Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo.(GU n.278 del 25-11-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni e statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 5 giugno 1992 al 24 giugno 1992 nella provincia di Asti; venti impetuosi dal 5 giugno 1992 al 24 giugno 1992 nella provincia di Asti; grandinate dal 6 giugno 1992 al 19 giugno 1992 nella provincia di Cuneo; grandinate del 19 giugno 1992 nella provincia di Alessandria; grandinate dal 28 giugno 1992 all'8 luglio 1992 nella provincia di Cuneo; grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Alessandria; grandinate dal 5 luglio 1992 all'8 luglio 1992 nella provincia di Asti; grandinate dell'8 luglio 1992 nella provincia di Alessandria; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Alessandria: grandinate del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Berzano di Tortona, Bistagno, Cartosio, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Garbagna, Melazzo, Momperone, Monleale, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ponti, Prasco, Predosa, Rivalta Bormida, Sezzadio, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone; grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Alessandria, Masio, Montemarzino, Morsasco, Ottiglio, Oviglio, Pietra Marazzi, Trisobbio; grandinate dell'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Predosa. Asti: grandinate del 5 giugno 1992, del 19 giugno 1992, del 24 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Bubbio, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costiglione d'Asti, Isola d'Asti, Mombaldone, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame; venti impetuosi del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bubbio, Castagnole delle Lanze, Isola d'Asti, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole; grandinate del 5 luglio 1992, dell'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Asti, Canelli, Casorzo, Cisterna d'Asti, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Mongardino, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Vigliano d'Asti, Vinchio. Cuneo: grandinate del 6 giugno 1992, del 10 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Barge, Boves, Busca, Caraglio, Cossano Belbo, Cuneo, Dogliani, Envie, Neive, Neviglie, Saluzzo, Treiso, Trezzo Tinella; grandinate del 18 giugno 1992, del 19 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), nel territorio dei comuni di Bosia, Caramagna Piemonte, Castelletto Uzzone, Cravanzana, Pezzolo Valle Uzzone, Sommariva del Bosco, Torre Bormida; grandinate dal 28 giugno 1992 all'8 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Barbaresco, Centallo, Cherasco, Dogliani, Fossano, Lagnasco, Manta, Piobesi d'Alba, Salmour. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 1992 Il Ministro: FONTANA