N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1992

                                N. 385
 Ordinanze  emessa  il  1   aprile  1992  dal  pretore  di Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Ottani Angelo ed altri e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione
    speciale  artigiani  -  Obbligo  di   iscrizione   dei   familiari
    dell'imprenditore  artigiano  che  prestino  in  modo  abituale  e
    prevalente attivita' lavorativa nella impresa familiare -  Mancata
    previsione  dell'obbligo  assicurativo  anche  per i nipoti non in
    linea retta che prestino lavoro alla stessa  stregua  degli  altri
    familiari   predetti   -   Ingiustificata  diversa  disciplina  di
    situazioni identiche, tanto piu'  che  i  nipoti  ex  fratre  sono
    compresi  tra  i componenti l'impresa familiare ai sensi dell'art.
    230-bis c.c. - Incidenza sul diritto  all'assicurazione  di  mezzi
    adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, invalidita' e
    disoccupazione involontaria.
 (Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma).
 (Cost., art. 3 e 38).
(GU n.30 del 15-7-1992 )
                               IL PRETORE
    A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella
 causa  r.g.l. n. 1748/1990 promossa da: Ottani Angelo + 2 (avv. Maria
 Teresa Ubaldini) contro l'I.N.P.S. (avv. Giuseppe Abruzzo).
    Oggetto: Accertamento costituzione impresa familiare.
                       SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
    1. - Angelo, Alberto e Stefano Ottani, deducendo che il primo  era
 il  titolare  di  una  impresa  artigiana  che  svolge  attivita'  di
 trasporti funebri e che gli altri due, come nipoti che  collaboravano
 alla  sua  impresa,  erano stati iscritti negli elenchi previdenziali
 dei familiari coadiuvanti: Alberto dal 1978 e Stefano dal 1984;
    Deducendo che la  commissione  provinciale  per  l'artigianato  di
 Bologna  con delibera del 26 luglio 1989 aveva deciso di annullare la
 iscrizione di  Alberto  e  di  Stefano  Ottani  negli  elenchi  degli
 artigiani  coadiuvanti sottoposti alla assicurazione obbligatoria, in
 quanto essi erano nipoti in linea indiretta (figli di un fratello)  e
 non in linea diretta.
    Deducendo  sotto vari profili di diritto la illegittimita' di tale
 deliberazione; con ricorso del 24 maggio 1990 hanno formulato  contro
 l'I.N.P.S.  le  seguenti  conclusioni:  "Chiedono  che il pretore del
 lavoro voglia.
      1) accertare che fra Angelo Ottani da  una  parte  e  Alberto  e
 Stefano  Ottani  dall'altra  non  e'  intercorso  rapporto  di lavoro
 subordinato, ne' che fra gli stessi si e' costituita societa'; bensi'
 impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 230-  bis  del
 codice civile;
      2)  riconoscere  che  Alberto  e  Stefano  Ottani  hanno diritto
 all'iscrizione negli elenchi dei familiari coadiuvanti  a  far  tempo
 dai  relativi  provvedimenti  originari, e comunque che hanno diritto
 con la stessa decorrenza alle assicurazioni sociali  obbligatorie  di
 cui   alla  legge  1959,  n.  463,  previa  occorrendo  eccezione  di
 incostituzionalita' dell'art. 2 della stessa legge nella parte in cui
 non  prevede  al  secondo  comma  i  nipoti non in linea retta; e che
 quindi i contributi sono stati legittimamente versati;
      3) in via subordinata e salvo gravame  condannare  l'I.N.P.S.  e
 restituire  a  Angelo  Ottani i contributi versati dal 1978 in avanti
 per Alberto e Stefano Ottani, oltre interessi e rivalutazione".
    2. - L'I.N.P.S. ha sollevato varie eccezioni e questioni di rito e
 di merito; ha contestato il fomdamento delle domande ed ha  precisato
 di aver gia' restituito i contributi assicurativi.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1. - L'eccezione proposta.
    Tra   le   ragioni   di  contestazione  della  legittimtia'  della
 cancellazione   di   Alberto   e   Stefano   Ottani   dagli   elenchi
 dell'assicurazione  obbligatoria  la difesa dei ricorrenti ha dedotto
 la questione della legittimita' costituzionale dell'art.  2,  secondo
 comma,  della  legge  4  luglio  1959, n. 463, nella parte in cui non
 prevede  di   considerare   familiari   agli   effetti   dell'obbligo
 assicurativo  introdotto dalla legge per gli artigiani anche i nipoti
 in linea retta che prestino in modo abituale e  prevalente  attivita'
 lavorativa  nella  impresa familiare, ai sensi dell'art. 230- bis del
 codice civile, per la sospetta violazione degli art.  3  e  38  della
 Costituzione.
    La  difesa  ha  addotto  che  "non  v'e' ragione di inserire nella
 tutela previdenziale i soli nipoti in  linea  retta  e  non  anche  i
 nipoti  figli  di  fratello",  quando  siano componenti della impresa
 familiare dall'art. 230- bis del codice civile.
    2. - La rilevanza della questione.
    La questione sollevata e' rilevante ai fini del giudizio.
    L'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, cosi' dispone:
    "Art.  2.  Sono  compresi  nell'obbligo  assicurativo  gli   altri
 familiari   coadiuvanti,   intendendosi   come   tali   i   familiari
 dell'iscritto   che   lavorino   abitualmente    e    prevalentemente
 nell'azienda  e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo
 previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa,  o
 in   quello   previsto   dalle   norme  vigenti  per  l'assicurazione
 obbligatoria  invalidita',  vecchiaia   e   superstiti,   in   quanto
 lavoratori   subordinati   od   in   quanto  apprendisti  coperti  di
 assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25,  e  succes-
 sive modificazioni.
    Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:
      1) il coniuge;
      2)  i  figli  legittimi  o  legittimati  ed  i  nipoti in linera
 diretta;
      3) gli ascendenti;
      4) i fratelli e le sorelle.
    Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli  adottivi
 e   gli   affiliati,   quelli   naturali  legalmente  riconosciuti  o
 giudizialmente  dichiarati,  quelli  nati  da  precedenti   matrimoni
 dell'altro  coniuge,  nonche'  i  minori  regolarmente affidati dagli
 organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai  genitori  gli
 adottanti,  gli  affiliati,  il  patrigno  e  la matrigna, nonche' le
 persone  alle  quali  i  titolari   di   impresa   artigiana   furono
 regolarmente affidati come esposti".
    In  ossequio  a  tale norma la domanda dovrebbe essere respinta: e
 escluso  che  possano  essere  iscritti  come  familiari  coadiuvanti
 nell'elenco  degli  artigiani  ai  fini  della  assicurazione  per la
 invalidita', la vecchiaia  e  i  superstiti  di  cui  alla  legge  29
 dicembre  1956,  n.  1533  e  successive modifiche, i nipoti figli di
 fratelli.
    L'eventuale  accoglimento   della   eccezione   sollevata   e   la
 dichiazrazione  della  illegittimita'  della esclusione dei nipoti ex
 frate dalla iscrizione assicurativa come coadiuvanti eliminerebbe  un
 ostacolo al possibile accoglimento della domanda proposta.
    3. - La non manifesta infondatezza della questione.
    3.1. - La eccezione proposta deve essere portata al giudizio della
 Corte costituzionale.
    E' infatti seria e concreta la possibilita' che la questione venga
 decisa  in senso affermativo, per le ragioni esposte dalla difesa dei
 ricorrenti e per quelle  che  si  aggiungono  in  maniera  del  tutto
 sommaria.
    3.2. - L'art. 230- bis codice civile ha introdotto in via generale
 la  previsione  della  impresa  familiare, con il riconoscimento e la
 tutela del lavoro  prestato  in  aggregati  familiari,  ove  non  sia
 ravvisabile  nelle  attivita'  svolte nell'ambito della famiglia o in
 considerazione di un  rapporto  di  parentela,  un  diverso  rapporto
 giuridico, quale quello del lavoro subordinato, di societa' od altro.
    Il  lavoro  "continuativo"  del  familiare nella impresa familiare
 trova nella norma una  particolare  forma  di  tutela,  da  ritenersi
 residuale, secondo l'interpretazione dominante della legge.
    La   tutela  riguarda  i  familiari  menzionati  dal  terzo  comma
 dell'art. 230- bis del codice civile:
      "230- bis. Impresa familiare, salvo  che  sia  configurabile  un
 diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
 attivita'  di  lavoro  nella  famiglia  o  nell'impresa  familiare ha
 diritto al mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale  della
 famiglia  e  partecipa  agli  utili dell'impresa familiare ed ai beni
 acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda,  anche  in
 ordine  all'avviamento,  in proporzione alla quantita' e qualita' del
 lavoro prestato. Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e
 degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria,
 agli   indirizzi  produttivi  e  alla  cessazione  dell'impresa  sono
 adottate, a maggioranza, dai familiari  che  partecipano  all'impresa
 stessa.  I  familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
 capacita' di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
 potesta' su di essi.
    Il   lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente  a  quello
 dell'uomo.
    Ai fini della disposizione di cui al primo comma si  intende  come
 familiare  il  coniuge,  i  parenti  entro il terzo grado, gli affini
 entro il secondo; per impresa familiare  quella  cui  collaborano  il
 coniuge,  i  parenti  entro  il  terzo  grado,  gli  affini  entro il
 secondo".
    3.3. - Dal confronto tra le due norme appare  evidente,  in  primo
 luogo,  la  constatazione  come non vi sia stato coordinamento tra la
 disposizione dell'art. 2 della legge 4 luglio  1959,  n.  463,  sopra
 riportata e l'art. 230- bis del codice civile.
    Piu'  in  particolare  si  rileva  come  la riforma del diritto di
 famiglia (di cui l'art. 230- bis del codice civile  ha  fatto  parte)
 abbia  esteso in generale la particolare considerazione dei familiari
 che collaborano con continuita' alla  impresa  familiare  a  tutti  i
 parenti  entro  il  terzo  grado, e vi abbia compreso percio' anche i
 nipoti ex frate.
    Va tenuto presente che tale considerazione da parte dell'art. 230-
 bis del codice civile del lavoro svolto dai familiari e  dai  parenti
 entro  il  terzo grado nella impresa familiare va ben oltre, in linea
 generale, rispetto alla regolamentazione particolare  introdotta  con
 la   legge   n.   463/1959   con   l'inserimento  tra  i  coadiuvanti
 dell'artigianato dei parenti che collaborano con continuita' alla sua
 impresa.
   Infine, ed e' quanto  ha  specifica  importanza  per  la  questione
 esaminata,  si  sottolinea  come cio' metta in evidenza un differente
 trattamento tra parenti di terzo grado (quali sono i nipoti ex  filio
 e   i   nipoti  ex  frate  che  collaborino  alla  impresa  familiare
 dell'artigiano)  ai   fini   dell'assicurazione   obbligatoria   come
 coadiuvanti.
    3.4.  -  In  base  a  queste constatazioni e considerazioni non e'
 manifestamente  infondato  il  sospetto  di  violazione  delle  norme
 dell'art.  3  e dell'art. 38 della Costituzione, per il diverso e non
 razionalmente  giustificato  trattamento   ai   fini   della   tutela
 previdenziale  dei  nipoti  ex  filio  e  di quelli ex frate, che non
 debbano    essere    considerati    ne'    dipendenti    ne'     soci
 dell'imprenditoreartigiano.
    3.5.  -  Tale  valutazione  e' sorretta dalla constatazione che la
 Corte costituzionale con la sentenza n. 476 del 10 dicembre 1987,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme per la mancata
 previsione  dell'assicurazione  obbligatoria  per  gli  infortuni sul
 lavoro dei  familiari  partecipanti  all'impresa  familiare  indicati
 nell'art. 230- bis del codice civile, per il contrasto con i precetti
 delle   norme  costituzionali  citate.  La  Corte  costituzionale  ha
 ritenuto ingiustificato  e  "incoerente  il  diniego  di  una  tutela
 assicurativa"  del  lavoro  prestato  negli  aggregati  familiari dai
 familiari previsti nell'art. 230- bis del codice civile.
    Tali considerazioni potrebbero valere anche in relazione  al  piu'
 circoscritto caso in esame.
                               P. Q. M.
    Rimette  alla Corte costituzionale la questione della legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, primo e secondo coma della legge 4 luglio
 1959,  n.  463,  "Estensione  dell'assicurazione   obbligatoria   per
 l'invalidita',  vecchiaia  ed  i superstiti agli artigiani ed ai loro
 familiari",  nella  parte   in   cui   non   comprende   nell'obbligo
 dell'assicurazione   per   i   familiari   coadiuvanti  che  lavorino
 abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano  compresi
 nell'obbligo  assicurativo  per  altri  titoli,  i  nipoti  in  linea
 indiretta  che  facciano  parte  della  impresa  familiare  ai  sensi
 dell'art.  230-  bis del codice civile per il possibile contrasto con
 le norme degli artt.  3,  primo  comma  e  38,  secondo  comma  della
 Costituzione;
    Ordina  che l'ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai  Presidenti
 del Senato e della Camera dei deputati;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
      Bologna, addi' 1ยบ aprile 1992
                        Il pretore: GOVERNATORI
    Depositato in cancelleria, oggi 6 aprile 1992
             Il funzionario della cancelleria: CASTRIOTTA

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