COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992 

  Direttiva per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari
e nazionali.
(GU n.7 del 11-1-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee,  e,  in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE e  degli  altri  Comitati  interministeriali  in  ordine  al
proficuo  utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali
nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del Fondo di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore  coordinamento  anche  con  gli  strumenti  finanziari
esistenti;
  Vista  la legge 26 gennaio 1982, n. 11, di conversione del decreto-
legge 26 gennaio 1981, n.  677,  concernente  il  contenimento  della
spesa  del  bilancio  statale e di quelli regionali, e in particolare
l'art. 5;
  Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19  febbraio  1992,  n.  142
(legge comunitaria 1991);
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415, convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n.  488,  concernente  il
rifinanziamento della legge 1› marzo 1986, n. 64;
  Vista la propria delibera del 2 agosto 1991 concernente talune pro-
cedure  finalizzate alla migliore utilizzazione dei flussi finanziari
comunitari e nazionali;
  Viste le proprie delibere assunte sulla base dell'art. 3, comma  2,
della legge n. 183/1987;
  Considerati  gli  indirizzi  del  Governo  in  materia  di  finanza
pubblica e in particolare l'esigenza di assicurare in via prioritaria
il finanziamento per quelle iniziative per  le  quali  interviene  il
cofinanziamento comunitario;
  Ritenuta la necessita' di assicurare nell'arco del 1993 il concorso
delle  risorse finanziarie comunitarie alla soluzione dei problemi di
crisi occupazionale e degli investimenti;
  Ritenuto opportuno attivare, con  riferimento  alle  necessita'  di
assicurare   entro   il  1993  il  completo  utilizzo  delle  risorse
comunitarie afferenti i fondi strutturali, particolari procedure atte
a consentire una rapida valutazione della pronta eseguibilita'  degli
interventi   cofinanziati   e  la  conseguente  riprogrammazione  dei
progetti non immediatamente attuabili;
  Tenuto conto delle risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal
gruppo  di  lavoro  di  cui alla propria deliberazione del 2 dicembre
1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a  finanziare
le  azioni  relative  ai  programmi  statali e regionali cofinanziate
dalla Comunita'  europea  con  priorita'  su  ogni  altro  intervento
ordinario nei medesimi settori.
  2.  Entro  il  30  aprile 1993, anche sulla base delle informazioni
richieste dal Fondo di rotazione di cui all'art.  5  della  legge  n.
183/1987  ai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi e da
riscontrare con i medesimi in apposite sessioni bilaterali, il gruppo
di  lavoro  istituito  con  delibera  CIPE  del  2   dicembre   1987,
avvalendosi   delle   strutture   delle   amministrazioni   in   esso
rappresentate, verifica la concreta  eseguibilita'  degli  interventi
programmati  nei tempi previsti e individua le proposte dei programmi
sostitutivi presentate in via
prioritaria dagli stessi soggetti  responsabili  dell'attuazione  del
programma, nonche', nei casi di inadeguatezza, da altri soggetti.
  3.  Il  CIPE,  sulla  base  dei  lavori  istruttori di cui al comma
precedente, adotta le proposte di riprogrammazione delle  risorse  da
definirsi   nell'ambito   delle   procedure  previste  dalla  vigente
normativa comunitaria e nazionale. La riprogrammazione  in  questione
terra' conto della redditivita' delle azioni proposte, nonche', nella
misura  massima  possibile,  della  distribuzione  territoriale delle
risorse finanziarie precedentemente definita.
  4. Le risorse finanziarie devono essere impegnate entro il  termine
massimo   di   tre   mesi   dalla  conclusione  del  procedimento  di
riprogrammazione. Si  considerano  impegnate  le  disponibilita'  che
abbiano dato luogo ad obbligazioni contrattuali, da segnalare al gia'
citato  Fondo  di  rotazione  entro  i  trenta  giorni  successivi al
predetto termine, corredate da specifica indicazione della  scansione
temporale  dei  previsti  pagamenti. Nel caso di mancata segnalazione
dell'avvenuto impegno, le risorse corrispondenti sono  sottoposte  ad
ulteriore  riprogrammazione,  con le stesse modalita' di cui ai commi
precedenti.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO