MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 novembre 1992, n. 1150 

  Disciplina della panificazione.
(GU n.268 del 13-11-1992)
 
 Vigente al: 13-11-1992  
 

                                   Al   Ministero   delle  finanze  -
                                  Dipartimento delle dogane e imposte
                                  dirette - Direzione generale
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto
                                  A tutti gli UPICA
                                  A tutte le camere di commercio
                                  A tutte le prefetture
  La  Commissione  CEE  ha  richiamato  piu'  volte l'Amministrazione
italiana sul fatto che le norme della legge 4  luglio  1967,  n.  580
"Disciplina  per  la  lavorazione  e  commercio  dei  cereali,  degli
sfarinati,  del  pane  e  delle  paste  alimentari",   e   successive
modifiche,  da  ultimo anche l'articolo 22 del decreto legislativo n.
109 del 27 gennaio 1992, sono in contrasto con l'art. 30 del trattato
CEE costituendo una restrizione alla libera circolazione delle  merci
come interpretato dalla Corte di giustizia della Comunita' europea in
una  diffusa  giurisprudenza,  in specie quella denominata "Cassis de
Dijon", con riferimento alla iniziale sentenza 20 febbraio  1979,  in
causa  n.  120/1978,  "Rewe"  o meglio conosciuta, per l'appunto, con
nome "Cassis de Dijon".
  In tale sentenza la Corte ha sancito il principio secondo cui  ogni
prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro
deve   essere  ammesso  sul  mercato  di  ogni  altro  Stato  membro,
affermando  altresi'  che  detto  principio  e'  subordinato  solo  a
"esigenze  imperative  attinenti,  in  particolare, all'efficacia dei
controlli  fiscali,  alla  protezione  della  salute  pubblica,  alla
lealta'  dei  negozi  commerciali  ed  alla  difesa dei consumatori".
Deroghe  a  questo  principio  sono  esclusivamente  quelle  previste
dall'art. 36 del trattato CEE.
  Anche   per  quanto  concerne  la  limitazione  della  destinazione
prevista al sopraevidenziato art. 22 del decreto legislativo n.  109,
la  Commissione  CEE  ribadisce  che  non e' giustificabile ne' dalle
eccezioni previste all'art. 36 del Trattato ne'  da  alcuna  esigenza
imperativa  individuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
CEE.  Inoltre quest'ultima con giurisprudenza costante (vds.  ad  es.
sentenza  8  novembre  1979  in  causa  n. 251/78), ha dichiarato che
l'art. 30 del trattato CEE e'  dotato  di  efficacia  diretta  ed  in
quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali
sono tenuti a tutelare.
  La  stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989, nel procedimento
n. 103/88, ha dichiarato altresi' che tutti gli organi amministrativi
di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto  di  una  norma  del
diritto  comunitario rispondente ai requisiti dell'efficacia diretta,
disattendendo i precetti dell'ordinamento giuridico interno con  esso
confliggenti.
  La  Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1989, n. 389, ha da
parte sua dichiarato che  tutti  i  soggetti  competenti  nel  nostro
ordinamento  a  dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri
di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto
se privi  di  tali  poteri,  come  gli  organi  amministrativi,  sono
giuridicamente  tenuti  a disapplicare le norme interne incompatibili
con norme comunitarie dotate di efficacia diretta.
  In  relazione  a  quanto  sopra, e' consentita l'importazione negli
altri Stati membri della CEE e la immissione in commercio di  pane  e
prodotti similari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalla
vigente  normativa  italiana,  purche' legalmente prodotti e posti in
vendita  in  detti  Stati  ed  ottemperanti,  per   quanto   riguarda
l'etichettatura,  alle  disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1992, n.  109,  attuativo  della  direttiva  n.
79/112/CEE e successive modifiche.
  Resta,  ovviamente,  indiscusso  il  potere dello Stato di invocare
eventualmente le esigenze imperative sopraevidenziate.
                                                 Il Ministro: GUARINO