LEGGE 31 dicembre 1991, n. 436 

  Norme  per  il  finanziamento  degli  oneri relativi agli operatori
sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale  nei  ruoli
dello Stato e delle regioni.
(GU n.18 del 23-1-1992)
 
 Vigente al: 7-2-1992  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS)
per   la   formazione,   la   riqualificazione   e    l'aggiornamento
professionale degli operatori sociali trasferiti allo  Stato  e  alle
regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti  dall'EISS
all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),  l'ammontare
dell'indennita' di trattamento di fine rapporto  dovuta  allo  stesso
personale, oltre agli interessi maturati,  sono  determinati  per  il
1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico, per  il
medesimo esercizio,  delle  disponibilita'  esistenti  nel  fondo  di
tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. La corrispondente somma  e'  a  tal  fine  iscritta  in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per il 1991. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI