MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 11 dicembre 1992 

  Divieto dell'attivita' venatoria per alcune specie ornitiche.
(GU n.302 del 24-12-1992)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone, tra l'altro, che il Ministero  dell'ambiente  curi  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle
convenzioni internazionali concernenti  l'ambiente  e  il  patrimonio
naturale;
  Visto  l'art.  8  della legge 3 marzo 1987, n. 59, il quale dispone
che, qualora si verifichino situazioni di  grave  pericolo  di  danno
ambientale   e  non  si  possa  altrimenti  provvedere,  il  Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri  eventualmente  competenti,
puo'   emettere  ordinanze  contingibili  e  urgenti  per  la  tutela
dell'ambiente, efficaci per un periodo non superiore a sei mesi;
  Vista la direttiva n. 79/409 (CEE) del Consiglio del 2 aprile  1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Visto   in   particolare   l'art.   1,   comma  1,  concernente  la
conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico;
  Visto in particolare l'art. 4, comma  1,  che  concerne  le  misure
speciali  di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per le spe-
cie dell'allegato 1 della direttiva medesima;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 2, che concerne le  misure  di
conservazione  per  le specie migratrici non comprese nell'allegato 1
della direttiva medesima;
  Visto in particolare l'art. 5, lettera a), relativo al  divieto  di
uccisione  di  tutte  le  specie  di  cui  all'art. 1 della direttiva
medesima;
  Visto in particolare l'art. 7, comma 1, che consente la caccia solo
nei confronti delle specie elencate nell'allegato II;
  Visto in particlare l'art. 9, comma 1, che consente la possibilita'
di deroghe al divieto di uccisione solo in presenza di determinate  e
tassative condizioni;
  Considerato  che  le  seguenti  specie: Francolino di monte (Bonasa
bonasia),  Fringuello  (Fringilla  coelebs)  e   Peppola   (Fringilla
montifringilla)  sono  ricomprese tra quelle che godono di protezione
ai sensi degli articoli 1, 4 e 5 della direttiva n.  79/409  (CEE)  e
che  non sono inserite nell'elenco delle specie cacciabili allegato a
detta direttiva;
  Considerato che il Francolino di monte  (Bonasa  bonasia)  presenta
uno  stato  critico in tutte le popolazioni e la sua distribuzione e'
limitata al solo areale alpino;
  Considerato che le specie ornitiche Fringuello (Fringilla  coelebs)
e    Peppola    (Fringilla    montifringilla)    sono   difficilmente
distinguibili, in tempi  e  condizioni  di  sparo,  da  altre  specie
protette di passeriformi;
  Considerato  altresi'  che  l'esclusione  dall'elenco  delle specie
cacciabili dei piccoli uccelli  canori  (quali  il  Fringuello  e  la
Peppola)  costituisce  una  scelta  di politica venatoria e di tutela
ambientale conforme agli orientamenti prevalenti in sede comunitaria,
internazionale  e  nazionale   rivolti   ad   eliminare   l'uccisione
dell'avifauna minore;
  Visto  il  parere  espresso in data 25 settembre 1992 dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica,  secondo  cui,  stante  il  mancato
inserimento   nell'allegato  II  della  direttiva  n.  79/409  (CEE),
eventuali prelievi a carico  delle  specie  sopracitate  non  possono
configurarsi  come  atti generalizzati di caccia ai sensi della legge
11 febbraio 1992, n. 157, ma  eventualmente  solo  come  prelievo  in
deroga  ai  sensi  dell'art.  9 della predetta direttiva; deroga che,
tuttavia, presuppone, tra l'altro, la disponibilita' di  informazioni
sufficientemente  precise  circa  la  distribuzione,  la densita', la
produttivita', la fenologia e le rotte di migrazione di ciascuna spe-
cie  in  ciascuna  area  geografica  interessata,   attualmente   non
disponibili;
  Considerato,   pertanto,   che  si  rende  necessario  disporre  il
temporaneo divieto di caccia alle specie in questione,  onde  evitare
che,  nelle  more  dell'eventuale adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, al fine di escludere dall'elenco delle spe-
cie cacciabili, si verifichino gravissimi danni alle specie stesse  e
quindi all'ambiente;
  Considerato,  peraltro  che, secondo la costante giurisprudenza sia
della Corte costituzionale che dei giudici ordinari e amministrativi,
le statuizioni delle direttive  comunitarie,  aventi  -  come  quelle
sopramenzionate  -  contenuto certo, categorico ed incondizionato, si
applicano  direttamente  nel   territorio   dello   Stato   italiano,
indipendentemente  da  ogni  altra  normativa  interna  eventualmente
esistente in materia;
                               Ordina:
  E' vietata su tutto il territorio nazionale la caccia alle seguenti
specie ornitiche:
   Francolino di monte (Bonasa bonasia);
   Fringuello (Fringilla coelebs);
   Peppola (Fringilla montifringilla),
fino alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  adottato  ai  sensi dell'ultimo periodo del
comma 3 dell'art. 18  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e,
comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' immediatamente eseguibile.
   Roma, 11 dicembre 1992
                                        Il Ministro dell'ambiente
                                                RIPA DI MEANA
        Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
        FONTANA