Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.244 del 16-10-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 748 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza dei polimeri afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Scuola di specializzazione in scienza dei polimeri Art. 749. - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in scienza dei polimeri presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma. La scuola ha sede presso il dipartimento di chimica dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della preparazione, caratterizzazione, trasformazione ed applicazione dei polimeri. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dei polimeri. 2. La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede 300 ore di insegnamento e 200 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. 3. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il dipartimento di chimica. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952, a quelli richiesti nei commi precedenti. 5. Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: metodi di polimerizzazione; principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole; proprieta' fisiche dei polimeri allo stato solido; un insegnamento complementare. II Anno: metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri; proprieta' chimiche e modifiche dei polimeri; principi di ingegneria dei materiali macromolecolari; un insegnamento complementare. Nel manifesto degli studi relativi alla scuola, ogni anno vengono indicati gli insegnamenti complementari che vengono attivati di anno in anno, traendoli dal seguente elenco: analisi conformazionale e termoidraulica statistica dei polimeri; applicazione dei materiali macromolecolari; biopolimeri; catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione; chimica-fisica dei polimeri in soluzione; degradazione e stabilizzazione dei polimeri; meccanismo della polimerizzazione stereospecifica; polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta; polimeri di interesse biologico; principi generali delle sintesi macromolecolari; principi delle tecnologie dei polimeri; proprieta' fisico-meccaniche dei polimeri; stereochimica dei polimeri; struttura dei polimeri allo stato cristallino. Gli insegnamenti possono essere integrati da seminari e conferenze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il rettore: TECCE