Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.(GU n.7 del 11-1-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993; Decreta: Per il 15 gennaio 1993 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1993 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 80