COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 settembre 1992 

  Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'attuazione della
legge  19  giugno  1986,  n.  289,  recante   disposizioni   relative
all'amministrazione  accentrata  di  valori  mobiliari  attraverso la
Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6446).
(GU n.216 del 14-9-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni rela-
tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la
Monte Titoli S.p.a.;
  Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta  legge,
con il quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con
la  Banca  d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie
di soggetti depositari, i valori mobiliari oggetto del deposito e  le
altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;
  Visto  il  regolamento  per l'attuazione della citata legge n. 289,
approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Viste le disposizioni concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate
dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992  e
modificate ed integrate in data 17 giugno 1992;
  Ravvisata  la  necessita'  di includere la sopracitata Cassa fra le
categorie di soggetti  depositari  ammessi,  a  norma  e  secondo  le
modalita'  previste  dalla  legge  19 giugno 1986, n. 289, alla Monte
Titoli S.p.a. al  fine  dello  svolgimento  della  propria  attivita'
istituzionale;
  Considerata l'opportunita' di rendere piu' semplice, in determinati
casi,  la  procedura di adozione dei provvedimenti di sospensione dei
depositari dal subdeposito presso la Monte Titoli  S.p.a.  e  rendere
immediatamente efficaci tali provvedimenti;
  Vista  la  n.  215484  del  24  agosto  1992, con la quale la Banca
d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alle modifiche  ed
integrazioni  concernenti il regolamento di attuazione della legge n.
289/1986;
                              Delibera:
  Al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289,
recante  disposizioni  relative  all'amministrazione  accentrata   di
valori  mobiliari  attraverso  la  Monte Titoli S.p.a., approvato con
propria  delibera  n.  2723  del  18  febbraio  1987,  e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  All'art.  4  -  Categorie  di  soggetti  depositari, e' aggiunto il
seguente comma 4:
  "4. La Cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22,  comma
3,  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1 ai fini dello svolgimento della
propria attivita'  puo'  costituire  depositi  in  valori  mobiliari,
secondo  la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e
dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili".
  L'art.  5  -  Sospensione  dei  depositari  dal   subdeposito,   e'
modificato come segue:
  "1.  Salvi i casi di cui al comma 2, i provvedimenti di sospensione
dei depositari dal subdeposito possono essere adottati  dalla  Consob
con  delibera  motivata  e  d'intesa con la Banca d'Italia per quelli
relativi alle aziende e agli istituti di credito e con  il  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato per quelli relativi
alle societa' fiduciarie nei casi di:
    a) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti
disciplinati dalla normativa concernente la Monte Titoli S.p.a.;
    b)  insolvenza  di  borsa  del  depositario  che  non  abbia gia'
comportato l'adozione di uno dei provvedimenti di sospensione di  cui
al comma seguente.
  2.  Salvi  i casi di cui all'art. 6-bis, la Monte Titoli S.p.a. da'
immediato corso alla sospensione del depositario per il quale le  sia
stato comunicato uno dei seguenti provvedimenti:
    a)  di  sospensione  cautelare o sanzionatoria ai sensi dell'art.
13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    b) di temporanea sospensione dalle attivita' di  intermediazione,
ovvero di temporanea esclusione dai locali delle borse;
    c)  per  le  societa'  commissionarie  di  borsa,  di sospensione
dall'ammissione negli antirecinti alle grida;
    d) per le societa' fiduciarie diverse da quelle di  cui  all'art.
17,  comma  2,  della  legge  2  gennaio  1991,  n. 1, di sospensione
dall'attivita' di amministrazione dei beni per conto di terzi".
  Nell'art. 6 - Revoca della sospensione, il comma  1  e'  modificato
come segue:
  "1.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  dell'art. 5, comma 2, si
considera automaticamente revocata con la  cessazione  dell'efficacia
del provvedimento che l'ha determinata".
  Nell'art.  8  -  Pubblicita'  dei  provvedimenti,  il  comma  1  e'
modificato come segue:
  "1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1,  6  e  7  sono
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e comunicati immediatamente alla
Monte Titoli S.p.a. per gli adempimenti di competenza".
  Nell'art. 9  -  Effetti  dei  provvedimenti  di  sospensione  e  di
esclusione, il comma 1 e' modificato come segue:
  "1.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 5, o successivamente, la
Consob puo' stabilire (Omissis)".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 2 settembre 1992
                                              Il presidente: BERLANDA