REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1992, n. 4 

  Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del bilancio per l'anno
finanziario 1992.
(GU n.37 del 26-9-1992)

TITOLO I
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI
DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.   Fino   all'entrata  in  vigore  della  legge  provinciale  di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario  1992,
e  comunque  non  oltre  il  30  aprile 1992, e' autorizzato ai sensi
dell'art. 32, comma 4, della legge provinciale 26 aprile 1980, n.  8,
l'esercizio  provvisorio  del bilancio stesso sulla base del bilancio
per l'anno 1991 e successive variazioni.
   2. Nei termini indicati al  comma  1  e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio  del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992,
rispettivamente  della  Cassa  provinciale  antincendi  e  del  Corpo
permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 15 gennaio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI'