N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992
N. 345 Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria - Genova sul ricorso proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri Istruzione pubblica - Insegnanti di scuole secondarie - Immissione in ruolo dei docenti dei corsi Gracis con almeno due anni di servizio - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai docenti dei corsi ordinari per l'immissione in ruolo dei quali e' richiesto un solo anno di servizio, attesa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 249/1986 e 399/1988) che ha riconosciuto l'equiparazione delle categorie di docenti in questione - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.28 del 1-7-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1610/1988 r.g.r. proposto da De Gregori Michela, elettivamente domiciliata in Genova, via Palestro, n. 2/11, presso l'avv. Carlo Raggi, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro protempore ed il Provveditorato agli studi di Genova, in persona del Provveditore pro-tempore, domicilati in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge, resistenti, e nei confronti di Ricupero Anna Maria, - controinteressata, non costituita - per l'annullamento della graduatoria, formata ed approvata dal Provveditore agli studi di Genova ai sensi dell'art. 17 del d.-l. n. 315/1988, n. 140 e dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 luglio 1988, n. 185, dei docenti aventi titolo all'immissione nei ruoli della scuola secondaria per la classe di concorso LVII (italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media), nella parte concernente l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa, nonche' contro tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione della pubblica istruzione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 5 marzo 1992 la relazione del referendario Raffaele Prosperi, e uditi, altresi', l'avv. G.F. Lucifredi su delega dell'avv. C. Raggi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato E. De Napoli per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue; ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 14 novembre 1988, la prof.ssa Michela De Gregori impugnava, chiedendone l'annullamento, la graduatoria per l'immissione nella scuola secondaria della provincia di Genova approvata dal provveditore agli studi di detta citta', ai sensi del d.-l. n. 140/1988, convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246 e pubblicata il 3 settembre 1988, nella parte in cui aveva dichiarato esclusa la ricorrente, relativamente alla classe di concorso LVII (italiano, storia, educazione civica e geografia). Assumeva la ricorrente di aver presentato domanda nel termine fissato dall'ordinanza n. 185/1988 del Ministro della pubblica istruzione, dichiarando tra l'altro di essere in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento e di aver prestato servizio nell'anno scolastico 1981/1982 con nomina di durata annuale in un corso C.R.A.C.I.S. Avverso la propria esclusione la prof.ssa De Gregori deduceva i seguenti motivi: 1. - Eccesso di potere per difetto di motivazione. La formula adottata per l'esclusione "non ha requisito servizi" e' del tutto generica e non da' quindi conto delle ragioni della p.a. 2. - Violazione dell'art. 11, primo e settimo comma, del d.-l. n. 140/1988. Qualora la determinazione di esclusione sia stata assunta ritenendosi che la prof.ssa De Gregori non avesse altri requisiti oltre la nomina annuale nel corso C.R.A.C.I.S., essa sarebbe illegittima per violazione del combinato disposto del primo e settimo comma, dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988, vizio che si estenderebbe all'o.m. n. 185/1988, se anche questa dovesse interpretarsi nel medesimo senso. Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988, l'immissione in ruolo spetta ai docenti dei corsi C.R.A.C.I.S. per l'anno scolastico 1981-82, data l'equiparazione di tali docenti a quelli dei corsi ordinari, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenze n. 249/1986 e n. 399/1988. 3. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Qualora l'interpretazione prospettata nel secondo motivo non potesse considerarsi fondata, facendo quindi conseguire una differenziazionedell'inquadramento dei docenti C.R.A.C.I.S. rispetto ai docenti ordinari, tale differenziazione sarebbe da ritenersi incostituzionale, dati i precedenti pronunciamenti Corte costituzionale sopra citati. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso vinte le spese di causa. L'amministrazione intimata si e' costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione. Con sentenza non definitiva in data odierna il tribunale ha respinto in parte il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In seguito alla sentenza non definitiva indicata in fatto e resa dalla sezione, si deve ora sollevare, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita' prospettata dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso circa l'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246. E' dubbio che sia giustificabile la differenziazione operata dal primo e secondo comma dell'art. 11 predetto per quanto riguarda l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi ordinari - per i quali il primo comma prevede la necessita' del requisito di un solo servizio di durata annuale - e dei docenti dei corsi C.R.A.C.I.S. - per i quali invece il secondo comma ribadisce la precedente disciplina di cui alla legge n. 270/1982 richiedente per l'immissione in ruolo la presentazione di almeno due servizi annuali. Ora, tale interpretazione e' incontrovertibile e su tale base e' stata ritenuta infondata la pretesa della ricorrente De Gregori, docente con servizio annuale in un corso C.R.A.C.I.S., di ottenere l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 246/1988. Dunque la questione e' rilevante ai fini della risoluzione della controversia. Come precedentemente indicato, la legge opera una distinzione, ai fini dell'immissione in ruolo, tra docenti presso corsi ordinari e docenti presso corsi C.R.A.C.I.S.: per questi secondi si richiede come requisito la prestazione di un ulteriore servizio annuale rispetto ai primi. Ma la Corte costituzionale con le sentenze 28 novembre 1986, n. 249, e 7 aprile 1988, n. 399, e' pervenuta ad una pratica assimilazione tra docenti di corsi ordinari e docenti C.R.A.C.I.S. e della scuola popolare. In particolare con la sentenza n. 249/1986 si e' affermato che la struttura didattica dei corsi C.R.A.C.I.S. e' identica a quella dei corsi scolatici ordinari, con la sola differenza che le nomine dei docenti - ai sensi del d.l.C.p.S. n. 1599/1947 - avvengono sulla base di designazioni enti ed associazioni che organizzano tali corsi, sempre fermo restando che i medesimi corsi - sentenza Corte costituzionale n. 62/1970 - sono da considerare in tutto e per tutto corsi di istruzione statale. Ne' sembra possa ritenersi una differenziazione rilevante, il fatto che le nomine dei docenti C.R.A.C.I.S. non siano rimesse alla sola autorita' del provveditore. Dunque la disparita' di trattamento operata dall'art. 11, primo e secondo comma - i quali integrano gli artt. 57 e 46 della legge n. 270/1982 - non sembra trovare giustificazione e si pone in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, come prospettato dalla ricorrente, e 97, primo comma, della Costituzione (cfr. sent. n. 249/1986 e n. 399/1988 pred.) ovverosia con il principio del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale come sopra formulata; Ordina, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 5 marzo 1992. Il presidente: VIVENZIO Il consigliere: FRANCO Il referendario, estensore: PROSPERI 92C0750