Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione aziende:(GU n.232 del 2-10-1992)1) Calzaturificio Apice S.p.a. 2) Calzaturificio Italshoes S.a.s.;
Con decreto ministeriale 24 agosto 1992 in favore dei lavoratori licenziati per attivita' o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' prolungata per i periodi indicati: 1) S.p.a. Calzaturificio Apice, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988: periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991; CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981; causa: crisi aziendale; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987. 2) S.p.a. Calzaturificio Apice, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988: periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991; CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981; causa: crisi aziendale; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987. 3) S.a.s. Calzaturificio Italshoes, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988: periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991; CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985; causa: crisi aziendale; primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987. 4) S.a.s. Calzaturificio Italshoes, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988: periodo: dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991; CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985; causa: crisi aziendale; primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987. Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 i lavoratori licenziati, gia' percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi ridotto del numero massimo di 180 giorni. Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dal dipartimento dell'aeronautica militare americana di Tempio Pausania - Cantiere Monte Limbara, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, e' disposta la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 22 settembre 1992, l'art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 gennaio 1991 dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Army e Air Force Exchange Service e Department of the Air Force) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo, dispone la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 14 luglio 1991. Con l'art. 2 la corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata fino al 13 gennaio 1992. Con l'art. 3 la corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata fino al 12 luglio 1992. Il presente decreto annulla e' sostituisce i decreti ministeriali n. 12004 e n. 12005 del 3 marzo 1992; i decreti ministeriali n. 12167 e n. 12168 del 12 giugno 1992.