Modificazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli "standards" informatici di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992, nonche' agli "standards" tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 agosto 1992 e variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992.(GU n.5 del 8-1-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, riguardante modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' standards e compatibilita' informatiche di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'art. 9 del predetto decreto; Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalita' per le analisi statistiche dei dati aggregati di cui all'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'art. 3 del predetto decreto; Considerata la necessita' di apportare variazioni ed aggiornamenti alle specifiche di dettaglio degli "standards" informatici di cui all'allegato al decreto in data 7 luglio 1992, nonche' agli standards tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto in data 7 agosto 1992; Considerata l'opportunita' di modificare, per una determinata categoria di intermediari abilitati ed in relazione alle esigenze op- erative da questi manifestate, i termini per l'invio all'Ufficio italiano dei cambi dei dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche stabiliti dal decreto in data 7 agosto 1992; Decreta: 1. Standards e compatibilita' informatiche dell'archivio unico. Le modifiche e le integrazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli standards informatici contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992 sono le seguenti: PARAGRAFO 1.2: Struttura "logica" del registro informatico. I campi A32, D21 e D22 devono intendersi del tipo "C" (condizionato). Variazioni al "formato" dei campi: campo A41 formato X (25); campo Z0 formato X (69); campo D31 formato X (25); campo Z1 formato X (34); campo Z2 formato X (35); campo Z3 formato X (34); campo F31 formato X (25); campo Z5 formato X (91). Aggiunta di nuovi campi: subito dopo il campo D44 inserire D45 SESSO (1 = maschile, 2 = femmi- nile) F X subito dopo il campo E44 inserire E45 SESSO (1 = maschile, 2 = femminile) F X La riga relativa al campo A22 va cosi' modificata: A22 FLAG/FRAZIONATA/MULTIPLA (0 = NO, 1 = FRAZIONATA, 2 = MULTIPLA) O X Il penultimo capoverso va sostituito con: "Le informazioni relative alle zone *D*, *E* ed *F* possono essere riferite a piu' soggetti (titolari di conto cointestato, delegati ad operare), quindi possono essere presenti piu' di una volta.". PARAGRAFO 1.3: Registrazione informazioni sulle operazioni. Le modalita' di utilizzo del campo A22 sono le seguenti: "Indicare 1 se l'operazione e' stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione e' parte di una registrazione multipla (bonifici multipli, ecc.)". PARAGRAFO 1.6: Struttura fisica degli archivi. Al punto 8 l'espressione "uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI" va modificata in "uno nessuno o piu' record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI". PARAGRAFO 1.7: Codifiche degli attributi. Alla voce "CODICE INTERMEDIARIO" l'espressione "(censiti dall'U.I.C.)" riferita al codice 11 va sostituita con "(censiti e non dall'U.I.C.)". La voce "CODICE INTERMEDIARIO" va integrata con il valore "00 = CONSORZI O CENTRI DI SERVIZIO". Alla voce "TIPO DI REGISTRAZIONE" eliminare le righe riferite ai valori 24 e 27. Alla voce "TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE" aggiungere il valore "5 = altro". PARAGRAFO 1.10: Chiavi e funzioni di ricerca. Tra le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente eliminare quella relativa al "CODICE FISCALE" riguardante la "EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE". PARAGRAFO 1.13: Gestione delle operazioni frazionate. Le lunghezze relative ai campi "NUMERO OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO (minore) 20.000.000" e "IMPORTO TOTALE OPER. IN CONTANTI DI IMPORTO (minore) 20.000.000" sono rispettivamente 9(9) e 9(15). 2. Standards tecnici degli archivi contenenti i dati aggregati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi. Le modifiche da apportare alle specifiche di dettaglio degli stand- ards tecnici di produzione mensile e di inoltro all'Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati dei dati aggregati contenute nell'allegato che fa parte integrante del decreto del Ministro del tesoro in data 7 agosto 1992, sono le seguenti: PARAGRAFO 1.4.2: Inoltro tramite floppy disk. Il primo capoverso va sostituito con: "I dischetti da cinque pollici ed un quarto debbono essere formattati MS DOS a 360 Kb o 1,2 Mb; quelli da tre pollici e mezzo a 720 Kb o 1,44 Mb o 2,88 Mb". PARAGRAFO 1.5.2: Tracciato record dati. Le posizioni dal numero 61 al numero 120 vanno modificate secondo il seguente schema: Posiz. Descrizione del campo - - 61-66 CAB comune interm. controp. 67-68 Provincia interm. controp. 69-83 Sommatoria importo 84-98 Sommatoria "di cui contanti" 99-104 Numero totale operazioni 105-109 Numero operazioni contanti 110-120 Spazi restano invariate la configurazione e le caratteristiche dei campi suddetti. PARAGRAFO 1.5.3: Tracciato record di coda. La configurazione del campo "NUMERO RECORDS INVIATI" e' "1". 3. Variazione dei termini per l'inoltro dei dati aggregati all'Ufficio italiano dei cambi per l'effettuazione di analisi statistiche. Le imprese e gli enti assicurativi inoltrano i dati aggregati all'Ufficio italiano dei cambi, a partire da quelli relativi al mese di istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda decade del terzo mese successivo a quello di riferimento. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI