UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.306 del 31-12-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980  n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
che  ha  approvato  il  piano  di  sviluppo  dell'Universita'  per il
triennio 1991-1993;
  Visto l'articolo unico del decreto ministeriale  20  gennaio  1992;
recante  disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario, di
modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 aggiungendo  alla  tabella
XXXVIII   del   medesimo   la  tabella  XXXIX,  relativa  al  diploma
universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992;
  Viste le deliberazioni adottate dal  consiglio  della  facolta'  di
medicina e chirurgia in data 14 luglio 1992, dal senato accademico in
data   15   luglio   1992   e   dal   consiglio   di  amministrazione
dell'Universita' di Trieste in data 30  luglio  1992,  relative  alla
modifica    di   statuto   relativa   all'inserimento   del   diploma
universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 luglio 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato con i  decreti  indicati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato con l'inserimento dopo l'art. 97 dei seguenti articoli con
conseguente scorrimento della numerazione:
                Diploma universitario per ortottista
                    ed assistente in oftalmologia
  Art.  98. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituito
il corso di diploma universitario  di  ortottista  ed  assistente  in
oftalmologia.
  Art. 99. - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di
fornire  una  preparazione  professionale teorico-pratica a personale
sanitario  tecnico  operante   nel   campo   dell'oftalmologia,   con
particolare  riguardo  a:  valutazione  sullo stato motore-sensoriale
della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della
motilita' oculare e della  visione  binoculare,  dell'ambliopia,  del
trattamento  pre e post-operatorio dei pazienti con motilita' oculare
alterata;  valutazione  delle  problematiche  legate   ai   vizi   di
refrazione   ed  alla  loro  correzione;  utilizzazione  di  tecniche
diagnostiche  e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure
di rieducazione e  riabilitazione  funzionale  dell'handicap  visivo,
depistage.
  Art.   100.   -  Il  corso  di  diploma  non  e'  scuscettibile  di
abbreviazione eccetto il caso  di  studi  di  livello  universitario,
sostenuti  in  Italia  o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti
equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
del corso  di  diploma  o  dal  consiglio  di  facolta',  secondo  la
normativa statutaria.
  Art.  101.  - In base alle strutture ed attrezzature disponibili il
numero degli iscrivibili al corso di diploma di  cui  all'art.  1  e'
stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in
base  ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Art. 102. - Sono ammessi alle prove per  ottenere  l'iscrizione  al
primo  anno  del  corso di diploma coloro che hanno conseguito un di-
ploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado   di   durata
quinquennale valido per l'accesso all'Universita'.
  L'ammissione  avviene  previo  accertamento  dell'idoneita'  psico-
fisica.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,  l'accesso  al  corso  di  diploma, nei limiti dei posti
determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova
scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto
del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30%  del
punteggio complessivo.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1  novembre 1988, al corso di laurea in medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  Art.  103. - Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e
di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso
comprende aree, corsi integrati e discipline  ed  e'  organizzato  in
cicli  convenzionali  (semestri);  ogni  semestre  comprende  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo  anno
460  ore,  secondo  anno  420  ore,  terzo anno 320 ore), il cui peso
relativo e' definito in modo convenzionale  (credito,  corrispondente
mediamente  a  50  ore).  Le  attivita'  pratiche e di studio guidate
comprendono almeno il 50% delle ore previste.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 320 ore  nel  primo  anno,
420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.
  Art. 104. - Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito
libretto  di  formazione  che  consenta allo studente ed al consiglio
stesso il controllo dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione  dei
progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  105.  -  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed alle
attivita' pratiche  e'  obbligatoria  e  dev'essere  documentata  sul
libretto  personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno,
gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi,  superati
gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti  previsti ed effettuato, con
positiva valutazione, i tirocini previsti.
  Art.  106.  - Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami
per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  puo'   organizzare   la
didattica  in  semestri.  Gli  insegnamenti sono organizzati in cicli
didattici   successivi,   verificabili   in   rapporto   alla    loro
propedeucita',  secondo quanto definito dal consiglio della struttura
didattica.
  Per il calendario degli esami semestrali  si  applicano  le  stesse
norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Art.  107.  -  Per  attivita'  didattiche  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti   professionali
possono  essere  chiamati  docenti a contratto scelti fra coloro che,
per uffici ricoperti, o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.
  In tal caso si applica  la  normativa  prevista  dall'art.  25  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Art. 108. - Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve
avere  superato  nelle  due  sessioni  semestrali,  tutti  gli  esami
relativi all'anno di  corso  e  deve  aver  completato  con  positive
valutazioni le attivita' di tirocinio.
  Gli  studenti  che non superano tutti gli esami e non ottengono una
positiva valutazione nelle attivita' di  tirocinio  possono  ripetere
l'anno in soprannumero per non piu' di una volta.
  Art.  109.  -  I  corsi integrati e le relative discipline, facenti
parte dell'ordinamento del triennio utile per  il  conseguimento  del
diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli
obiettivi  che lo studente deve raggiungere, nonche' il peso relativo
dell'area  e  dei  relativi  corsi   integrati   (credito)   ciascuno
corrispondente   indicativamente   a  50  ore  di  didattica  formale
applicata e di apprendimento.
  Art. 110. - Sono attivabili come  discipline  integrate  nei  corsi
previsti  dall'ordinamento  discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.
  Esse  non  danno  luogo  a  verifiche  di  profitto   autonome   ma
costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.
  Art.  111. - Le aree, con indicati crediti, corrispondenti in linea
generale a 50 ore di didattica complessiva, nonche' i corsi integrati
e le relative discipline, sono i seguenti:
 1  Anno:
  I semestre:
AREA I - Propedeutica (crediti: 4.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione  qualitativa  dei
fenomeni biomedici.
  1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica.
  1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica;
   chimica biologica.
  1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   genetica medica.
  1.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II semestre:
AREA II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale,
quantitativa dei fenomeni biomedici.
  2.1. Corso integrato di istologia:
   istologia;
   embriologia.
  2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
   anatomia umana;
   fisiologia umana;
   fisiologia oculare.
  2.3. Inglese scientifico.
  2.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
 2  Anno:
  I semestre:
AREA III - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  dei fondamenti fisici e morfo-funzionali
della funzione visiva.
  3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
   ortottica I;
   ottica e refrazione.
  3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
   anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
   ipovisione I.
  3.3. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II semestre:
AREA IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).
  4.1. Corso integrato, di teniche semeiologiche:
   tecniche semeiologiche I;
   campimetria;
   senso luminoso;
   senso cromatico;
   adattometria;
   contattologia.
  4.2. Corso integrato di patologia oculare:
   patologia oculare;
   ipovisione II.
  4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
   ortottica II;
   neuroftalmologia.
  4.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
 3  Anno:
  I semestre:
AREA V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento  delle   condizioni   caratterizzanti   e
pertinenti  alla individualita' del malato di affezioni dell'apparato
visivo.
  5.1. Corso integrato di pediatria generale:
   pediatria generale;
   neonatologia.
  5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
   fondamenti di neuropsichiatria;
   psicologia.
  5.3. Corso integrato di chirurgia ed assisteneza oftalmica:
   nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
   ortottica III.
  5.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  II semestre:
AREA: Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).
  Obiettivo:  apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine,
quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti  diversi
generali dell'attivita' sanitaria:
  6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
   tecniche  semeiologiche  II:  ERG,  PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia
fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
   ortottica IV.
  6.2. Corso integrato di farmacologia:
   farmacologia;
   igiene e legislazione sanitaria.
  6.3.  Corso  integrato  di  etica  ed   aspetti   giuridici   della
professione:
   etica professionale;
   aspetti giuridici della professione.
  6.4. Attivita' di tirocinio guidato in strutture specialistiche.
  Art.  112. - Al temine del triennio, previo superamento degli esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale  e  discussione  di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,  viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente
in oftalmologia.
  Art. 113. - La commissione finale d'esame relativa al tirocinio  e'
nominata  dal  rettore ed e' composta dal presidente del corso di di-
ploma o suo delegato,  da  due  docenti  nominati  dal  consiglio  di
facolta',  da  due  esperti  nominati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal
Ministro della sanita'.
  Ove  i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio
di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio  degli
esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.
  Art.  114. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Le  commisioni  di  esame  e  di diploma sono costituite secondo le
vigenti norme universitarie.
  Art.  115.  -  Gli  studi  compiuti  nel  corso  di  diploma   sono
riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella
facolta' di medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il consiglio di facolta' con propria delibera potra'  eventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 31 ottobre 1992
                                                           Il rettore