N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992

                                N. 345
 Ordinanza  emessa  il  5  marzo  1992  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria - Genova sul ricorso proposto da De Gregori
 Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri
 Istruzione pubblica - Insegnanti di scuole secondarie - Immissione in
    ruolo dei docenti dei corsi Gracis con almeno due anni di servizio
    - Ingiustificato deteriore trattamento  rispetto  ai  docenti  dei
    corsi ordinari per l'immissione in ruolo dei quali e' richiesto un
    solo  anno di servizio, attesa anche la giurisprudenza della Corte
    costituzionale   (sentenze   nn.   249/1986  e  399/1988)  che  ha
    riconosciuto  l'equiparazione  delle  categorie  di   docenti   in
    questione  -  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e  buon
    andamento della p.a.
 (Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.28 del 1-7-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1610/1988
 r.g.r.  proposto  da De Gregori Michela, elettivamente domiciliata in
 Genova, via Palestro, n. 2/11, presso  l'avv.  Carlo  Raggi,  che  la
 rappresenta  e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente,
 contro  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
 Ministro  protempore  ed  il  Provveditorato agli studi di Genova, in
 persona del Provveditore pro-tempore,  domicilati  in  Genova,  viale
 Brigate  Partigiane,  n.  2,  presso  l'Avvocatura distrettuale dello
 Stato, che li rappresenta e difende  per  legge,  resistenti,  e  nei
 confronti di Ricupero Anna Maria, - controinteressata, non costituita
 -  per  l'annullamento  della  graduatoria,  formata ed approvata dal
 Provveditore agli studi di Genova ai sensi dell'art. 17 del d.-l.  n.
 315/1988,  n.  140  e  dell'art.  7 dell'ordinanza del Ministro della
 pubblica istruzione 5 luglio 1988, n. 185, dei docenti aventi  titolo
 all'immissione  nei  ruoli  della  scuola secondaria per la classe di
 concorso LVII (italiano, storia, educazione civica e geografia  nella
 scuola  media), nella parte concernente l'esclusione della ricorrente
 dalla graduatoria stessa, nonche' contro tutti gli atti  preparatori,
 presupposti, connessi e conseguenti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della amministrazione
 della pubblica istruzione;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  5 marzo 1992 la relazione del
 referendario  Raffaele  Prosperi,  e  uditi,  altresi',  l'avv.  G.F.
 Lucifredi su delega dell'avv. C. Raggi per la ricorrente e l'avvocato
 dello Stato E. De Napoli per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato il 14 novembre 1988, la prof.ssa Michela De
 Gregori  impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  la graduatoria per
 l'immissione  nella  scuola  secondaria  della  provincia  di  Genova
 approvata  dal  provveditore agli studi di detta citta', ai sensi del
 d.-l. n. 140/1988, convertito in  legge  4  luglio  1988,  n.  246  e
 pubblicata  il  3 settembre 1988, nella parte in cui aveva dichiarato
 esclusa la ricorrente, relativamente alla  classe  di  concorso  LVII
 (italiano, storia, educazione civica e geografia).
    Assumeva  la  ricorrente  di  aver  presentato domanda nel termine
 fissato  dall'ordinanza  n.  185/1988  del  Ministro  della  pubblica
 istruzione,  dichiarando  tra  l'altro  di  essere  in possesso della
 relativa abilitazione all'insegnamento e di  aver  prestato  servizio
 nell'anno  scolastico  1981/1982  con  nomina di durata annuale in un
 corso C.R.A.C.I.S.
    Avverso  la  propria  esclusione la prof.ssa De Gregori deduceva i
 seguenti motivi:
    1. - Eccesso di potere per difetto di motivazione.
    La formula adottata per l'esclusione "non ha requisito servizi" e'
 del tutto generica e non da' quindi conto delle ragioni della p.a.
    2. - Violazione dell'art. 11, primo e settimo comma, del d.-l.  n.
 140/1988.
    Qualora   la   determinazione  di  esclusione  sia  stata  assunta
 ritenendosi che la prof.ssa De Gregori  non  avesse  altri  requisiti
 oltre   la  nomina  annuale  nel  corso  C.R.A.C.I.S.,  essa  sarebbe
 illegittima per violazione del combinato disposto del primo e settimo
 comma, dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988, vizio che si  estenderebbe
 all'o.m.  n.  185/1988,  se  anche  questa  dovesse interpretarsi nel
 medesimo senso.
    Infatti, ai sensi del  primo  comma  dell'art.  11  del  d.-l.  n.
 140/1988,   l'immissione   in  ruolo  spetta  ai  docenti  dei  corsi
 C.R.A.C.I.S. per l'anno scolastico 1981-82, data  l'equiparazione  di
 tali  docenti  a quelli dei corsi ordinari, come ritenuto dalla Corte
 costituzionale con sentenze n. 249/1986 e n. 399/1988.
    3. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Qualora  l'interpretazione  prospettata  nel  secondo  motivo  non
 potesse   considerarsi   fondata,   facendo   quindi  conseguire  una
 differenziazionedell'inquadramento dei docenti C.R.A.C.I.S.  rispetto
 ai  docenti  ordinari,  tale  differenziazione  sarebbe  da ritenersi
 incostituzionale,   dati   i    precedenti    pronunciamenti    Corte
 costituzionale sopra citati.
    La  ricorrente  concludeva per l'accoglimento del ricorso vinte le
 spese di causa.
    L'amministrazione intimata si e' costituita in giudizio sostenendo
 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
    All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
    Con sentenza non  definitiva  in  data  odierna  il  tribunale  ha
 respinto in parte il ricorso.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    In  seguito  alla sentenza non definitiva indicata in fatto e resa
 dalla sezione,  si  deve  ora  sollevare,  perche'  rilevante  e  non
 manifestamente   infondata,   la   questione   di   costituzionalita'
 prospettata dalla ricorrente con il terzo  motivo  di  ricorso  circa
 l'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246.
    E'  dubbio  che sia giustificabile la differenziazione operata dal
 primo e secondo comma  dell'art.  11  predetto  per  quanto  riguarda
 l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi ordinari - per i quali il
 primo  comma  prevede la necessita' del requisito di un solo servizio
 di durata annuale - e dei docenti dei  corsi  C.R.A.C.I.S.  -  per  i
 quali  invece  il secondo comma ribadisce la precedente disciplina di
 cui alla legge n. 270/1982 richiedente per l'immissione in  ruolo  la
 presentazione di almeno due servizi annuali.
    Ora,  tale  interpretazione e' incontrovertibile e su tale base e'
 stata ritenuta infondata la  pretesa  della  ricorrente  De  Gregori,
 docente  con  servizio  annuale in un corso C.R.A.C.I.S., di ottenere
 l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge
 n. 246/1988.
    Dunque la questione e' rilevante ai fini della  risoluzione  della
 controversia.
    Come  precedentemente indicato, la legge opera una distinzione, ai
 fini dell'immissione in ruolo, tra docenti presso  corsi  ordinari  e
 docenti  presso  corsi  C.R.A.C.I.S.:  per questi secondi si richiede
 come requisito  la  prestazione  di  un  ulteriore  servizio  annuale
 rispetto ai primi.
    Ma  la  Corte  costituzionale con le sentenze 28 novembre 1986, n.
 249,  e  7  aprile  1988,  n.  399,  e'  pervenuta  ad  una   pratica
 assimilazione  tra docenti di corsi ordinari e docenti C.R.A.C.I.S. e
 della scuola popolare.
    In particolare con la sentenza n. 249/1986 si e' affermato che  la
 struttura  didattica  dei corsi C.R.A.C.I.S. e' identica a quella dei
 corsi scolatici ordinari, con la sola differenza che  le  nomine  dei
 docenti - ai sensi del d.l.C.p.S. n. 1599/1947 - avvengono sulla base
 di  designazioni  enti  ed  associazioni  che organizzano tali corsi,
 sempre  fermo  restando  che  i  medesimi  corsi  -  sentenza   Corte
 costituzionale  n. 62/1970 - sono da considerare in tutto e per tutto
 corsi di istruzione statale.
    Ne' sembra possa  ritenersi  una  differenziazione  rilevante,  il
 fatto  che  le nomine dei docenti C.R.A.C.I.S. non siano rimesse alla
 sola autorita' del provveditore.
    Dunque la disparita' di trattamento operata dall'art. 11, primo  e
 secondo  comma  -  i quali integrano gli artt. 57 e 46 della legge n.
 270/1982 - non sembra trovare giustificazione e si pone in  contrasto
 con  gli  artt.  3,  primo  e secondo comma, della Costituzione, come
 prospettato dalla ricorrente, e 97, primo comma,  della  Costituzione
 (cfr.  sent.  n.  249/1986  e  n.  399/1988  pred.)  ovverosia con il
 principio del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione.
    Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e  la  rimessione
 della   questione  all'esame  della  Corte  costituzionale  ai  sensi
 dell'art.  134  della   Costituzione,   dell'art.   1   della   legge
 costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n.
 87.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulla
 questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata;
    Ordina,  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  del  5  marzo
 1992.
                        Il presidente: VIVENZIO
   Il consigliere: FRANCO
                                  Il referendario, estensore: PROSPERI
 92C0750