Sospensione del termine di decorrenza del 1 gennaio 1993, indicato nella delibera n. 5498 del 2 ottobre 1991, per l'introduzione delle modalita' di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati. (Deliberazione n. 6727).(GU n.1 del 2-1-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1992, n. 1 e, in particolare, l'art. 22, comma 2, con il quale e' attribuita alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, la potesta' di emanare disposizioni concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari nonche' gli adempimenti complementari a tali liquidazioni; Premesso che per la definizione di una specifica disciplina della liquidazione dei contratti di borsa incentrata, in particolare, sulla riduzione dei cicli operativi di borsa e sull'obbligo di liquidare le operazioni in valori mobiliari nei tempi stabiliti ed esclusivamente a mezzo delle Stanze di compensazione, nell'aprile del 1990 la Commissione ha promosso, d'intesa con la Banca d'Italia e con la partecipazione di rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, i lavori di un apposito gruppo di studio; Premesso che, a conclusione dei detti lavori, nel luglio del 1991, il gruppo in questione ha indicato nel 1 gennaio 1993 la data per la introduzione dei termini di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine, subordinatamente alla realizzazione di alcune condizioni preliminari concernenti, in particolare, l'intervento esclusivo della Monte Titoli nelle procedure di liquidazione, la creazione, attraverso il sistema di riscontro dei contratti, degli automatismi di determinazione dei saldi di liquidazione e delle relative garanzie, e la realizzazione di un adeguato sistema di prestito dei titoli; Considerato che, tra le condizioni preliminari sopraindicate, il servizio di riscontro e rettifica dei contratti, nella versione definitiva prevista per le operazioni "a contanti", risulta essenziale per consentire la liquidazione dei contratti di borsa entro il termine di tre giorni previsto per la liquidazione a contanti; Vista la delibera n. 5498 del 2 ottobre 1991 con la quale, avuto riguardo allo sviluppo delle realizzazioni relative alle suddette condizioni preliminari, e' stato ritenuto necessario, d'intesa con la Banca d'Italia, portare tempestivamente a conoscenza del mercato i termini e le condizioni previste per l'avvio del nuovo regime di liquidazione a contanti, indicando la data del 1 gennaio 1993 per il passaggio alla contrattazione "a contanti", con liquidazione al terzo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione dei contratti stessi; Preso atto che, per le considerazioni sopra richiamate, la citata delibera subordina espressamente la decorrenza dei termini per la riduzione dei cicli di liquidazione all'avvio a regime del citato sistema di riscontro e rettifica delle operazioni "a contanti"; Considerato che detto sistema di riscontro dei contratti "a contanti" non e' stato ancora realizzato e che, a seguito dell'intervento di revisione del funzionamento del sistema telematico, sono attualmente in corso gli approfondimenti tra i responsabili della sua realizzazione e gestione, anche ai fini di una pianificazione delle attivita' di completamento del sistema e delle relative fasi di preventivo collaudo attraverso le quali assicurare la piena affidabilita' operativa delle diverse componenti del sistema stesso; Preso atto dell'impossibilita' di disporre in tempo utile dei necessari supporti telematici previsti nella citata delibera n. 5498 come indispensabili per il passaggio alla contrattazione "a contanti"; Ritenuto, d'intesa con la Banca d'Italia, che sia necessario acquisire nuovi e conclusivi elementi di valutazione circa la definizione del piano organico dei lavori per il completamento del sistema telematico delle borse valori e, in particolare, del sistema di riscontro e rettifica dei contratti di borsa, prima di procedere alla determinazione della nuova data di avvio del sistema di liquidazione "a contanti"; Vista la nota n. 319680 del 22 dicembre 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa al testo della presente delibera, trasmesso dalla Consob alla Banca stessa con lettera del 21 dicembre 1922, prot. 92009018; Delibera: E' sospeso il termine di decorrenza del 1 gennaio 1993, indicato nella delibera n. 5498 per l'introduzione delle modalita' di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati. Il nuovo termine di decorrenza verra' tempestivamente portato a conoscenza del mercato e degli operatori interessati con successiva delibera, assunta d'intesa con la Banca d'Italia. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 22 dicembre 1992 Il presidente: BERLANDA