N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 1991- 30 dicembre 1992

                                N. 797
      Ordinanza emessa il 14 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte
   costituzionale il 30 dicembre 1992) dalla commissione tributaria
   di secondo grado di Sassari sul ricorso proposto da Marras Luigi
               contro Intendenza di finanza di Sassari.
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegno
    vitalizio  spettante agli ex parlamentari e consiglieri regioniali
    - Inapplicabilita' del beneficio della riduzione  percentuale  del
    reddito   tassabile   previsto  per  le  indennita'  spettanti  ai
    parlamentari in carica - Prospettato contrasto con il principio di
    uguaglianza  attesa  la  (ritenuta)  identita'   giuridica   degli
    emolumenti (indennita' e assegno vitalizio).
 (Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 13-1-1993 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale sul ricorso prodotto da Marras Luigi contro intendenza
 di  finanza  di  Sassari  avverso  la  decisione  della   commissione
 tributaria di primo grado di Sassari, n. 129, del 23 marzo 1987.
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il contribuente;
    Udito il relatore Bisail avv. Alessandro;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  commissione  tributaria di secondo grado, sezione prima, visto
 il ricorso proposto da Marras Luigi avverso la decisione  di  rigetto
 emessa dalla commissione di primo grado;
    Ritenuto che l'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e'
 equiparato alla pensione;
      che  le  indennita' spettanti ai parlamentari in carica ai sensi
 dell'art. 1 della legge 31  ottobre  1965,  n.  1261,  assimilati  ai
 redditi  di  lavoro  dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. d), del
 d.P.R. n. 597/1973, costituiscono reddito, con riferimento al periodo
 che interessa in causa, nella misura del 40 per cento (e  del  7  per
 cento quanto ai parlamentari regionali);
      che,   viceversa,  l'assegno  vitalizio  equiparato  a  pensione
 costituisce normativamente reddito per l'intero ammontare;
      che, in conseguenza, poiche'  entrambi  i  tipi  di  trattamento
 (indennita'  da  una  parte,  assegno  vitalizio dall'altra) traggono
 origine da un unico rapporto,  essendo  pacifico,  nella  consolidata
 interpretazione  giurisprudenziale,  che il trattamento pensionistico
 non e' altro  che  un  "corrispettivo  differito"  della  prestazione
 lavorativa pregressa;
      che,  pertanto,  a  fronte della identica natura giuridica degli
 emolumenti,  la  normativa  richiamata   opera   una   ingiustificata
 discriminazione  fiscale  e  cio'  in  contrasto  con il principio di
 eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;
      che in  conseguenza,  la  questione  non  appare  manifestamente
 infondata, donde la sua sollevabilita' d'ufficio;
                               P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,   della   normativa  sopra  richiamata,  escludente  il
 beneficio  della  riduzione  percentuale  del  reddito  tassabile  in
 relazione  all'assegno  vitalizio  spettante  agli  ex parlamentari e
 consiglieri regionali;
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti di legge.
      Sassari, addi' 14 dicembre 1991
                         Il presidente: SATTA

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