Divieto dell'attivita' venatoria per alcune specie ornitiche.(GU n.302 del 24-12-1992)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, il quale dispone che, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, puo' emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente, efficaci per un periodo non superiore a sei mesi; Vista la direttiva n. 79/409 (CEE) del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che concerne le misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per le spe- cie dell'allegato 1 della direttiva medesima; Visto in particolare l'art. 4, comma 2, che concerne le misure di conservazione per le specie migratrici non comprese nell'allegato 1 della direttiva medesima; Visto in particolare l'art. 5, lettera a), relativo al divieto di uccisione di tutte le specie di cui all'art. 1 della direttiva medesima; Visto in particolare l'art. 7, comma 1, che consente la caccia solo nei confronti delle specie elencate nell'allegato II; Visto in particlare l'art. 9, comma 1, che consente la possibilita' di deroghe al divieto di uccisione solo in presenza di determinate e tassative condizioni; Considerato che le seguenti specie: Francolino di monte (Bonasa bonasia), Fringuello (Fringilla coelebs) e Peppola (Fringilla montifringilla) sono ricomprese tra quelle che godono di protezione ai sensi degli articoli 1, 4 e 5 della direttiva n. 79/409 (CEE) e che non sono inserite nell'elenco delle specie cacciabili allegato a detta direttiva; Considerato che il Francolino di monte (Bonasa bonasia) presenta uno stato critico in tutte le popolazioni e la sua distribuzione e' limitata al solo areale alpino; Considerato che le specie ornitiche Fringuello (Fringilla coelebs) e Peppola (Fringilla montifringilla) sono difficilmente distinguibili, in tempi e condizioni di sparo, da altre specie protette di passeriformi; Considerato altresi' che l'esclusione dall'elenco delle specie cacciabili dei piccoli uccelli canori (quali il Fringuello e la Peppola) costituisce una scelta di politica venatoria e di tutela ambientale conforme agli orientamenti prevalenti in sede comunitaria, internazionale e nazionale rivolti ad eliminare l'uccisione dell'avifauna minore; Visto il parere espresso in data 25 settembre 1992 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo cui, stante il mancato inserimento nell'allegato II della direttiva n. 79/409 (CEE), eventuali prelievi a carico delle specie sopracitate non possono configurarsi come atti generalizzati di caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma eventualmente solo come prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della predetta direttiva; deroga che, tuttavia, presuppone, tra l'altro, la disponibilita' di informazioni sufficientemente precise circa la distribuzione, la densita', la produttivita', la fenologia e le rotte di migrazione di ciascuna spe- cie in ciascuna area geografica interessata, attualmente non disponibili; Considerato, pertanto, che si rende necessario disporre il temporaneo divieto di caccia alle specie in questione, onde evitare che, nelle more dell'eventuale adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di escludere dall'elenco delle spe- cie cacciabili, si verifichino gravissimi danni alle specie stesse e quindi all'ambiente; Considerato, peraltro che, secondo la costante giurisprudenza sia della Corte costituzionale che dei giudici ordinari e amministrativi, le statuizioni delle direttive comunitarie, aventi - come quelle sopramenzionate - contenuto certo, categorico ed incondizionato, si applicano direttamente nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente da ogni altra normativa interna eventualmente esistente in materia; Ordina: E' vietata su tutto il territorio nazionale la caccia alle seguenti specie ornitiche: Francolino di monte (Bonasa bonasia); Fringuello (Fringilla coelebs); Peppola (Fringilla montifringilla), fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' immediatamente eseguibile. Roma, 11 dicembre 1992 Il Ministro dell'ambiente RIPA DI MEANA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA