MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 ottobre 1992, n. 223 

  Bilancio  tipo  per  le societa', le aziende e gli enti che abbiano
per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica.
(GU n.7 del 11-1-1993)
 
 Vigente al: 11-1-1993  
 

                                   Alle regioni, tramite i Commissari
                                  di Governo
                                  All'associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  Alla  Confederazione  italiana  dei
                                  servizi pubblici degli enti  locali
                                  (CISPEL)
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria             italiana
                                  (Confindustria)
                                  Alla  Confederazione italiana della
                                  piccola e media industria
                                    (Confapi)
                                  Alla  Federazione  nazionale  delle
                                  aziende  e  dei  servizi  elettrici
                                  (Federelettrica)
                                  All'Unione    nazionale     aziende
                                  autoproduttrici  e  consumatrici di
                                  energia elettrica (UNAPACE)
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -   Dipartimento  affari
                                  regionali
                                  All'ENEL - S.p.a.
  In applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9,  art.  21,  comma
11,  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre
1991, n. 290, il decreto di questo Ministero in data 8 ottobre  1991,
dal  titolo:  "Approvazione  del modello tipo di bilancio, cui devono
conformarsi i bilanci delle societa', delle aziende e degli enti  che
abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica".
  Con  tale decreto ministeriale, e' stato redatto il modello-tipo di
bilancio, cui i soggetti destinatari  delle  norme  indicate  debbono
uniformarsi, in sostituzione di quello allegato in calce alla legge 8
marzo 1958, n. 191.
  In  relazione  a  quanto  sopra, si reputa opportuno fornire alcuni
chiarimenti sulla portata delle disposizioni richiamate:
  1. I soggetti tenuti all'osservanza delle norme in questione, anche
alla luce del nuovo assetto  normativo  introdotto  dalla  richiamata
legge n. 9/1991, coincidono con quelli gia' contemplati dalla legge 4
marzo 1958, n. 191.
  Trattasi,  in  particolare,  degli  assuntori  dei servizi pubblici
locali secondo le forme contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
(in Gazzetta Ufficiale n. 135/1990), art. 22, nonche' delle  societa'
tenute  alla  pubblicazione  del  bilancio,  sempreche'  abbiano  per
oggetto la distribuzione e/o la produzione di energia elettrica.
  Restano in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui trattasi,  per  il
combinato  disposto  dall'art.  20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e
l'art. 6 della citata legge n.  191/1958,  quei  soggetti,  societa',
aziende  ed  enti che abbiano per oggetto l'autoconsumo, ovvero siano
consociati o consorziati  per  totale  ripartizione  tra  i  medesimi
dell'energia  elettrica  prodotta, sempreche' i relativi impianti non
superino i 50 MW di  potenza  installata  oppure  l'energia  prodotta
nell'anno solare non superi i 250 milioni di kWh.
  E'  appena il caso di aggiungere che non e' tenuto agli adempimenti
di cui trattasi l'Enel; le caratteristiche strutturali  e  gestionali
dell'Enel   stessa  ed  i  suoi  fini  istituzionali  non  consentono
evidentemente l'adozione del modello-tipo di bilancio in questione.
  2. Il bilancio deve essere redatto  conformemente  al  modello-tipo
elaborato da questo Ministero.
  Scostamenti  minimi  da  detto  modello potranno consentirsi solo a
condizione che sia assicurata la piena confrontabilita'  dei  singoli
bilanci  e  l'uniformita'  di lettura degli stessi. In ogni caso deve
risultare  semplice  ed  agevole,  attraverso   apposite   note,   la
riaggregazione  o  disaggregazione in conformita' al bilancio tipo di
eventuali singole voci di conto diverse da quelle ivi previste.
  Il modello-tipo potra' peraltro assumere veste di  allegato  ad  un
bilancio  redatto  secondo  un  diverso  schema, solo nei casi in cui
l'obbligato al deposito del bilancio sia tenuto  ad  osservare  anche
altri   e   diversi  obblighi  normativi  di  redazione,  con  quello
incompatibili. In tal caso l'obbligo di conformita' al  bilancio-tipo
si  traduce nell'esigenza di una conforme riclassificazione dei conti
da esporsi nell'allegato medesimo, a mente di  quanto  gia'  disposto
dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 191/1958, per i soggetti
che  conseguono  meno di un terzo dei propri ricavi complessivi dalla
vendita di energia elettrica.
  3.  I  soggetti  tenuti  all'osservanza  delle  norme  in   parola,
dovranno,  in  forza  delle  nuove  disposizioni in materia contenute
nella legge n. 9/1991, sottoporre a  revisione  i  propri  bilanci  e
trasmetterli  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  alle  regioni
interessate,  entro  il  cui  territorio   insistono   le   reti   di
distribuzione.
  Le  regioni  provvederanno  a  loro  volta  a trasmetterli a questo
Ministero, corredandoli di una propria relazione, entro i  successivi
novanta  giorni,  ai  fini  dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5
della ripetuta legge n. 191/1958.
  Quanto alla sottoposizione dei bilanci a societa' di revisione,  si
precisa  che  -  in  attesa  dell'istituzione  del Registro presso il
Ministero di grazia  e  giustizia  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - l'obbligo si intende assolto con
la  presentazione degli stessi a societa' di revisione autorizzate da
questo Ministero ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
  4. La relazione regionale con  cui  i  bilanci  in  argomento  sono
trasmessi  a  questo Ministero, dovrebbe contenere una valutazione di
massima della conformita' del bilancio stesso al modello tipo, ovvero
dei motivi che giustificano eventuali scostamenti o  difformita',  in
particolare per gli enti locali e le loro aziende e per gli eventuali
altri enti subregionali interessati.
  5.  Circa gli effetti connessi alla pubblicazione nel dicembre 1991
ed entrata in vigore del citato decreto ministeriale 8 ottobre  1991,
l'obbligo di uniformarsi al nuovo modello tipo e di adempiere secondo
le  nuove  modalita'  alla  sottoposizione  dei  bilanci  a revisione
contabile ed al loro  invio  a  questo  Ministero  va  riferito  alla
redazione nel 1992 dei bilanci per l'esercizio precedente.
  Peraltro,  avuto  riguardo  all'oggettiva difficolta' di ordinare e
coordinare a fine esercizio la propria  contabilita'  e  le  connesse
rilevazioni  aziendali  in  coerenza  con  il  nuovo  bilancio  tipo,
limitatamente al primo anno di applicazione potranno  eccezionalmente
consentirsi  alcuni scostamenti dal bilancio tipo oltre a quelli gia'
specificati al punto 2), previa indicazione puntuale dell'interessato
di motivate esigenze.
                                                 Il Ministro: GUARINO