Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.294 del 15-12-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 25 marzo 1991, consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1991, senato accademico dell'8 ottobre 1991); Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti disci- pline: antropologia del mondo antico; civilta' greca; critica del testo; filologia ed esegesi neotestamentarie; filologia latina; filologia omerica; filologia patristica; grammatica latina; letteratura latina tardoantica; metrica e ritmica greca; metrica latina; storia della filologia classica; storia della retorica classica; letteratura provenzale; lingue romanze medioevali; letteratura italiana del Rinascimento; letteratura italiana dell'eta' medioevale; storia del melodramma; semiologia del cinema; lingua e letteratura armena; linguistica computazionale; lessicologia e lessicografia computazionale; storia della linguistica; didattica dell'italiano; archeologia del paleolitico e del mesolitico; archeologia del neolitico e dell'eneolitico; archeologia dell'eta' del bronzo e dell'eta' del ferro; rilievi e analisi tecnica dei monumenti antichi; storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana; archeologia della Magna Grecia e della Sicilia; archeometria; lingua latina; civilta' antiche dell'Italia meridionale; storia amministrativa romana; storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana). Nello stesso elenco, la disciplina lingue indoeuropee dell'Italia antica e' soppressa e sostituita da storia delle lingue dell'Italia pre-romana. E' inoltre soppressa la disciplina scienze sussidiarie dell'archeologia, che viene sostituita dalle discipline sottoelencate: paletnobotanica; archeozoologia; geoarcheologia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 5 novembre 1992 Il rettore: ELIA