DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1992
Proroga dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987.(GU n.306 del 31-12-1992)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, in cui si prevede che restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazioni delle attivita' produttive che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 31 dicembre 1987, supplemento ordinario n. 3, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della regione Basilicata, il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell'ENI; Visto l'art. 13 del testo dell'accordo, in cui si prevede che l'accordo stesso ha la durata di anni cinque, e' prorogabile e puo' essere modificato per concorde volonta' dei partecipanti; Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera CIPE del 29 marzo 1990, concernente gli incentivi alle attivita' sostitutive e di reindustrializzazione rientranti nell'accordo di programma Val Basento; Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle attivita' in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare la attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento, di cui agli articoli 2 e 6 dell'accordo, e' emersa l'esigenza di prorogare la durata per un ulteriore semestre; Visto il concorde parere espresso ai fini della proroga da tutti i soggetti firmatari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta: La durata dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' prorogata al 30 giugno 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1992 Il Presidente: AMATO