Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.219 del 17-9-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', intesa ad ottenere l'aumento del numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 luglio 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. Il secondo comma dell'art. 832, relativo al numero degli studenti iscrivibili alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche, e' sostituito dal seguente: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 18 ottobre 1991 Il rettore: MANTEGAZZA