DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1992 

  Attribuzioni  al  prefetto  di  Roma  in  materia di funzionalita',
efficienza  e  produttivita'  dell'amministrazione  periferica  dello
Stato.
(GU n.239 del 10-10-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro  sul
pubblico  impiego), ed in particolare il primo comma, numeri 2), 3) e
4), concernenti l'attivita' di coordinamento generale in  materia  di
pubblico  impiego  e  delle  iniziative  di  riordino  della pubblica
amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi,  anche  per
quanto  concerne  i connessi aspetti informatici nonche' il controllo
sulla  efficienza  e  la  economicita'   dell'azione   amministrativa
mediante   la   valutazione   della  produttivita'  e  dei  risultati
conseguiti;
  Visto  l'art.  26  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato e  successive  integrazioni,  che  prevede  progetti  per
l'ampliamento  ed  il  miglioramento dei servizi ed il recupero della
produttivita';
  Visti gli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che
prevedono assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato,  pieno  o
parziale,  o  conferimento  di  incarico di consulenza professionale,
nonche', limitatamente ai progetti sperimentali, l'eventuale modifica
delle procedure operative, anche in deroga alle norme vigenti;
  Vista  la  relazione  del  prefetto  di   Roma   sulla   situazione
dell'amministrazione dello Stato in Roma e provincia;
  Considerato  che  risulta  urgente  e  necessario  intervenire  per
risolvere i segnalati problemi in un  contesto  di  integrazione  dei
rapporti  delle  diverse  amministrazioni  periferiche dello Stato in
relazione  all'interesse  dei  cittadini  utenti  nella   particolare
problematica dell'area metropolitana di Roma;
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera a),
prevede  conferenze  tra i responsabili degli uffici decentrati delle
amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo;
  Vista la legge  12  luglio  1991,  n.  203,  recante  provvedimenti
urgenti  in materia di lotta alla criminalita' e buon andamento delle
attivita' amministrative;
  Visto il decreto-legge del 26 marzo 1992, n. 244;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In via sperimentale per un periodo di dodici mesi, rinnovabili,  il
prefetto  di  Roma,  quale  organo  del  Governo nella provincia, per
l'attuazione dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.  67  e  degli
articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede a:
   individuare  le  cause  che  impediscono  il  rapido  ed  efficace
dispiegamento    dell'azione    amministrativa,    verificando     la
funzionalita',   l'efficienza  e  la  produttivita'  delle  strutture
dell'amministrazione periferica dello Stato in provincia di Roma;
   formulare proposte anche per quanto attiene  alla  modifica  delle
procedure operative eventualmente in deroga alle norme vigenti;
   promuovere ed attuare concreti progetti anche integrati fra le di-
verse  amministrazioni  periferiche  dello  Stato  e, ove necessario,
anche degli enti locali, in materia di semplificazione  delle  proce-
dure,  anche  in  deroga  alle  norme vigenti, di organizzazione e di
miglioramento  dei  servizi,  ivi  compresi  i  progetti  di cui agli
articoli 7 e 10 della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  all'uopo
utilizzando le risorse necessarie appositamente destinate;
   verificare  i  risultati delle iniziative suddette, anche in corso
di  svolgimento,  riferendone  periodicamente  alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  Per  l'attuazione  del presente decreto il prefetto si avvale di un
comitato metropolitano  composto  dai  dirigenti  responsabili  degli
uffici  periferici  dello  Stato  nella  provincia, da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in  campo
nazionale  ed  integrato  da due esperti nominati dal Ministro per la
funzione pubblica. Possono essere chiamati a far parte  del  comitato
rappresentanti  degli  enti  locali  e  di organismi interessati alla
elaborazione ed attuazione progetti.
   Roma, 10 giugno 1992
                                             Il Presidente: ANDREOTTI