N. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1991- 20 maggio 1992

                                N. 305
      Ordinanza emessa il 21 novembre 1991 (pervenuta alla Corte
                   costituzionale il 20 maggio 1992)
     dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
               Allegranza Cesarina ed altri e E.N.P.A.O.
 Previdenza e assistenza - Pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.O. -
    Mancata previsone di meccanismi di adeguamento dei valori monetari
    relativi ai minimi di pensione delle  ostetriche  alle  variazioni
    del  costo  della  vita  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento
    rispetto  ai  pensionati  della  gestione  speciale   I.N.P.S.   -
    Incidenza  sul  principio  di assicurazione di mezzi adeguati alle
    esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla  sentenza
    n. 497/1988.
 (Legge 27 febbraio 1984, n. 18, art. 2; legge 28 febbraio 1988, n.
    48, art. 6, n. 30; legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 7, n. 5).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Alla  pubblica  udienza  del  21  novembre  1991  ha pronunziato e
 pubblicato mediante lettura del dispositivo,  la  seguente  ordinanza
 nella  controversia  individuale  di  lavoro  promossa da: Allegranza
 Cesarina,  Alloisio  Renata,  Badino   Teresa,   Baldini   Ernestina,
 Barbesino  Giorgina,  Bellosta  Carolina, Bernardini Assunta, Berruto
 Maria, Bertelli Erminia, Bissi  Maria,  Brugioni  Natalina,  Bruzzone
 Gemma, Bruzzone Luigina, Caboara Gilda, Camogliano Maria, Campi Rita,
 Canali  Edvige,  Carraro  Leonina; tutte elettivamente domiciliate in
 Genova presso lo studio  dell'avv.  Manfredi  Caniglia  il  quale  le
 rappresenta  e  difende  in  forza  del mandato a margine del ricorso
 introduttivo, appellanti, contro l'Ente nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  delle ostetriche (E.N.P.A.O.), in persona del commissario
 liquidatore, elettivamente domiciliato in  Genova  presso  lo  studio
 dell'avv. Antonio Calo', via Assorotti, 15/B in forza di procura alle
 liti notaio Intersimone del 9 dicembre 1988, rep. 92527, appellato.
                           PREMESSO IN FATTO
      che  con ricorsi depositati il 2 luglio 1988 dinnanzi al pretore
 di Genova le odierne appellanti esponevano:
        a) di essere iscritte al Collegio  provinciale  ostetriche  di
 Genova  e  di  aver  maturato  il  diritto al conseguente trattamento
 pensionistico in forza della legge 2 aprile 1980, n. 127,  la  quale,
 provvedendo  allo scioglimento dell'E.N.P.A.O. ed alla determinazione
 dei minimi pensionistici dal 1º  gennaio  1980  (art.  4,  nn.  1-3),
 prevedeva  altresi',  per  il  futuro, sia criteri di adeguamento del
 trattamento pensionistico a  quello  dei  lavoratori  autonomi  delle
 gestioni  I.N.P.S.  (art.  4,  n.  4)  peraltro  mai  realizzati  dal
 legislatore, sia criteri di adeguamento al costo della  vita  secondo
 gli indici Istat (art. 5), affidati a provvedimenti discrezionali del
 Ministero del lavoro;
        b)  di  aver  diritto, una volta scaduto il regime transitorio
 E.N.P.A.O.  previsto  dall'art.  4,  ultimo  comma,  della  legge  n.
 127/1980  cit.,  ad un trattamento pensionistico minimo pari a quello
 stabilito per i lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S., laddove,
 al contrario, l'E.N.P.A.O. ha provveduto all'erogazione soltanto  dei
 minimi  previsti  dalla legge n. 127/1980 cit. senza effettuate alcun
 aggiornamento;
        c) di ritenere, invero, il regime venutosi  a  consolidare  in
 forza  delle  diverse  proroghe succedutesi negli anni del termine di
 scioglimento dell'E.N.P.A.O. (proroghe del tutto prive di  meccanismi
 di  adeguamento  dei  minimi pensionistici) incostituzionale sotto il
 profilo degli artt. 38 e 3 della Costituzione in considerazione anche
 dell'avvenuto aggiornamento dei minimi pensionistici sancito  dal  1º
 gennaio  1984  a  favore delle altre categorie di lavoratori autonomi
 dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
      che,   pertanto,   le   ricorrenti   chiedevano   la    condanna
 dell'E.N.P.A.O.  al  pagamento  delle  pensioni  aggiornate secondo i
 criteri di cui  sopra,  previa  rimessione  della  causa  alla  Corte
 costituzionale;
      che  costituitosi  il  contraddittorio l'E.N.P.A.O. si difendeva
 adducendo  sostanzialmente   difficolta'   di   ordine   finanziario,
 ritenendo  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 inammissibile;
      che il pretore, con  sentenza  11  settembre-23  novembre  1989,
 accoglieva  soltanto la domanda subordinata proposta dalle ostetriche
 volta ad ottenere la condanna dell'E.N.P.A.O. alla corresponsione dei
 ratei di pensione calcolati sui  minimi  fissati  dall'art.  1  della
 legge  n.  127/1980 non piu' pagati dall'Ente alla ricorrente, da una
 certa  data,  ritenendo  infondata  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale  prospettata  atteso  il  carattere  transitorio della
 normativa che aveva di fatto congelato le pensioni in discussione;
      che contro la sentenza hanno proposto appello a questo tribunale
 le ostetriche riproponendo la domanda principale non accolta,  sempre
 previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
      che  si  costituiva per il disciolto E.N.P.A.O. il Ministero del
 tesoro - ispettorato generale per la gestione  del  patrimonio  degli
 enti   disciolti,   contestando   la   fondatezza   delle  misure  di
 incostituzionalita' mosse dagli appellanti alla normativa in  oggetto
 in quanto la questione doveva ritenersi rimessa alla discrezionalita'
 del legislatore;
      che  il tribunale, disponeva quindi l'assunzione di informazioni
 presso il Ministero del  lavoro,  su  richiesta  dell'appellato,  per
 accertare  l'avvenuta  emanazione  o meno dei decreti di perequazione
 automatica delle pensioni  E.N.P.A.O.  previsti  dall'art.  5,  primo
 comma,  della  legge  n. 127/1980; e il Ministero suddetto rispondeva
 negativamente con nota del 15 aprile 1991;
      che,  infine,  all'udienza  del  21  novembre  1991   le   parti
 discutevano   oralmente  la  causa  insistendo  le  appellanti  nelle
 rispettive domande e difese e rimettendosi l'avvocatura  a  giustizia
 sulla questione di legittimita'.
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che  le  pensioni  di  vecchiaia  godute  dalle  appellanti sono
 rimaste inalterate dal 1980 al 1990 in L. 90.000 e  117.500  mensili,
 minimi  stabiliti  dall'art.  4  della  legge  n. 127/1980 che non ha
 subito alcuna modificazione da parte di tutte le leggi che  nell'arco
 del   decennio   si   sono   limitate  a  prorogare  lo  scioglimento
 dell'E.N.P.A.O. nulla disponendo sull'adeguamento di detti minimi;
      che nelle more del giudizio e' stata emanata la legge  7  agosto
 1990, n. 249, con cui, ponendosi fine al decennale regime transitorio
 relativo a detto scioglimento, si e' stabilito che solo dal 1º luglio
 1990  i  ratei  di  pensione  fossero  posti a carico dell'I.N.P.S. e
 soggetti alla perequazione  automatica  con  gli  stessi  criteri  in
 vigore   per  le  questioni  previdenziali  dei  lavoratori  autonomi
 istituite presso l'I.N.P.S. medesimo (art. 1 cpv.);  mantenendosi  in
 altri  termini,  monetariamente  invariati  negli importi fissati nel
 1980 sopra indicati;
      che, parallelamente, come  dichiarato  in  atti  dall'appellante
 l'ammontare  dei minimi di pensione di vecchiaia I.N.P.S. per tutti i
 lavoratori subordinati era, nel periodo rilevante  in  causa,  di  L.
 469.500  al  maggio 1989, L. 484.500 al novembre 1989 e L. 502.450 al
 maggio  1990,  cosi'  come,  applicandosi  ai  minimi  ex  E.N.P.A.O.
 cristallizzati dal 1980 le variazioni degli indici Istat per i prezzi
 al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati intervenuto dal
 gennaio 1981 al giugno 1990 si sarebbe determinato  un  aggiornamento
 di  detti minimi, rispettivamente da L. 90.000 a L. 204.150 mensili e
 da L. 117.750 a L.  267.180,  in  termini  cioe'  monetari  piu'  che
 raddoppiati; rispetto alle somme in oggi effettivamente percepite;
      che,  infatti, in base alle informazioni acquisite dal Ministero
 del  lavoro  e'  risultata  la  mancata  attivazione  del  meccanismo
 facoltativo  (e  non  automatico  come  per  le  altre  categorie) di
 perequazione previsto transitoriamente dall'art.  5  della  legge  n.
 127/1980;
      che,  pertanto,  occorre  delibare  la questione di legittimita'
 costituzionale sollevata dalle appellanti in ordine all'inadeguatezza
 dei trattamenti pensionistici di vecchiaia  in  oggetto  per  effetto
 della normativa succedutasi negli ultimi anni;
      che  la questione non appare manifestamente infondata in quanto,
 il mantenimento per ben dieci anni di minimi pensionistici  invariati
 senza  neppure  la  previsione,  in  tutta la normativa intermedia di
 proroga di un qualsiasi meccanismo automatico di  salvaguardia  dalla
 svalutazione  delle pensioni di vecchiaia delle ostetriche, appare in
 evidente  contrasto  con  l'art.  38  cpv.  della  Costituzione   che
 riconosce  a  tutti  i  lavoratori  il  diritto  sociale  a che siano
 provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita  in
 relazione  agli  eventi  tutelati  dalla  norma  tra cui, appunto, la
 vecchiaia (cfr. per un problema  analogo,  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 497/1988);
      che,  invero,  il congelamento di fatto di dette pensioni per un
 decennio, caratterizzato tra l'altro da  un  perdurante  fenomeno  di
 diminuzione  considerevole  del  potere d'acquisto della moneta, come
 sopra evidenziato in termini  monetari  dall'andamento  degli  indici
 Istat,  appare  lesivo  di tale bene costituzionalmente protetto, del
 tutto ininfluente essendo in causa il superamento  (parziale  e  solo
 per l'avvenire) della situazione attuata dalla legge n. 249/1990;
      che,  inoltre,  un decennio non appare assolutamente un lasso di
 tempo contenuto, tale da rendere legittima la disciplina  transitoria
 in esame;
      che  la  questione  appare altresi' non manifestamente infondata
 sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione  per
 la  disparita'  irragionevole  di trattamento tra le ostetriche e gli
 altri lavoratori autonomi, assicurati  presso  le  gestioni  speciali
 dell'I.N.P.S., come ad esempio artigiani e commercianti i quali hanno
 fruito  nello  stesso arco temporale, da un lato di periodici aumenti
 dei minimi e, comunque, dall'altro lato di un sistema di perequazione
 automatica decorrente dal 1º gennaio di ogni anno e  agganciato  alle
 variazioni  del  costo della vita, in base all'art. 19 della legge n.
 153/1969;
      che, infine, la questione appare  altresi'  rilevante  in  causa
 dipendendo  la  definizione di questa dalla applicazione delle norme,
 della cui legittimita'  costituzionale  si  dubita  che  negano  alle
 appellanti  il  diritto,  nel  periodo  di  cui e' causa (1980-88), a
 trattamenti pensionistici dotati di  meccanismi  di  adeguamento  dei
 relativi valori monetari;
                               P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di
 legittimita' costituzionale sollevata dalle appellanti, degli artt. 2
 della legge 27 febbraio 1984,  n.  18,  6,  n.  30,  della  legge  28
 febbraio 1988, n. 48, e 7, n. 5, della legge 7 dicembre 1989, n. 389,
 nella  parte  in  cui,  prorogando  il  termine  per  lo scioglimento
 dell'E.N.P.A.O. previsto dall'art. 1 della legge 2  aprile  1980,  n.
 127,  non  hanno  previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori
 monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche
 quanto meno alle variazioni del  costo  della  vita,  minimi  fissati
 dall'art.  4  della legge 2 aprile 1980, n. 127, per violazione degli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Genova, addi' 21 novembre 1991
                        Il presidente: ZINGALE

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