale;
     f)  tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali.
   Il presente decreto verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 1992
                                                  Il Ministro: SCOTTI
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
   Il  sig.  Luciano  Lessio,  agente  consolare onorario in Maringa'
(Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente la zona Nord-
Ovest, i municipi di Umuarama, Paranavai, Cianorte,  Campo  Mourao  e
Ivaipora,  oltre  all'adempimento dei generali doveri di difesa degli
interessi nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le
funzioni consolari limitatamente a:
     a)  trasmissione  materiale  al  consolato  generale d'Italia in
Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali,
dai  cittadini  italiani  o  dai  comandanti  di  navi  o  aeromobili
nazionali o stranieri;
     b)  ricezione  e  trasmissione  materiale  al consolato generale
d'Italia  in  Curitiba  delle  dichiarazioni  relative  alle   schede
anagrafiche  di  cui  all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
limitatamente  ai   residenti   nella   circoscrizione   territoriale
dell'ufficio   consolare,   esclusa  qualsiasi  altra  competenza  in
materia;
     c)  rilascio  di  certificazioni  (esclusi  i   certificati   di
cittadinanza    e    di    residenza   all'estero),   vidimazioni   e
legalizzazioni;
     d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle  firme
delle autorita' locali.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 1992
                                                  Il Ministro: SCOTTI