N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1992
N. 385 Ordinanze emessa il 1 aprile 1992 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ottani Angelo ed altri e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Obbligo di iscrizione dei familiari dell'imprenditore artigiano che prestino in modo abituale e prevalente attivita' lavorativa nella impresa familiare - Mancata previsione dell'obbligo assicurativo anche per i nipoti non in linea retta che prestino lavoro alla stessa stregua degli altri familiari predetti - Ingiustificata diversa disciplina di situazioni identiche, tanto piu' che i nipoti ex fratre sono compresi tra i componenti l'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, invalidita' e disoccupazione involontaria. (Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma). (Cost., art. 3 e 38).(GU n.30 del 15-7-1992 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 1748/1990 promossa da: Ottani Angelo + 2 (avv. Maria Teresa Ubaldini) contro l'I.N.P.S. (avv. Giuseppe Abruzzo). Oggetto: Accertamento costituzione impresa familiare. SVOGLIMENTO DEL PROCESSO 1. - Angelo, Alberto e Stefano Ottani, deducendo che il primo era il titolare di una impresa artigiana che svolge attivita' di trasporti funebri e che gli altri due, come nipoti che collaboravano alla sua impresa, erano stati iscritti negli elenchi previdenziali dei familiari coadiuvanti: Alberto dal 1978 e Stefano dal 1984; Deducendo che la commissione provinciale per l'artigianato di Bologna con delibera del 26 luglio 1989 aveva deciso di annullare la iscrizione di Alberto e di Stefano Ottani negli elenchi degli artigiani coadiuvanti sottoposti alla assicurazione obbligatoria, in quanto essi erano nipoti in linea indiretta (figli di un fratello) e non in linea diretta. Deducendo sotto vari profili di diritto la illegittimita' di tale deliberazione; con ricorso del 24 maggio 1990 hanno formulato contro l'I.N.P.S. le seguenti conclusioni: "Chiedono che il pretore del lavoro voglia. 1) accertare che fra Angelo Ottani da una parte e Alberto e Stefano Ottani dall'altra non e' intercorso rapporto di lavoro subordinato, ne' che fra gli stessi si e' costituita societa'; bensi' impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 230- bis del codice civile; 2) riconoscere che Alberto e Stefano Ottani hanno diritto all'iscrizione negli elenchi dei familiari coadiuvanti a far tempo dai relativi provvedimenti originari, e comunque che hanno diritto con la stessa decorrenza alle assicurazioni sociali obbligatorie di cui alla legge 1959, n. 463, previa occorrendo eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 della stessa legge nella parte in cui non prevede al secondo comma i nipoti non in linea retta; e che quindi i contributi sono stati legittimamente versati; 3) in via subordinata e salvo gravame condannare l'I.N.P.S. e restituire a Angelo Ottani i contributi versati dal 1978 in avanti per Alberto e Stefano Ottani, oltre interessi e rivalutazione". 2. - L'I.N.P.S. ha sollevato varie eccezioni e questioni di rito e di merito; ha contestato il fomdamento delle domande ed ha precisato di aver gia' restituito i contributi assicurativi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - L'eccezione proposta. Tra le ragioni di contestazione della legittimtia' della cancellazione di Alberto e Stefano Ottani dagli elenchi dell'assicurazione obbligatoria la difesa dei ricorrenti ha dedotto la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non prevede di considerare familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo introdotto dalla legge per gli artigiani anche i nipoti in linea retta che prestino in modo abituale e prevalente attivita' lavorativa nella impresa familiare, ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, per la sospetta violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione. La difesa ha addotto che "non v'e' ragione di inserire nella tutela previdenziale i soli nipoti in linea retta e non anche i nipoti figli di fratello", quando siano componenti della impresa familiare dall'art. 230- bis del codice civile. 2. - La rilevanza della questione. La questione sollevata e' rilevante ai fini del giudizio. L'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, cosi' dispone: "Art. 2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e succes- sive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linera diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti". In ossequio a tale norma la domanda dovrebbe essere respinta: e escluso che possano essere iscritti come familiari coadiuvanti nell'elenco degli artigiani ai fini della assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e successive modifiche, i nipoti figli di fratelli. L'eventuale accoglimento della eccezione sollevata e la dichiazrazione della illegittimita' della esclusione dei nipoti ex frate dalla iscrizione assicurativa come coadiuvanti eliminerebbe un ostacolo al possibile accoglimento della domanda proposta. 3. - La non manifesta infondatezza della questione. 3.1. - La eccezione proposta deve essere portata al giudizio della Corte costituzionale. E' infatti seria e concreta la possibilita' che la questione venga decisa in senso affermativo, per le ragioni esposte dalla difesa dei ricorrenti e per quelle che si aggiungono in maniera del tutto sommaria. 3.2. - L'art. 230- bis codice civile ha introdotto in via generale la previsione della impresa familiare, con il riconoscimento e la tutela del lavoro prestato in aggregati familiari, ove non sia ravvisabile nelle attivita' svolte nell'ambito della famiglia o in considerazione di un rapporto di parentela, un diverso rapporto giuridico, quale quello del lavoro subordinato, di societa' od altro. Il lavoro "continuativo" del familiare nella impresa familiare trova nella norma una particolare forma di tutela, da ritenersi residuale, secondo l'interpretazione dominante della legge. La tutela riguarda i familiari menzionati dal terzo comma dell'art. 230- bis del codice civile: "230- bis. Impresa familiare, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo". 3.3. - Dal confronto tra le due norme appare evidente, in primo luogo, la constatazione come non vi sia stato coordinamento tra la disposizione dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, sopra riportata e l'art. 230- bis del codice civile. Piu' in particolare si rileva come la riforma del diritto di famiglia (di cui l'art. 230- bis del codice civile ha fatto parte) abbia esteso in generale la particolare considerazione dei familiari che collaborano con continuita' alla impresa familiare a tutti i parenti entro il terzo grado, e vi abbia compreso percio' anche i nipoti ex frate. Va tenuto presente che tale considerazione da parte dell'art. 230- bis del codice civile del lavoro svolto dai familiari e dai parenti entro il terzo grado nella impresa familiare va ben oltre, in linea generale, rispetto alla regolamentazione particolare introdotta con la legge n. 463/1959 con l'inserimento tra i coadiuvanti dell'artigianato dei parenti che collaborano con continuita' alla sua impresa. Infine, ed e' quanto ha specifica importanza per la questione esaminata, si sottolinea come cio' metta in evidenza un differente trattamento tra parenti di terzo grado (quali sono i nipoti ex filio e i nipoti ex frate che collaborino alla impresa familiare dell'artigiano) ai fini dell'assicurazione obbligatoria come coadiuvanti. 3.4. - In base a queste constatazioni e considerazioni non e' manifestamente infondato il sospetto di violazione delle norme dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione, per il diverso e non razionalmente giustificato trattamento ai fini della tutela previdenziale dei nipoti ex filio e di quelli ex frate, che non debbano essere considerati ne' dipendenti ne' soci dell'imprenditoreartigiano. 3.5. - Tale valutazione e' sorretta dalla constatazione che la Corte costituzionale con la sentenza n. 476 del 10 dicembre 1987, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme per la mancata previsione dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro dei familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis del codice civile, per il contrasto con i precetti delle norme costituzionali citate. La Corte costituzionale ha ritenuto ingiustificato e "incoerente il diniego di una tutela assicurativa" del lavoro prestato negli aggregati familiari dai familiari previsti nell'art. 230- bis del codice civile. Tali considerazioni potrebbero valere anche in relazione al piu' circoscritto caso in esame.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo e secondo coma della legge 4 luglio 1959, n. 463, "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari", nella parte in cui non comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi nell'obbligo assicurativo per altri titoli, i nipoti in linea indiretta che facciano parte della impresa familiare ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile per il possibile contrasto con le norme degli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione; Ordina che l'ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 1ยบ aprile 1992 Il pretore: GOVERNATORI Depositato in cancelleria, oggi 6 aprile 1992 Il funzionario della cancelleria: CASTRIOTTA 92C0819