MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 4 luglio 1992 

  Delega di attribuzioni del  Ministro  della  sanita'  per  atti  di
competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato
on. Luciano Azzolini.
(GU n.252 del 26-10-1992)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10  luglio  1924,  n.  1100,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione e la classificazione degli uffici  del  Ministero  della
sanita'  in  relazione  al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale  5  febbraio  1974,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il  4 marzo 1974, registro n. 2 Sanita', foglio n.
232, riguardante il  regolamento  ministeriale  di  cui  all'art.  7,
lettera  m),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare  le  seguenti  attribuzioni  al
Sottosegretario di Stato per la sanita' on. dott. Luciano Azzolini;
                              Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  per  la  sanita' on. dottor Luciano
Azzolini sono delegati i provvedimenti, non  riservati  ai  dirigenti
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
relativi:
   alla Direzione generale degli AA.AA. e del personale;
   alla Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
   alla Direzione generale dei servizi di medicina  sociale  (esclusi
gli  istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e la lotta
all'Aids);
   alla Direzione generale dei servizi veterinari;
   alla  Direzione  generale  degli  ospedali   (esclusi   nomine   e
concorsi);
   all'ufficio  attuazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  (con
esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);
   al Servizio ispettivo centrale;
   al    Consiglio    superiore     di     sanita'     (relativamente
all'autorizzazione di missioni nel territorio nazionale);
   all'Istituto superiore di sanita';
   all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del
lavoro;
   alla Croce rossa italiana;
   agli atti concernenti le liti attive  e  passive  che  superino  i
limiti  previsti  dalla  lettera  i)  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
   alle convenzioni con istituzioni sanitarie;
   al coordinamento con il Ministero della protezione civile;
   alle missioni all'estero del personale dell'Istituto superiore  di
sanita';
   agli  atti  ed ai provvedimenti riguardanti le richieste di parere
al Consiglio di Stato su schemi di contratto.
  Sono, altresi',  delegati  al  Sottosegretario  on.  dott.  Luciano
Azzolini,  con  riferimento  e nei limiti delle materie innanzi indi-
cate, le funzioni e gli atti seguenti:
   risposte  orali  e  scritte  alle  interrogazioni, interpellanze e
mozioni parlamentari;
   rappresentanza del Ministro nei lavori parlamentari  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
   atti  non  menzionati dal presente decreto che rivestano carattere
di assoluta urgenza e non siano per legge riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro stesso.
  Sono  riservati  in  ogni  caso  al  Ministro  gli  atti  che,  pur
concernendo le materie sopra delegate, rivestano  speciale  rilevanza
politico-amministrativa.
  E'   delegata,   inoltre,  al  Sottosegretario  on.  dott.  Luciano
Azzolini, nei casi in cui il Ministro non ritenga di intervenire,  la
presidenza:
   del consiglio di amministrazione del Ministero;
   del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;
   della  commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle
licenze di pubblicita' sanitaria;
   del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita';
   del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
 Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1992
Registro n. 10 Sanita', foglio n. 135