UNIVERSITA' DI PISA

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.294 del 15-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di   lettere   e   filosofia   del   25   marzo  1991,  consiglio  di
amministrazione dell'11  settembre  1991,  senato  accademico  dell'8
ottobre 1991);
  Sentito  il  parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 62, relativo al corso di laurea  in  lettere,  all'elenco
degli  insegnamenti  complementari  sono  aggiunte le seguenti disci-
pline:
   antropologia del mondo antico;
   civilta' greca;
   critica del testo;
   filologia ed esegesi neotestamentarie;
   filologia latina;
   filologia omerica;
   filologia patristica;
   grammatica latina;
   letteratura latina tardoantica;
   metrica e ritmica greca;
   metrica latina;
   storia della filologia classica;
   storia della retorica classica;
   letteratura provenzale;
   lingue romanze medioevali;
   letteratura italiana del Rinascimento;
   letteratura italiana dell'eta' medioevale;
   storia del melodramma;
   semiologia del cinema;
   lingua e letteratura armena;
   linguistica computazionale;
   lessicologia e lessicografia computazionale;
   storia della linguistica;
   didattica dell'italiano;
   archeologia del paleolitico e del mesolitico;
   archeologia del neolitico e dell'eneolitico;
   archeologia dell'eta' del bronzo e dell'eta' del ferro;
   rilievi e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana;
   archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;
   archeometria;
   lingua latina;
   civilta' antiche dell'Italia meridionale;
   storia amministrativa romana;
   storia  greca  e  storia  romana  (con  esercitazioni di epigrafia
romana).
  Nello stesso elenco, la disciplina lingue  indoeuropee  dell'Italia
antica  e'  soppressa e sostituita da storia delle lingue dell'Italia
pre-romana. E' inoltre soppressa la  disciplina  scienze  sussidiarie
dell'archeologia,    che    viene    sostituita    dalle   discipline
sottoelencate:
   paletnobotanica;
   archeozoologia;
   geoarcheologia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pisa, 5 novembre 1992
                                                     Il rettore: ELIA