Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie(GU n.197 del 22-8-1992)
Con decreto ministeriale 10 agosto 1992, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie che prevede: la fusione tra l'ente di diritto pubblico Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie e la propria sezione di credito agrario avente personalita' giuridica, tramite l'incorporazione di quest'ultima nell'istituto, e l'adozione di un nuovo statuto; la trasformazione del soggetto risultante dalla predetta fusione in una societa' per azioni denominata "Federalcasse Banca S.p.a." che avra' un capitale di lire 50 miliardi rappresentato da n. 5.000.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna; l'adozione dello statuto della societa' "Federalcasse Banca S.p.a.", autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria e a svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, in via transitoria e per i tempi tecnici necessari alla costituzione della societa' "Federalcasse Mediotermine S.p.a", anche l'attivita' di credito a medio e lungo termine in atto esercitata dalla sezione di credito agrario"; il conferimento da parte della societa' "Federalcasse Banca S.p.a.", autorizzata ad effettuare le modifiche statutarie connesse all'operazione di scorporo, del ramo di azienda esercente il credito agrario in una costituenda societa' denominata "Federalcasse Mediotermine S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Federalcasse Mediotermine S.p.a." che avra' un capitale di lire 25 miliardi rappresentato da n. 2.500.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna; l'adozione dello statuto della societa' "Federalcasse Mediotermine S.p.a.", abilitata all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e di ogni altra forma di credito a medio e lungo termine.