Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.290 del 10-12-1992)
Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, e' prolungata al 7 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar., con sede in Porto Torres, ed unita' di Porto Torres Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982 e' prolungata al 7 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith In- dustries, con sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Monticelli (Brescia), Nave (Brescia), Sarezzo (Brescia) e Treviso, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove iniziative industriali, con sede in Milano e stabilimento in Ormea (Cuneo), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Emu - Elettromeccanica Umbra, con sede in Marsciano (Perugia) e unita' di Marsciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1991 al 4 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.G. - Ceramiche di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 28 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento in Rivoli (Torino), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria moda, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 maggio 1992 al 12 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Sovalt, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' in Borgosesia (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1991 al 4 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.P. Lavorazione legni pregiati, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino) per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla trasporti, con sede in Pescara e stabilimenti in Milano, Bologna - localita' Calderara di Reno, Pesaro, Monsano (Ancona), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Pescara, Forli' - S. Arcangelo di Romagna, S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.F. Engineering, con sede in Torino e stabilimento in Trana (Torino) per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1992 all'11 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con sede in Casalbuttano (Cremona) e stabilimento in Casalbuttano (Cremona), per il periodo dal 4 ottobre 1991 al 3 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con sede in Cassina de' Pecchi (Milano) e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra, con sede in Parma e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. - Elettronica circuiti stampati, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 17 aprile 1992 al 16 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Nadia, con sede in Oleggio (Novara) e stabilimento in Oleggio (Novara), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.Bi. Emme jeans e casual, con sede in Montecassiano (Macerata) e stabilimento in Montecassiano (Macerata), per il periodo dal 4 marzo 1992 al 3 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda italiana confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento in Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurofashion, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Montefeltro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di Alessandroni A. Alvaro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cuneo polli cooperativa agricola, con sede in Genola (Cuneo) e varie unita' in Piemonte, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e stabilimento in Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 aprile 1992 al 28 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.B. - Cooperativa edile bolognese, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Campobasso, per il periodo dal 12 marzo 1992 all'11 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Latteria sociale cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano (Piacenza) e stabilimento in Turro di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acryline, con sede in Marzabotto (Bologna) e stabilimenti in Marzabotto e Ozzano (Bologna), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del Serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto n. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del quarto lotto della strada a S.V. variante alla strada statale n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1 novembre 1990 al 24 giugno 1991, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del secondo lotto della strada a S.V. Fondo Valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, unita' mensa presso Firestone Italia, occupati presso lo stabilimento di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991.