LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124
Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.(GU n.41 del 19-2-1992)
Vigente al: 20-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni gia' disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI