LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147 

  Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  2  dicembre 1991, n. 390,
recante norme sul diritto agli studi universitari.
(GU n.43 del 21-2-1992)
 
 Vigente al: 7-3-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli  articoli
16 e 17 della legge 2 dicembre  1991,  n.  390,  recante  "Norme  sul
diritto agli  studi  universitari",  sono  attuati  con  le  medesime
modalita' e procedure anche per gli anni successivi. 
  2. All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  pari  a  lire  50
miliardi nel 1993 e  50  miliardi  nel  1994,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per  i  medesimi  anni,  all'uopo
utilizzando lo specifico  accantonamento  "Diritto  allo  studio".  A
decorrere dall'esercizio  finanziario  1995,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto  1988,  n.
362. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI