UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.287 del 5-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito  in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1992 con il quale e' stato
approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma  universitario
per ortottista ed assistente in oftalmologia;
  Visto  il  piano  triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991
e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede la trasformazione
della scuola diretta a fini  speciali  per  ortottisti-assistenti  in
oftalmologia nel corrispondente corso di diploma universitario;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  153 al 159, relativi alla scuola diretta a fini
speciali per ortottisti-assistenti in  oftalmologia  sono  soppressi,
con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli articoli
successivi.
  Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto,  relativo  alla
facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  con il conseguente scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi articoli, relativi all'istituzione  del  diploma  universitario
per ortottista ed assistente in oftalmologia.
            CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA
                    ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
  Art.  82.  - E' istituito nella facolta' di medicina e chirurgia il
corso  di  diploma  universitario  di  ortottista  ed  assistente  in
oftalmologia.
  Art. 83. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di
fornire  una  preparazione  professionale teorico-pratica a personale
sanitario  tecnico  operante   nel   campo   dell'oftalmologia,   con
particolare  riguardo  a:  valutazione  sullo stato motore-sensoriale
della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della
motilita'  oculare  e  della  visione binoculare, dell'ambliopia, del
trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilita' oculare
alterata;  valutazione  delle  problematiche  legate   ai   vizi   di
refrazione   ed  alla  loro  correzione;  utilizzazione  di  tecniche
diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di  procedure
di  rieducazione  e  riabilitazione  funzionale dell'handicap visivo,
depistage.
  Art.  84.  -  Il  corso  di  diploma   non   e'   suscettibile   di
abbreviazione,  eccetto  il  caso  di  studi a livello universitario,
sostenuti in Italia o all'estero, per corsi  con  contenuti  ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del  corso  di  diploma  o  dal  consiglio  di  facolta',  secondo la
normativa statutaria.
  Art. 85. - In base alle strutture ed  attrezzature  disponibili  il
numero  degli  iscrivibili  al corso di diploma di cui all'art. 82 e'
stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in
base ai criteri generali fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Art.  86.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al
primo anno di corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma
di istruzione di secondo grado valido per l'accesso all'Universita'.
  L'ammissione  avviene  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-
fisica.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al corso di  diploma,  nei  limiti  dei  posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto
del  diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del
punteggio complessivo.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1  novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno.
  Art. 87. - Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento  e
di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio.
  Esso   comprende   aree,  corsi  integrativi  e  discipline  ed  e'
organizzato  in  cicli  convenzionali   (semestri);   ogni   semestre
comprende  ore  di  insegnamento  e di attivita' pratiche e di studio
guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420  ore,  terzo  anno  320
ore),  il  cui  peso  relativo  e'  definito  in  modo  convenzionale
(credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivia' pratiche e
di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore  nel  primo  anno,
420 ore nel secondo e 460 ore nel terzo anno.
  Art.  88. - Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito
libretto di formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio
stesso  il  controllo  dell'attivita'  svolta e dell'acquisizione dei
progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 89. - La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attivita'
pratiche  e'  obbligatoria  e  deve  essere  documentata sul libretto
personale dello studente. Per  essere  ammessi  al  terzo  anno,  gli
studenti  debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli
esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con  positiva
valutazione, i tirocini previsti.
  Art.  90.  -  Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami
per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  puo'   organizzare   la
didattica  in  semestri.  Gli  insegnamenti sono organizzati in cicli
didattici   successivi,   verificabili   in   rapporto   alla    loro
propedeuticita',   secondo   quanto   definito  dal  consiglio  della
struttura didattica.
  Per il calendario degli esami semestrali  si  applicano  le  stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Art. 91. - Per attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere chiamati docenti a  contratto,  scelti  fra  coloro  che,  per
uffici   ricoperti,   o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.
  In  tal  caso  si  applica  la  normativa prevista dall'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art. 92. - Per essere ammesso all'anno successivo lo studente  deve
aver superato nelle due sessioni estiva ed autunnale, tutti gli esami
relativi  all'anno  di  corso  e  deve  aver  completato con positive
valutazioni le attivita' di tirocinio.
  Gli studenti che non superano tutti gli esami e non  ottengono  una
positiva  valutazione  nelle  attivita' di tirocinio possono ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta.
  Art. 93. - I corsi integrati  e  le  relative  discipline,  facenti
parte  dell'ordinamento  del  triennio utile per il conseguimento del
diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli
obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso  relativo
dell'area   e   dei   relativi  corsi  integrati  (credito)  ciascuno
corrispondente  indicativamente  a  50  ore  di   didattica   formale
applicata e di apprendimento.
  Art.  94.  -  Sono  attivabili, come discipline integrate nei corsi
previsti dall'ordinamento,  discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali per posti di professori di prima e seconda fascia.
  Esse   non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto  autonome,  ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.
  Art. 95. - Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea
generale a 50 ore di didattica complessiva, nonche' i corsi integrati
e le relative discipline, sono i seguenti:
  I Anno: I semestre
Area I - Propedeutica (crediti 4.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione  qualitativa  dei
fenomeni biomedici.
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica.
  1.2. Corso integrato di chimica propedeutica biomedica:
   chimica;
   chimica biologica.
  1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   genetica medica.
  1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
II semestre
Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0).
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici.
  2.1. Corso integrato di istologia:
   istologia;
   embriologia.
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   fisiologia oculare.
  2.3. Inglese scientifico.
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II Anno - I semestre:
Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  dei fondamenti fisici e morfo-funzionali
della funzione visiva.
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
   ortottica I;
   ottica e refrazione.
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
   ipovisione I.
  3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
II semestre:
Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).
  4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche I;
   campimetria;
   senso luminoso;
   senso cromatico;
   adattometria;
   contattologia.
  4.2. Corso integrato di patologia oculare:
   patologia oculare;
   ipovisione II.
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
   ortottica II;
   neuroftalmologia.
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  III Anno - I semestre:
Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti  alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato
visivo.
  5.1. Corso integrato di pediatria generale:
   pediatria generale;
   neonatologia.
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
   fondamenti di neuropsichiatria;
   psicologia.
  5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica III.
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
II semestre:
Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine,
quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti  diversi
generali dell'attivita' sanitaria.
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche II;
   ERG,  PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria
e tenografia, pachimetria,
biometria;
   ortottica IV.
  6.2. Corso integrato di farmacologia:
   farmacologia;
   igiene e legislazione sanitaria.
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione:
   etica professionale;
   aspetti giuridici della professione.
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  Art.  96. - Al termine del triennio, previo superamento degli esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale  e  discussione  di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,  viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente
in oftalmologia.
  Art. 97. - La commissione finale d'esame relativa al  tirocinio  e'
nominata  dal  rettore ed e' composta dal presidente del corso di di-
ploma o suo delegato,  da  due  docenti  nominati  dal  consiglio  di
facolta',  da  due  esperti  nominati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal
Ministro della sanita'.
  Ove  i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio
di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio  degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.
  Art.  98.  - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Le  commissioni  di  esame  o di diploma sono costituite secondo le
vigenti norme universitarie.
  Art.  99.  -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di   diploma   sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  o  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il  consiglio di facolta' con propria delibera potra' eventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere al corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 17 ottobre 1992
                                                           Il rettore