UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.197 del 22-8-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta formulata dalla facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Firenze,  in  data
24 gennaio 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza dell'11 luglio 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Gli  articoli  dal  621   al   633,   relativi   alla   scuola   di
specializzazione in ottica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti,
con  il  conseguente spostamento della numerazione degli articoli che
seguono:
  Art. 621. - E' istituita presso l'Universita' di Firenze la  scuola
di specializzazione in ottica.
  Art.  622.  -  La  scuola  ha  lo scopo di fornire una preparazione
specifica  nei  campi  dell'ottica   moderna   e   di   fornire   una
qualificazione  professionale  adeguata  alle richieste del mondo del
lavoro.
  L'acquisizione di tale professionalita' interessa vari aspetti  del
mondo  industriale  e  tecnologico,  tra  cui  le  applicazioni  alle
comunicazioni, alle diagnostiche ottiche,  al  telerilevamento,  alla
robotica, alle lavorazioni ottiche, alla metrologia industriale, alla
medicina e alle costruzioni di apparecchiature.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in ottica.
  Art.  623. - Il corso degli studi ha la durata di due anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede non meno di duecento ore  di  lezioni
teoriche  e  non  meno  di  duecento  ore  di attivita' pratiche e di
laboratorio per anno. La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e'  in
grado  di  accettare un numero massimo di quindici iscritti per anno,
per un totale di trenta.
  Art. 624.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorrono  al
funzionamento  della  scuola  le  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e di  ingegneria  e  i  dipartimenti,  istituti  e
centri   dell'Universita'   di   Firenze   che   hanno  competenze  e
disponibilita' nel settore dell'ottica.
  Art. 625. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, scienze
dell'informazione ed ingegneria.
  Art. 626. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   laboratorio di ottica (annuale):
   un corso annuale a scelta fra i seguenti:
    elementi di fisica quantistica e statistica;
    ottica generale;
    strumentazione ottica;
    ottica geometrica;
   due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti:
    tecniche matematiche;
    tecniche ed applicazioni del laser;
    tecnica infrarosso;
    scienza della visione;
    lavorazioni e collaudi ottici;
    laboratorio di calcolo numerico.
 2 Anno:
   laboratorio di ottica avanzata (annuale):
   un corso a scelta fra i seguenti:
    spettroscopia e fisica degli stati condensati;
    ottica quantistica;
   due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti:
    progettazione e calcolo ottico;
    applicazioni dell'ottica coerente;
    strumentazione elettronica per l'ottica;
    materiali e dispositivi per optoelettronica;
    elaborazione delle immagini;
    strumentazione ottica biomedica;
    fibre ottiche e ottica integrata;
    metrologia ottica;
    tecnologie ottiche;
    ottica delle particelle;
    ottica astronomica;
    tecniche sperimentali in ottica.
  Il  piano studi e' approvato dal consiglio della scuola su proposta
dell'allievo.
  Art. 627. - Alla fine del primo anno accademico  lo  specializzando
deve  sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di
corso successivo. La commissione di  esame  di  cui  fanno  parte  il
direttore della scuola e i docenti delle materie relative, esprime un
giudizio  globale  sul  livello  di  preparazione del candidato nelle
singole discipline e relative attivita' pratiche di cui al  piano  di
studi  per  l'anno  di  corso.    Coloro che non superano detto esame
potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
  Superato l'esame teorico pratico del  secondo  anno,  il  corso  di
studi  si  conclude con un esame finale consistente nella discussione
di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato  in
accordo  con  il  docente della disciplina interessata.  A coloro che
avranno superato l'esame  finale  verra'  rilasciato  il  diploma  di
specialista in ottica.
  Art.  628. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
e' autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni  con
enti  pubblici  e  privati,  con  finalita'  di sovvenzionamento e di
utilizzazione di  strutture  extrauniversitarie  per  lo  svolgimento
delle  attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/1982.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 23 ottobre 1991
                                                 p. Il rettore: ZAMPI