Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.238 del 9-10-1992)
Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 06528 del 29 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla societa' "Sorgente Verna" S.r.l. e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata "Verna" in contenitori di PET. Per il confezionamento di tale acqua minierale e' consentito l'uso del PET "Lighter", "Melinar B 90" e "Vivypak" di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989, nonche' del materiale PET "Lighter" prodotto dalla societa' Europa 92 S.r.l. La "Sorgente Verna" S.r.l. e' inoltre stata autorizzata a confezionare e vendere l'acqua minerale "Verna" in bottiglie prodotte, partendo da materiale PET "Lighter" prodotto dalla societa' Europa 92 S.r.l. - Civitella del Tronto (Teramo), contrassegnate col marchio EU 1-48 posto nel sottobaga del collo della bottiglia. Sono confermate le prescrizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11) e 13), della delibera della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989 esecutiva ai sensi di legge, le prescrizioni di cui ai punti 10) e 11) della sopracitata delibera sono confermate apportando la seguente modifica: i certificati di analisi dovranno essere presentati all'incirca semestralmente anziche' quadrimestralmente, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 06528 del 29 luglio 1992 esecutiva ai sensi di legge. L'autorizzazione di cui al punto 1) della deliberazione della giunta regionale Toscana n. 06528 del 29 luglio 1992, esecutiva ai sensi di legge e' stata concessa in via definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 06848 del 10 agosto 1992, esecutiva ai sensi di legge, la "Sorgente Fontepatri" S.a.s., con sede e stabilimento di produzione in comune di Lastra a Signa, via Livornese n. 411, provincia di Firenze, codice fiscale n. 00394450480, e' autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata "Sorgente Fontepatri" in contenitori di PET della capacita' di 200, 150, 100 e 50 cl, nei tipi con e senza aggiunta di anidridre carbonica. Per il confezionamento di tale acqua e' consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato): "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera); "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a., Milano. La stessa societa' e' autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale "Sorgente Fontepatri" nei tipi con e senza aggiunta di anidride carbonica in: a) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, e dalla Fanini Fain S.r.l., Ascoli Piceno, partendo dal materiale PET "Lighter" di cui al precedente punto 2); quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma; quelle prodotte dalla Fanini Fain S.r.l. recano nella parte inferiore/lateriale il marchio "E" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia; b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, che le contrassegna riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET "Melinar B 90" di cui al precedente punto 2); c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, che le contrassegna riportando il marchio da 1M a 8M sulla parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET "Vivypak" di cui al precedente punto 2); quelle prodotte dalla Fanini Fain recano nella parte inferiore/laterale il marchio "M" insieme al numero che identifica su quale linea e' stata prodotta la bottiglia. I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette e stampati conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992. L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 06848 del 10 agosto 1992 e' stata concessa alla societa' richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della sopracitata delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati. La Societa' richiedente dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale Sorgente Fontepatri in contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per ciascuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato;tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane e degli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmtente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigente; il personale dell'unita' sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni e' incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita' dei contenitori autorizzati, ai materiali di PET autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica. La societa' richiedente e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Sorgente Fontepatri" nei contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak", nonche' a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedetemente specificati; tale confezionamento sara' effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Lastra a Signa, Firenze, gia' autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale "Sorgente Fontepatri" nei contenitori di vetro. L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 06848 del 10 agosto 1992 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonche' quando dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalla autorita' sanitaria competente nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzate alle disposizioni vigenti in materia, nonche' quando non siano ottemperate eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'unita' sanitaria locale n. 10/F prima subarea Fiorentina, o disposti dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6849 del 10 agosto 1992 esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria vendita, per uso di bevanda dell'acqua minerale denominata "Sorgente Degli Ontani" e' stata trasferita e intestata alla societa' O.R.I. S.r.l., con sede in Grosseto, via Derna n. 7.