LEGGE 31 dicembre 1991, n. 436
Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni.(GU n.18 del 23-1-1992)
Vigente al: 7-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare dell'indennita' di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il 1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico, per il medesimo esercizio, delle disponibilita' esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La corrispondente somma e' a tal fine iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1991. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI