N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio - 27 luglio 1992

                                N. 474
       Ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 27 luglio 1992) dal tribunale di Savona
           nel procedimento penale a carico di Abbene Luigi
 Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante
    di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia'  rese  all'a.g.
    da  coimputato  gia'  giudicato con separato procedimento, quando,
    comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art.  210  del  cod.
    proc. pen., costui si sia avvalso della facolta' di non rispondere
    -  Lamentata  disparita' di trattamento - Compressione del diritto
    di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.39 del 16-9-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Nel procedimento penale n.  9/92  r.g.  nei  confronti  di  Abbene
 Luigi,  premesso  che  il  p.m.  ha virtualmente richiesto l'esame di
 Mastrorilli  Arianna,  originariamente  imputata  di  concorso  nello
 stesso reato contestato all'Abbene e, poi, separatamente giudicata ai
 sensi dell'art. 444 c.p.p.;
      che il mezzo di prova e' stato ammesso;
      che   la  Mastrorilli  si  e'  avvalsa  della  facolta'  di  non
 rispondere;
      che il p.m. ha  richiesto  la  lettura  delle  dichiarazioni  da
 costei precedentemente rese all'A.G.;
      che  tale ultima richiesta deve essere respinta stante il chiaro
 tenore letterale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p.  (Cass.  22
 aprile 1991 n. 783 e 3 luglio 1991 n. 1645);
      che,  in  subordine,  il p.m. ha chiesto sollevarsi questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  513,  secondo  comma,  c.p.p.
 nella  parte  in  cui  non  consente  la  lettura  dei  verbali delle
 dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p. che siano
 comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, in riferimento
 agli artt. 3 e 101 della Costituzione;
    Sentito il difensore;
                             O S S E R V A
    La questione di  costituzionalita'  che  il  p.m.  ha  chiesto  di
 sollevare appare rilevante e non manifestamente infondata.
    Rilevante  in quanto la Mastrorilli, convivente con l'Abbene nella
 abitazione ove e' stato rinvenuto lo stupefacente,  e'  certamente  a
 conoscenza di circostanzea, gia' riferite all'A.G., rilevanti al fine
 della decisione;
    Non  manifestamente  infondata  in  riferimento  all'art.  3 della
 Costituzione,  poiche'  la  separazione  dei  procedimenti  a  carico
 dell'uno  da  quello  a  carico  dell'altra  e' circostanza del tutto
 accidentale, che assume, tuttavia, un rilievo sostanziale  in  ordine
 al  regime  di  lettura  degli  atti.  Infatti, se la posizione della
 Mastrorilli non fosse stata separata, si  sarebbe  potuto  certamente
 dare  lettura  delle  dichiarazioni  precedentemente rese dalla donna
 all'A.G.,  qualora  questa  si  fosse  rifiutata  di  rispondere   in
 dibattimento, ai sensi dell'art. 513, primo comma, c.p.p. In tal modo
 viene  irrazionalmente  scriminata la posizione dell'imputato ex art.
 210 c.p.p. rispetto a quella del coimputato  (imputati  dello  stesso
 reato  giudicati  separatamente  o  nello  stesso  procedimento), pur
 essendo le due situazioni del tutto analoghe, con  pregiudizio  della
 posizione  delle  parti,  pubblica  e  privata  per quel che concerne
 l'acquisizione della prova;
    Non manifestamente infondata inoltre in  riferimento  all'art.  24
 della  Cost.,  in  quanto la disciplina dell'art. 513, secondo comma,
 c.p.p. comprime il diritto dell'imputato ex art.  210  c.p.p.  a  far
 valere  in  giudizio  le dichiarazioni eventualmente a se' favorevoli
 precedentemente  rese  da  quello  che  originariamente  era  il  suo
 computato;
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge  11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Cost., la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non  consente
 darsi  lettura  delle dichiarazioni rese all'A.G. dall'imputato dello
 stesso  reato  giudicato  separatamente  che  si   sia   avvalso   al
 dibattimento della facolta' di non rispondere;
    Sospende il procedimento nei confronti di Abbene Luigi; manda alla
 cancelleria  per la notificazione alla Presidenza del Consiglio e per
 la comunicazione ai presidenti delle due camere del Parlamento  della
 presente ordinanza;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
      Savona, 20 gennaio 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 92C0971