DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1992 

  Proroga dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per
la  reindustrializzazione  e la realizzazione di un parco tecnologico
nell'area della Val Basento, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987.
(GU n.306 del 31-12-1992)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,   recante
modifiche  alla  legge  1   marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge,  nel
testo  modificato  dalla  legge di conversione, in cui si prevede che
restano ferme le disposizioni della legge 1  marzo 1986, n.  64,  per
gli  interventi  di agevolazioni delle attivita' produttive che, alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992,  n.  363,
risultavano  inseriti  nei  contratti di programma gia' approvati dal
CIPI o negli accordi di programma  stipulati  ai  sensi  dell'art.  7
della legge 1  marzo 1986, n. 64;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  304  del  31
dicembre  1987,  supplemento ordinario n. 3, che approva l'accordo di
programma per l'attuazione del progetto per la  reindustrializzazione
e  la  realizzazione  di  un  parco  tecnologico  nell'area della Val
Basento, stipulato il 30  dicembre  1987  fra  il  Ministro  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  il  presidente  della   regione
Basilicata,  il  presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale
della provincia di Matera e il presidente dell'ENI;
  Visto l'art. 13 del testo  dell'accordo,  in  cui  si  prevede  che
l'accordo  stesso  ha la durata di anni cinque, e' prorogabile e puo'
essere modificato per concorde volonta' dei partecipanti;
  Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera CIPE  del  29  marzo  1990,
concernente   gli   incentivi   alle   attivita'   sostitutive  e  di
reindustrializzazione  rientranti  nell'accordo  di   programma   Val
Basento;
  Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle
attivita'  in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle
iniziative  produttive  e  per   assicurare   la   attuazione   degli
adempimenti  relativi  alla  costituzione del parco tecnologico della
Val Basento, di cui agli articoli  2  e  6  dell'accordo,  e'  emersa
l'esigenza di prorogare la durata per un ulteriore semestre;
  Visto  il concorde parere espresso ai fini della proroga da tutti i
soggetti firmatari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Decreta:
  La durata dell'accordo di programma volto alla realizzazione di  un
progetto  per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco
tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per  gli
effetti dell'art. 7 della legge 1  marzo 1986, n. 64, con decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  citato  in  premessa,  e'
prorogata al 30 giugno 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                                 Il Presidente: AMATO