REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 3 

  Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7  gennaio  1987,
n.  4,  concernente:  "Istituzione  del  fondo  per  la  liquidazione
dell'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali".
(GU n.29 del 25-7-1992)

                        del 30 gennaio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, e' cosi'
riformulato:
 
                              "Art. 9.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si fara'
fronte con  gli  stanziamenti  iscritti  al  capitolo  n.  26001  del
bilancio   di   previsione   della   Regione  Lazio  per  l'esercizio
finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 17 gennaio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 gennaio
1992.