MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1992 

  Determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo   dei
contributi  in  conto  interessi da corrispondersi dalla Cassa per il
credito alle imprese artigiane e dalle regioni  sui  finanziamenti  a
favore  delle  imprese  artigiane,  per il bimestre novembre-dicembre
1992.
(GU n.256 del 30-10-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo   dell'economia   e   l'incremento  dell'occupazione  e,  in
particolare,  le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il proprio decreto in data 8 agosto  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 191 del 19 agosto
1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 29 del 4 febbaio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  di
riferimento  per  il  calcolo  dei  contributi  in conto interessi da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto il proprio decreto del 21  dicembre  1991  con  il  quale  la
maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere agli istituti di credito
per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato  previste
dalle  leggi  citate  in premessa, e' stata fissata, per l'anno 1992,
nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Visto il proprio decreto  del  27  agosto  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 204 del 31 agosto
1992, con il quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato,
per il bimestre settembre-ottobre 1992, nella misura del  16,50%,  di
cui  1%  a  titolo  di  maggiorazione  forfettaria, per le operazioni
primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 15,95%, di cui 1,05% a
titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre
i diciotto mesi;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione  prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986
per la determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
novembre-dicembre 1992 relativo alle operazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il  bimestre  novembre-dicembre
1992, nelle seguenti misure:
   20%  annuo  posticipato,  di  cui  1%  a  titolo  di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   18,25%  annuo  posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI