MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 ottobre 1992 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di  Imperia  e  di  La
Spezia.
(GU n.248 del 21-10-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Liguria degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   grandinate 19 giugno 1992 nelle province di Imperia, La Spezia;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni nei sottoelencati  territori  agricoli,  in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Imperia: grandinate  del  19  giugno  1992  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di
Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Imperia.
  La Spezia: grandinate del 19  giugno  1992  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di
Riomaggiore, Vernazza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA