Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, concernente: "Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali".(GU n.29 del 25-7-1992)
del 30 gennaio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, e' cosi' riformulato: "Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 17 gennaio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 gennaio 1992.