UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.285 del 3-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 1240, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071,  recante  modifiche
ed   aggiornamenti   al   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare  l'art.  16
recante norme sull'autonomia delle universita';
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, ed in particolare gli
articoli 2,  9  e  16  recanti  norme  sull'istituzione,  ordinamento
didattico e attivazione dei corsi di diploma universitario;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
recante l'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il
triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11 relativo, fra  l'altro,
all'istituzione ex novo dei corsi di diploma universitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica datato 31 gennaio 1992,  con  il  quale  e'
stata   concessa  all'Universita'  degli  studi  di  Reggio  Calabria
l'autorizzazione, prescritta dal richiamato art. 11 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 ottobre 1991 ad istituire i corsi di
diploma universitario;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  datato 2 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  131  del  5  giugno
1992,  che modifica le tabelle I e II annesse al citato regio decreto
30 settembre 1938,  n.  1652,  ed  aggiunge  la  tabella  XXXIX-  ter
relativa    al    corso   di   diploma   universitario   in   scienze
infermieristiche;
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  approvate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria
concernenti  l'istituzione ex novo del corso di diploma universitario
in  scienze  infermieristiche   con   l'approvazione   del   relativo
ordinamento  didattico  in  conformita' alla richiamata nuova tabella
XXXIX- ter;
  Udito il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella adunanza del 30 ottobre 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  urgente  necessita'  di approvare la
modifica proposta, in deroga al limite triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e nel
rispetto  delle  disposizioni  e  delle  procedure   previste   dalla
normativa vigente;
                              Decreta:
  Lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Reggio  Calabria,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  74,  e  con il conseguente spostamento degli articoli
successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi   articoli   relativi
all'istituzione  ed  all'ordinamento  didattico  del corso di diploma
universitario in scienze infermieristiche della facolta' di  medicina
e chirurgia:
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                     IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
  Art.   75.   -   Presso   la   facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, sede  decentrata  di
Catanzaro,  e' istituito il corso di diploma universitario in scienze
infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:
    a) assistenza generale;
    b) assistenza generale pediatrica;
    c) assistenza generale ostetrica.
  Art. 76. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di
formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a
svolgere  le  funzioni  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
generale, nonche' pediatrica ed ostetrica.
  Il  corso  si conclude con il rilascio del diploma universitario in
scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.
  Art.  77.  -  In  relazione  alla  normativa  comunitaria   e   con
l'osservanza delle relative specifiche norme, le universita' potranno
istituire   corsi  di  perfezionamento,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori  del
diploma  universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla
ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche  di
base nei seguenti settori:
    a) assistenza clinica;
    b) geriatria;
    c) assistenza chirurgica;
    d) area critica;
    e) assistenza oncologica domiciliare;
    f) assistenza domiciliare geriatrica;
    g) psichiatria e salute mentale;
    h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
    i) sanita' pubblica;
    l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
    m) pediatria e neonatologia;
    n) ostetrica.
  Nell'area   critica,  secondo  la  normativa  CEE,  sono  comprese:
dialisi,   terapia    iperbarica,    terapia    intensiva,    terapia
enterostomale,  oncoematologia. Anche per tali settori possono essere
previsti specifici corsi di perfezionamento.
  Art.  78.  -  Il  corso  di  diploma   non   e'   suscettibile   di
abbreviazioni,  eccetto  il  caso di precedente frequenza di studi di
livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di
laurea o di diploma con non  contenuti  teorici  e  pratici  ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
della struttura didattica.
  Art.  79.  -  In base alle strutture ed attrezzature disponibili il
numero massimo degli iscrivibili del corso di diploma e' di  trecento
studenti.
  Sono  ammessi  alla prova per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili  l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domanda a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente  in graduatoria coloro che siano stati immatricolati
successivamente al 1  novembre 1988 al corso di laurea in medicina  e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno di corso.
  Art. 80. - L'indirizzo e' scelto dallo studente entro il
15 aprile del secondo anno di corso.
  Coloro che siano in possesso del titolo  di  diploma  universitario
possono  iscriversi  al  terzo anno di corso, in soprannumero per non
oltre il 15% dei posti disponibili, al  fine  del  conseguimento  del
titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.  81. - Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e
di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso
comprende aree, corsi integrati e discipline  ed  e'  organizzato  in
cicli  convenzionali  (semestri);  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
650  ore,  secondo  anno  620  ore,  terzo anno 460 ore), il cui peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente  a  50  ore).  Le  attivita'  pratiche e di studio guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 720  ore  nel  primo  anno
(360  per  semestre),  900  ore nel secondo anno (450 per semestre) e
1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).
  Art. 82. - Le attivita' didattiche sono ordinate in aree formative,
che  definiscono  gli  obiettivi  didattici   intermedi,   in   corsi
integrati,  che  definiscono  l'articolazione  dell'insegnamento  nei
diversi semestri  e  corrispondono  agli  esami  che  debbono  essere
sostenuti,  in  discipline  che  indicano  le competenze scientifico-
professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono  attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi   previsti
dall'ordinamento,  ulteriori  discipline  comprese nei raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.  Si
fa  riferimento,  al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonomo.
  Art. 83. - Il consiglio della  struttura  didattica  puo'  disporre
piani  di  studio  alternativi,  nonche'  approvare piani individuali
proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo  dell'area
e  del  singolo  corso  integrato  non  si  discosti  in aumento o in
diminuzione per oltre il 15% da quello  tabellare.  L'impegno  orario
che  deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli
corsi integrati puo' essere utilizzato per approfondimenti  nell'area
ove viene preparata la tesi del diploma.
  Lo  studente  e'  tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico, con lo scopo di acquisire la  capacita'  di  aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  Art. 84. - Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami
per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di una anno se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati  sostenuti  entro  la
sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due e
superato i tirocini.
  Gli  esami  sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno  e  luglio.
Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a gennaio-
febbraio. Nella sessione straordinaria non possono  essere  sostenuti
piu' di due esami.
  Art.  85.  -  Per  le  attivita'  didattiche a prevalente carattere
tecnico-pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti   professionali
possono  essere  chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che,
per uffici ricoperti, o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  Art.  86.  -  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli
obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono
i seguenti:
  1  Anno - I semestre:
Area A. Propedeutica (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per  la  comprensione  qualitativa  e
quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.
  A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informativa:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A5. Corso integrato di infermieristica generale:
   infermieristica generale;
   infermieristica clinica I;
   teoria del nursing.
  A6. Inglese scientifico.
  A7.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da  effettuarsi in servizi
ospedalieri ed extraospedalieri.
  1  Anno - II semestre:
Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle
   scienze infermieristiche (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  i  principi  di  funzionamento  biochimico-
fisiologici  di  procarioti,  eucarioti  ed  organismi;  apprendere i
principi di  valutazione  dei  parametri  relativi;  approfondire  le
nozioni teorico-pratiche di nursing.
  B1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
   chimica biologica;
   biochimica clinica;
   biologia molecolare;
   tecniche analitiche di chimica clinica.
  B2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
   microbiologia;
   microbiologia clinica.
  B3. Corso integrato di fisiologia umana:
   fisiologia umana;
   biofisica;
   scienze dell'alimentazione e principi di dietetica.
  B4. Corso integrato di infermieristica:
   infermieristica clinica II;
   etica professionale;
   elementi di psicologia e pedagogia;
   epidemiologia.
  B5. Attivita' di tirocinio guidato: da effettuarsi in
servizi ospedalieri ed extraospedalieri.
  2  Anno:
Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi
   di nursing (crediti: 12.0).
  Obiettivo:   apprendere   i   principi   generali  di  patologia  e
fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e  le  relative
metodiche   di   analisi   piu'  comuni;  apprendere  i  principi  di
farmacologia, sanita' pubblica e medicina clinica in  relazione  alla
professione infermieristica.
I semestre:
  C1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  C2. Corso integrato di patologia clinica:
   patologia clinica;
   immunoematologia.
  C3. Corso integrato di medicina:
   farmacologia;
   elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.
  C4. Corso di infermieristica clinica I:
   infermieristica clinica in medicina generale;
   infermieristica clinica in chirurgia generale;
   psicologia e pedagogia applicata.
  C5.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da  effettuarsi in reparti
ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.
II semestre:
  C6. Corso integrato di sanita' pubblica:
   igiene ed educazione sanitaria;
   legislazione ed organizzazione sanitaria;
   organizzazione    della   professione   infermieristica,   aspetti
giuridici e deontologici.
  C7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
   ostetricia e ginecologia I;
   puericultura e pediatria I.
  C8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
   infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
   infermieristica clinica in puericultura e pediatria.
  C9. Attivita' di  tirocinio  guidato:  da  effettuarsi  in  reparti
ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare
esperienze di tirocinio notturno.
  3  Anno - indirizzo in assistenza generale:
Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).
  Obiettivo:  fornire  le  basi culturali e quelle applicative per lo
svolgimento della professione infermieristica in reparti  clinici  ed
ambulatoriali per la successiva specializzazione settoriale.
I semestre:
  D1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
   medicina interna;
   chirurgia generale;
   gerontologia e geriatria;
   oncologia;
   ematologia.
  D2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
   terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
   igiene mentale e neuropsichiatria.
  D3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
   infermieristica clinica in medicina specialistica;
   infermieristica clinica in chirurgia specialistica.
  D4.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da effettuarsi nei reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di  responsabilita'
professionale.
II semestre:
  D5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
   infermieristica clinica in area critica;
   infermieristica clinica in igiene mentale.
  D6. Corso integrato di medicina sociale:
   medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
   legislazione sociale;
   medicina del lavoro;
   sociologia;
   metodologia della ricerca;
   storia della medicina.
  D7.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da effettuarsi nei reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di  responsabilita'
professionale.
  3  Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:
Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).
  Obiettivo:  fornire  le  basi culturali e quelle applicative per lo
svolgimento della professione infermieristica in reparti  clinici  ed
ambulatoriali   pediatrici   e  per  la  successiva  specializzazione
settoriale.
I semestre:
  E1. Corso integrato di pediatria:
   pediatria clinica;
   pediatria preventiva e sociale.
   oncoematologia;
   immunoematologia.
  E2. Corso integrato di neonatologia:
   perinatologia e puericultura;
   terapia intensiva neonatale.
  E3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
   infermieristica clinica in neonatologia;
   infermieristica clinica in pediatria.
  E4. Attivita' di  tirocinio  guidato:  da  effettuarsi  in  reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con  turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di responsabilita'
professionale.
II semestre:
  E5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neuropsichiatria infantile;
   psicologia dell'eta' evolutiva.
  E6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
   infermieristica clinica in neuropsichiatria;
   infermieristica preventiva in ambito pediatrico.
  E7. Corso integrato di medicina sociale:
   medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
   legislazione sociale;
   medicina del lavoro;
   sociologia;
   metodologia della ricerca;
   storia della medicina.
  E8. Attivita' di tirocinio  guidato:  da  effettuarsi  nei  reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con  turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di responsabilita'
professionale.
  3  Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:
Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).
  Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle  applicative  per  lo
svolgimento  della  professione infermieristica in reparti clinici ed
ambulatoriali  di  ostetricia  e  ginecologia  e  per  la  successiva
specializzazione settoriale.
I semestre:
  F1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
   fisiopatologia ostetrica;
   ginecologia.
  F2. Corso integrato di medicina neonatale:
   patologia neonatale;
   elementi di anestesia e rianimazione neonatale.
  F3.   Corso   integrato   d'infermieristica   speciale   ostetrico-
ginecologica:
   infermieristica speciale ostetrica;
   infermieristica speciale ginecologica.
  F4.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da  effettuarsi in reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di  responsabilita'
professionale.
II semestre:
  F5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
   psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
   psicologia sociale.
  F6.   Corso   integrato   di  infermieristica  speciale  ostetrico-
ginecologica:
   infermieristica speciale ostetrica;
   metodologia del nursing.
  F7. Corso integrato di medicina sociale:
   medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
   prevenzione dei tumori;
   legislazione sociale;
   medicina del lavoro;
   sociologia;
   metodologia della ricerca;
   storia della medicina.
  F8. Attivita' di tirocinio  guidato:  da  effettuarsi  nei  reparti
specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi,
con  turni  notturni  ed  assunzione  progressiva  di responsabilita'
professionale.
  Art. 87. - La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita'
pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul  libretto
personale  dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di di-
ploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato  i  corsi,
superato  gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato,
con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
sovrannumero.
  Art.  88.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e  la partecipazione al
tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75%  dell'orario  previsto;
esse   avvengono  secondo  delibera  del  consiglio  della  struttura
didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di
esperienza e di formazione  professionale,  nelle  strutture  proprie
della facolta' o in strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Art. 89. - Il consiglio di corso  di  diploma  predispone  apposito
libretto  di  formazione  che  consenta allo studente ed al consiglio
stesso il controllo dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione  dei
progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  90. - Al termine del triennio, previo superamento degli esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche,
con menzione dell'indirizzo seguito.
  Art.  91. - La commissione finale di esame relativa al tirocinio e'
nominata dal rettore ed e' composta dal presidente  del  corso  della
specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati
dal  consiglio  di  facolta', da due esperti nominati rispettivamente
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  e  dal  Ministro  della  sanita'  tra  iscritti all'albo
professionale degli infermieri.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno  o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  Art. 92. - La commissione per l'esame finale di diploma e' nominata
dal rettore in base alla vigente normativa.
  Art.   93.   -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di  diploma  sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea.
  Il   consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente,  da  seguire per completare la formazione per accedere
al corso di laurea. I corsi di  diploma  universitario  e  quelli  di
laurea,  ove  abbiano  denominazione  uguale  o simile, permettono il
passaggio dall'uno  all'altro  mediante  una  normativa  generale  di
passaggio,  approvata  dal  consiglio  di  facolta',  tenuto conto in
particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita'  di
iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo
statuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Reggio Calabria, 30 ottobre 1992
                                              Il rettore: PIETROPAOLO