Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6446).(GU n.216 del 14-9-1992)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni rela- tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.; Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge, con il quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti depositari, i valori mobiliari oggetto del deposito e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa; Visto il regolamento per l'attuazione della citata legge n. 289, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e modificate ed integrate in data 17 giugno 1992; Ravvisata la necessita' di includere la sopracitata Cassa fra le categorie di soggetti depositari ammessi, a norma e secondo le modalita' previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, alla Monte Titoli S.p.a. al fine dello svolgimento della propria attivita' istituzionale; Considerata l'opportunita' di rendere piu' semplice, in determinati casi, la procedura di adozione dei provvedimenti di sospensione dei depositari dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. e rendere immediatamente efficaci tali provvedimenti; Vista la n. 215484 del 24 agosto 1992, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alle modifiche ed integrazioni concernenti il regolamento di attuazione della legge n. 289/1986; Delibera: Al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: All'art. 4 - Categorie di soggetti depositari, e' aggiunto il seguente comma 4: "4. La Cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ai fini dello svolgimento della propria attivita' puo' costituire depositi in valori mobiliari, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili". L'art. 5 - Sospensione dei depositari dal subdeposito, e' modificato come segue: "1. Salvi i casi di cui al comma 2, i provvedimenti di sospensione dei depositari dal subdeposito possono essere adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e agli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie nei casi di: a) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa concernente la Monte Titoli S.p.a.; b) insolvenza di borsa del depositario che non abbia gia' comportato l'adozione di uno dei provvedimenti di sospensione di cui al comma seguente. 2. Salvi i casi di cui all'art. 6-bis, la Monte Titoli S.p.a. da' immediato corso alla sospensione del depositario per il quale le sia stato comunicato uno dei seguenti provvedimenti: a) di sospensione cautelare o sanzionatoria ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; b) di temporanea sospensione dalle attivita' di intermediazione, ovvero di temporanea esclusione dai locali delle borse; c) per le societa' commissionarie di borsa, di sospensione dall'ammissione negli antirecinti alle grida; d) per le societa' fiduciarie diverse da quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di sospensione dall'attivita' di amministrazione dei beni per conto di terzi". Nell'art. 6 - Revoca della sospensione, il comma 1 e' modificato come segue: "1. La sospensione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, si considera automaticamente revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata". Nell'art. 8 - Pubblicita' dei provvedimenti, il comma 1 e' modificato come segue: "1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1, 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati immediatamente alla Monte Titoli S.p.a. per gli adempimenti di competenza". Nell'art. 9 - Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione, il comma 1 e' modificato come segue: "1. Con i provvedimenti di cui all'art. 5, o successivamente, la Consob puo' stabilire (Omissis)". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 2 settembre 1992 Il presidente: BERLANDA