N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 1991- 30 dicembre 1992
N. 797 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 dicembre 1992) dalla commissione tributaria di secondo grado di Sassari sul ricorso proposto da Marras Luigi contro Intendenza di finanza di Sassari. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e consiglieri regioniali - Inapplicabilita' del beneficio della riduzione percentuale del reddito tassabile previsto per le indennita' spettanti ai parlamentari in carica - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza attesa la (ritenuta) identita' giuridica degli emolumenti (indennita' e assegno vitalizio). (Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 13-1-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso prodotto da Marras Luigi contro intendenza di finanza di Sassari avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Sassari, n. 129, del 23 marzo 1987. Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il contribuente; Udito il relatore Bisail avv. Alessandro; RITENUTO IN FATTO La commissione tributaria di secondo grado, sezione prima, visto il ricorso proposto da Marras Luigi avverso la decisione di rigetto emessa dalla commissione di primo grado; Ritenuto che l'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e' equiparato alla pensione; che le indennita' spettanti ai parlamentari in carica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597/1973, costituiscono reddito, con riferimento al periodo che interessa in causa, nella misura del 40 per cento (e del 7 per cento quanto ai parlamentari regionali); che, viceversa, l'assegno vitalizio equiparato a pensione costituisce normativamente reddito per l'intero ammontare; che, in conseguenza, poiche' entrambi i tipi di trattamento (indennita' da una parte, assegno vitalizio dall'altra) traggono origine da un unico rapporto, essendo pacifico, nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, che il trattamento pensionistico non e' altro che un "corrispettivo differito" della prestazione lavorativa pregressa; che, pertanto, a fronte della identica natura giuridica degli emolumenti, la normativa richiamata opera una ingiustificata discriminazione fiscale e cio' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; che in conseguenza, la questione non appare manifestamente infondata, donde la sua sollevabilita' d'ufficio;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della normativa sopra richiamata, escludente il beneficio della riduzione percentuale del reddito tassabile in relazione all'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e consiglieri regionali; Rimette gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti di legge. Sassari, addi' 14 dicembre 1991 Il presidente: SATTA 92C1373