LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124 

  Interpretazione  autentica  dell'articolo  4,  secondo comma, della
legge 3  aprile  1979,  n.  122,  in  materia  di  procedure  per  le
espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
(GU n.41 del 19-2-1992)
 
 Vigente al: 20-2-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n.  122,
si  interpreta  nel  senso  che  le disposizioni ivi contenute per il
compimento delle espropriazioni  e  per  l'esecuzione  dell'opera  si
applicano  anche  alle  espropriazioni gia' disposte sulla base della
legge 22 novembre 1972, n. 771.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI