MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento speciale di disoccupazione
aziende:                                                      
1) Calzaturificio Apice S.p.a.  2) Calzaturificio Italshoes S.a.s.;
(GU n.232 del 2-10-1992)

   Con  decreto  ministeriale 24 agosto 1992 in favore dei lavoratori
licenziati per attivita'  o  riduzione  di  personale  dalle  aziende
industriali  sottospecificate,  a  decorrere  dalle date indicate, la
corresponsione del trattamento  speciale  di  disoccupazione  di  cui
all'art.  8,  comma  quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e'
prolungata per i periodi indicati:
  1) S.p.a. Calzaturificio Apice, con sede in Massarosa (Lucca) e
   stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985
   al 16 giugno 1988:
periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
  2) S.p.a. Calzaturificio Apice, con sede in Massarosa (Lucca) e
   stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985
   al 16 giugno 1988:
periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
  3) S.a.s. Calzaturificio Italshoes, con sede in Massarosa (Lucca) e
   stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986
   all'11 giugno 1988:
periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.
  4) S.a.s. Calzaturificio Italshoes, con sede in Massarosa (Lucca) e
   stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986
   all'11 giugno 1988:
periodo: dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.
   Con  decreto  ministeriale  22   settembre   1992   i   lavoratori
licenziati,  gia'  percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento
speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nei  comuni
di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), continuano a beneficiare del
predetto  trattamento  a  far data dall'11 agosto 1991 per un periodo
pari a 27 mesi ridotto del numero massimo di 180 giorni.
   Con decreto ministeriale 22 settembre 1992  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1  giugno 1991, n. 169, in
favore  dei  lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dal
dipartimento dell'aeronautica militare americana di Tempio Pausania -
Cantiere  Monte  Limbara,  in  conseguenza   del   provvedimento   di
ristrutturazione    dell'organismo    medesimo,    e'   disposta   la
corresponsione di una proroga del  trattamento  pari  al  trattamento
speciale  di  disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427,
fino al 31 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 22 settembre 1992, l'art. 1, ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1  giugno 1991, n.
169,  in  favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 gennaio
1991 dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Army  e
Air  Force  Exchange  Service  e  Department  of  the  Air  Force) in
conseguenza   di   ristrutturazione   dell'organismo,   dispone    la
corresponsione  di  una  proroga  del trattamento pari al trattamento
speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975,  n.  427,
fino al 14 luglio 1991.
   Con  l'art.  2  la  corresponsione del trattamento disposta con il
precedente art. 1 e' prorogata fino al 13 gennaio 1992.
   Con l'art. 3 la corresponsione del  trattamento  disposta  con  il
precedente art. 2 e' prorogata fino al 12 luglio 1992.
   Il  presente decreto annulla e' sostituisce i decreti ministeriali
n. 12004 e n. 12005 del 3 marzo 1992; i decreti ministeriali n. 12167
e n. 12168 del 12 giugno 1992.