Autorizzazione alla Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa alla riassicurazione attiva in alcuni rami danni.(GU n.247 del 20-10-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990, con il quale la Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Vista l'istanza in data 11 giugno 1991, con la quale la Zurich International Italia S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attivita' assicurativa alla riassicurazione attiva in alcuni rami danni; Vista la lettera n. 200931 in data 22 luglio 1992, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta; Decreta: La Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa alla riassicurazione attiva nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni (esclusi i rischi bestiame, films e grandine); r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1992 Il Ministro: GUARINO