COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1992 

  Sospensione del termine di decorrenza del 1  gennaio 1993, indicato
nella  delibera  n. 5498 del 2 ottobre 1991, per l'introduzione delle
modalita' di regolamento a contanti di tutti i contratti  sui  valori
mobiliari  attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati.
(Deliberazione n. 6727).
(GU n.1 del 2-1-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1992, n. 1 e, in particolare,  l'art.  22,
comma  2,  con  il  quale  e' attribuita alla Consob, d'intesa con la
Banca d'Italia, la potesta' di emanare  disposizioni  concernenti  le
modalita'  di  tempo  per  la liquidazione delle operazioni in valori
mobiliari nonche' gli adempimenti complementari a tali liquidazioni;
  Premesso che per la definizione di una specifica  disciplina  della
liquidazione dei contratti di borsa incentrata, in particolare, sulla
riduzione dei cicli operativi di borsa e sull'obbligo di liquidare le
operazioni  in valori mobiliari nei tempi stabiliti ed esclusivamente
a mezzo delle  Stanze  di  compensazione,  nell'aprile  del  1990  la
Commissione  ha  promosso,  d'intesa  con  la Banca d'Italia e con la
partecipazione di  rappresentanze  delle  categorie  degli  operatori
interessati, i lavori di un apposito gruppo di studio;
  Premesso  che, a conclusione dei detti lavori, nel luglio del 1991,
il gruppo in questione ha indicato nel 1  gennaio 1993 la data per la
introduzione dei  termini  di  regolamento  a  contanti  di  tutti  i
contratti  sui  valori  mobiliari  attualmente  negoziati  a termine,
subordinatamente alla realizzazione di alcune condizioni  preliminari
concernenti,  in  particolare,  l'intervento  esclusivo  della  Monte
Titoli nelle procedure di liquidazione, la creazione,  attraverso  il
sistema   di   riscontro   dei   contratti,   degli   automatismi  di
determinazione dei saldi di liquidazione e delle relative garanzie, e
la realizzazione di un adeguato sistema di prestito dei titoli;
  Considerato che, tra le condizioni  preliminari  sopraindicate,  il
servizio  di  riscontro  e  rettifica  dei  contratti, nella versione
definitiva  prevista  per  le  operazioni   "a   contanti",   risulta
essenziale  per  consentire  la  liquidazione  dei contratti di borsa
entro il termine  di  tre  giorni  previsto  per  la  liquidazione  a
contanti;
  Vista  la  delibera  n. 5498 del 2 ottobre 1991 con la quale, avuto
riguardo allo sviluppo delle  realizzazioni  relative  alle  suddette
condizioni preliminari, e' stato ritenuto necessario, d'intesa con la
Banca  d'Italia,  portare  tempestivamente a conoscenza del mercato i
termini e le condizioni previste per  l'avvio  del  nuovo  regime  di
liquidazione a contanti, indicando la data del 1  gennaio 1993 per il
passaggio alla contrattazione "a contanti", con liquidazione al terzo
giorno  di  borsa  aperta  successivo  alla conclusione dei contratti
stessi;
  Preso atto che, per le considerazioni sopra richiamate,  la  citata
delibera  subordina  espressamente  la  decorrenza dei termini per la
riduzione dei cicli di liquidazione all'avvio  a  regime  del  citato
sistema di riscontro e rettifica delle operazioni "a contanti";
  Considerato  che  detto  sistema  di  riscontro  dei  contratti  "a
contanti"  non  e'  stato  ancora  realizzato  e   che,   a   seguito
dell'intervento   di   revisione   del   funzionamento   del  sistema
telematico, sono attualmente  in  corso  gli  approfondimenti  tra  i
responsabili della sua realizzazione e gestione, anche ai fini di una
pianificazione  delle  attivita' di completamento del sistema e delle
relative fasi di preventivo collaudo attraverso le  quali  assicurare
la piena affidabilita' operativa delle diverse componenti del sistema
stesso;
  Preso  atto  dell'impossibilita'  di  disporre  in  tempo utile dei
necessari supporti telematici previsti nella citata delibera n.  5498
come   indispensabili   per   il  passaggio  alla  contrattazione  "a
contanti";
  Ritenuto, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  che  sia  necessario
acquisire  nuovi  e  conclusivi  elementi  di  valutazione  circa  la
definizione del piano organico dei lavori per  il  completamento  del
sistema  telematico delle borse valori e, in particolare, del sistema
di riscontro e rettifica dei contratti di borsa, prima  di  procedere
alla  determinazione  della  nuova  data  di  avvio  del  sistema  di
liquidazione "a contanti";
  Vista la nota n. 319680 del 22 dicembre 1992 con la quale la  Banca
d'Italia  ha  manifestato  la  propria intesa al testo della presente
delibera, trasmesso dalla Consob alla Banca stessa con lettera del 21
dicembre 1922, prot. 92009018;
                              Delibera:
  E' sospeso il termine di decorrenza del 1  gennaio  1993,  indicato
nella   delibera  n.  5498  per  l'introduzione  delle  modalita'  di
regolamento a contanti di tutti  i  contratti  sui  valori  mobiliari
attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati.
  Il  nuovo  termine  di  decorrenza verra' tempestivamente portato a
conoscenza del mercato e degli operatori interessati  con  successiva
delibera, assunta d'intesa con la Banca d'Italia.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 22 dicembre 1992
                                              Il presidente: BERLANDA