Disciplina della panificazione.(GU n.268 del 13-11-1992)
Vigente al: 13-11-1992
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte dirette - Direzione generale Al Ministero della sanita' - Gabinetto A tutti gli UPICA A tutte le camere di commercio A tutte le prefetture La Commissione CEE ha richiamato piu' volte l'Amministrazione italiana sul fatto che le norme della legge 4 luglio 1967, n. 580 "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari", e successive modifiche, da ultimo anche l'articolo 22 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, sono in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci come interpretato dalla Corte di giustizia della Comunita' europea in una diffusa giurisprudenza, in specie quella denominata "Cassis de Dijon", con riferimento alla iniziale sentenza 20 febbraio 1979, in causa n. 120/1978, "Rewe" o meglio conosciuta, per l'appunto, con nome "Cassis de Dijon". In tale sentenza la Corte ha sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro, affermando altresi' che detto principio e' subordinato solo a "esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealta' dei negozi commerciali ed alla difesa dei consumatori". Deroghe a questo principio sono esclusivamente quelle previste dall'art. 36 del trattato CEE. Anche per quanto concerne la limitazione della destinazione prevista al sopraevidenziato art. 22 del decreto legislativo n. 109, la Commissione CEE ribadisce che non e' giustificabile ne' dalle eccezioni previste all'art. 36 del Trattato ne' da alcuna esigenza imperativa individuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CEE. Inoltre quest'ultima con giurisprudenza costante (vds. ad es. sentenza 8 novembre 1979 in causa n. 251/78), ha dichiarato che l'art. 30 del trattato CEE e' dotato di efficacia diretta ed in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. La stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989, nel procedimento n. 103/88, ha dichiarato altresi' che tutti gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma del diritto comunitario rispondente ai requisiti dell'efficacia diretta, disattendendo i precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1989, n. 389, ha da parte sua dichiarato che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con norme comunitarie dotate di efficacia diretta. In relazione a quanto sopra, e' consentita l'importazione negli altri Stati membri della CEE e la immissione in commercio di pane e prodotti similari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalla vigente normativa italiana, purche' legalmente prodotti e posti in vendita in detti Stati ed ottemperanti, per quanto riguarda l'etichettatura, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109, attuativo della direttiva n. 79/112/CEE e successive modifiche. Resta, ovviamente, indiscusso il potere dello Stato di invocare eventualmente le esigenze imperative sopraevidenziate. Il Ministro: GUARINO