Bilancio tipo per le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica.(GU n.7 del 11-1-1993)
Vigente al: 11-1-1993
Alle regioni, tramite i Commissari di Governo All'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) Alla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) Alla Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici (Federelettrica) All'Unione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (UNAPACE) e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali All'ENEL - S.p.a. In applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 21, comma 11, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1991, n. 290, il decreto di questo Ministero in data 8 ottobre 1991, dal titolo: "Approvazione del modello tipo di bilancio, cui devono conformarsi i bilanci delle societa', delle aziende e degli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica". Con tale decreto ministeriale, e' stato redatto il modello-tipo di bilancio, cui i soggetti destinatari delle norme indicate debbono uniformarsi, in sostituzione di quello allegato in calce alla legge 8 marzo 1958, n. 191. In relazione a quanto sopra, si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla portata delle disposizioni richiamate: 1. I soggetti tenuti all'osservanza delle norme in questione, anche alla luce del nuovo assetto normativo introdotto dalla richiamata legge n. 9/1991, coincidono con quelli gia' contemplati dalla legge 4 marzo 1958, n. 191. Trattasi, in particolare, degli assuntori dei servizi pubblici locali secondo le forme contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale n. 135/1990), art. 22, nonche' delle societa' tenute alla pubblicazione del bilancio, sempreche' abbiano per oggetto la distribuzione e/o la produzione di energia elettrica. Restano in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui trattasi, per il combinato disposto dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e l'art. 6 della citata legge n. 191/1958, quei soggetti, societa', aziende ed enti che abbiano per oggetto l'autoconsumo, ovvero siano consociati o consorziati per totale ripartizione tra i medesimi dell'energia elettrica prodotta, sempreche' i relativi impianti non superino i 50 MW di potenza installata oppure l'energia prodotta nell'anno solare non superi i 250 milioni di kWh. E' appena il caso di aggiungere che non e' tenuto agli adempimenti di cui trattasi l'Enel; le caratteristiche strutturali e gestionali dell'Enel stessa ed i suoi fini istituzionali non consentono evidentemente l'adozione del modello-tipo di bilancio in questione. 2. Il bilancio deve essere redatto conformemente al modello-tipo elaborato da questo Ministero. Scostamenti minimi da detto modello potranno consentirsi solo a condizione che sia assicurata la piena confrontabilita' dei singoli bilanci e l'uniformita' di lettura degli stessi. In ogni caso deve risultare semplice ed agevole, attraverso apposite note, la riaggregazione o disaggregazione in conformita' al bilancio tipo di eventuali singole voci di conto diverse da quelle ivi previste. Il modello-tipo potra' peraltro assumere veste di allegato ad un bilancio redatto secondo un diverso schema, solo nei casi in cui l'obbligato al deposito del bilancio sia tenuto ad osservare anche altri e diversi obblighi normativi di redazione, con quello incompatibili. In tal caso l'obbligo di conformita' al bilancio-tipo si traduce nell'esigenza di una conforme riclassificazione dei conti da esporsi nell'allegato medesimo, a mente di quanto gia' disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 191/1958, per i soggetti che conseguono meno di un terzo dei propri ricavi complessivi dalla vendita di energia elettrica. 3. I soggetti tenuti all'osservanza delle norme in parola, dovranno, in forza delle nuove disposizioni in materia contenute nella legge n. 9/1991, sottoporre a revisione i propri bilanci e trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni interessate, entro il cui territorio insistono le reti di distribuzione. Le regioni provvederanno a loro volta a trasmetterli a questo Ministero, corredandoli di una propria relazione, entro i successivi novanta giorni, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della ripetuta legge n. 191/1958. Quanto alla sottoposizione dei bilanci a societa' di revisione, si precisa che - in attesa dell'istituzione del Registro presso il Ministero di grazia e giustizia di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - l'obbligo si intende assolto con la presentazione degli stessi a societa' di revisione autorizzate da questo Ministero ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 4. La relazione regionale con cui i bilanci in argomento sono trasmessi a questo Ministero, dovrebbe contenere una valutazione di massima della conformita' del bilancio stesso al modello tipo, ovvero dei motivi che giustificano eventuali scostamenti o difformita', in particolare per gli enti locali e le loro aziende e per gli eventuali altri enti subregionali interessati. 5. Circa gli effetti connessi alla pubblicazione nel dicembre 1991 ed entrata in vigore del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1991, l'obbligo di uniformarsi al nuovo modello tipo e di adempiere secondo le nuove modalita' alla sottoposizione dei bilanci a revisione contabile ed al loro invio a questo Ministero va riferito alla redazione nel 1992 dei bilanci per l'esercizio precedente. Peraltro, avuto riguardo all'oggettiva difficolta' di ordinare e coordinare a fine esercizio la propria contabilita' e le connesse rilevazioni aziendali in coerenza con il nuovo bilancio tipo, limitatamente al primo anno di applicazione potranno eccezionalmente consentirsi alcuni scostamenti dal bilancio tipo oltre a quelli gia' specificati al punto 2), previa indicazione puntuale dell'interessato di motivate esigenze. Il Ministro: GUARINO