Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992.(GU n.37 del 26-9-1992)
TITOLO I
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI
DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992, e comunque non oltre il 30 aprile 1992, e' autorizzato ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio stesso sulla base del bilancio per l'anno 1991 e successive variazioni. 2. Nei termini indicati al comma 1 e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992, rispettivamente della Cassa provinciale antincendi e del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 15 gennaio 1992 DURNWALDER Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI'