DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 410
Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.(GU n.246 del 19-10-1992)
Vigente al: 20-10-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario; Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992; Visto il parere reso in data 6 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1994". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI