Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.197 del 22-8-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 24 gennaio 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'11 luglio 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal 621 al 633, relativi alla scuola di specializzazione in ottica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono: Art. 621. - E' istituita presso l'Universita' di Firenze la scuola di specializzazione in ottica. Art. 622. - La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specifica nei campi dell'ottica moderna e di fornire una qualificazione professionale adeguata alle richieste del mondo del lavoro. L'acquisizione di tale professionalita' interessa vari aspetti del mondo industriale e tecnologico, tra cui le applicazioni alle comunicazioni, alle diagnostiche ottiche, al telerilevamento, alla robotica, alle lavorazioni ottiche, alla metrologia industriale, alla medicina e alle costruzioni di apparecchiature. La scuola rilascia il titolo di specialista in ottica. Art. 623. - Il corso degli studi ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede non meno di duecento ore di lezioni teoriche e non meno di duecento ore di attivita' pratiche e di laboratorio per anno. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di quindici iscritti per anno, per un totale di trenta. Art. 624. - Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e i dipartimenti, istituti e centri dell'Universita' di Firenze che hanno competenze e disponibilita' nel settore dell'ottica. Art. 625. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, scienze dell'informazione ed ingegneria. Art. 626. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: laboratorio di ottica (annuale): un corso annuale a scelta fra i seguenti: elementi di fisica quantistica e statistica; ottica generale; strumentazione ottica; ottica geometrica; due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti: tecniche matematiche; tecniche ed applicazioni del laser; tecnica infrarosso; scienza della visione; lavorazioni e collaudi ottici; laboratorio di calcolo numerico. 2 Anno: laboratorio di ottica avanzata (annuale): un corso a scelta fra i seguenti: spettroscopia e fisica degli stati condensati; ottica quantistica; due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti: progettazione e calcolo ottico; applicazioni dell'ottica coerente; strumentazione elettronica per l'ottica; materiali e dispositivi per optoelettronica; elaborazione delle immagini; strumentazione ottica biomedica; fibre ottiche e ottica integrata; metrologia ottica; tecnologie ottiche; ottica delle particelle; ottica astronomica; tecniche sperimentali in ottica. Il piano studi e' approvato dal consiglio della scuola su proposta dell'allievo. Art. 627. - Alla fine del primo anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche di cui al piano di studi per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico pratico del secondo anno, il corso di studi si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato in accordo con il docente della disciplina interessata. A coloro che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di specialista in ottica. Art. 628. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, e' autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1982. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 23 ottobre 1991 p. Il rettore: ZAMPI