Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1992.(GU n.226 del 25-9-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Molise, Campania, Sardegna e Calabria, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1992, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Abruzzo ha precisato che, a seguito di ulteriori e piu' approfonditi accertamenti, l'aumento del titolo alcolometrico deve riguardare tutti i prodotti della vendemmia ottenuti nel proprio territorio e non soltanto quelli D.O.C., come invece precedentemente comunicato; Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio ha precisato che, a seguito di ulteriori e piu' approfonditi accertamenti, l'aumento del titolo alcolometrico per i prodotti della vendemmia 1992 ottenuti nel proprio territorio non deve essere limitato ad un grado e mezzo, come invece precedentemente comunicato, ma puo' essere effettuato entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria; Decreta: Nella campagna vitivinicola 1992-93 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni indicate nelle premesse. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunicari sopracitati. Nella regione Abruzzo, ad integrazione di quanto disposto con decreto ministeriale 17 settembre 1992, l'aumento del titolo alcolometrico e' consentito per tutti i prodotti della vendemmia 1992. Nella regione Lazio, ad integrazione di quanto disposto con decreto ministeriale 17 settembre 1992, l'aumento del titolo alcolometrico puo' essere effettuato entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 23 settembre 1992 Il Ministro: FONTANA