MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 dicembre 1992, n. 147 

  Disciplina  industria molitoria - Comma 7-bis, art. 8, del decreto-
legge 4 settembre 1987, n. 366 -  Legge  di  conversione  3  novembre
1987, n. 452.
(GU n.13 del 18-1-1993)
 
 Vigente al: 18-1-1993  
 

                                   Alle camere di commercio
                                  Agli  uffici  provinciali industria
                                  commercio e artigianato
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza   sociale   -   Servizio
                                  centrale    dell'ispettorato    del
                                  lavoro
                                  All'ITALMOPA
                                  All'UNIPI
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla regione autonoma  della  Valle
                                  d'Aosta        -        Assessorato
                                  dell'industria,    del    commercio
                                  dell'artigianato e dei trasporti
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato della cooperazione, del
                                  commercio, dell'artigianato e della
                                  pesca
                                  Alla   Regione   autonoma   Friuli-
                                  Venezia  Giulia  - Presidenza della
                                  Giunta  -  Segreteria  generale   -
                                  Servizio di vigilanza sugli enti
                                  Alla  regione Trentino-Alto Adige -
                                  Ufficio di vigilanza  delle  Camere
                                  di commercio
                                  Alla    regione    autonoma   della
                                  Sardegna       -        Assessorato
                                  dell'industria e del commercio
                                  Alle prefetture
  Questo  Ministero  fa  seguito  alla  circolare n. 131 del 6 aprile
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13  aprile  1988,
con  la  quale  sono  state  dettate  istruzioni  sulle  modalita' di
presentazione delle domande per ottenere  l'autorizzazione  che  deve
essere  conseguita  dai  richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa
nel settore molitorio secondo il disposto della legge  in  oggetto  e
prima  di  dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre
1949, n. 857, modificata ed integrata dal comma  7-bis,  art.  8  del
decreto-legge  4  settembre  1987,  n.  366,  legge  di conversione 3
novembre 1987, n. 452.
  Scopo precipuo della disciplina introdotta con la legge  n.  452/87
e'  certamente la razionalizzazione del settore caratterizzato da una
situazione di sovracapacita'  dell'industria  della  macinazione  del
frumento  tenero  e  duro  per  alimentazione  umana,  rispetto  alla
necessita' del consumo interno.
  Pertanto, dopo  la  prima  fase  di  attuazione  e  la  conseguente
verifica  delle ripercussioni che si sono avute nel settore nei primi
cinque anni di applicazione della predetta normativa, si  ravvisa  la
necessita'  di  ribadire e ove necessario modificare, nonche' dare la
massima divulgazione, ai criteri metodologici  adottati  per  l'esame
delle istanze di autorizzazione.
           FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA
Nuovi impianti.
  Non  verra' concessa l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti.
  Saranno  esaminate  positivamente  solo  le  domande  che   offrano
l'eliminazione di corrispondente capacita' di macinazione.
  In  proposito  le  domande  dovranno essere corredate da una o piu'
dichiarazioni comprovate da atto notarile,  che  attestino  l'impegno
dei  titolari  dell'impianto  a  cederlo  in  favore degli acquirenti
nonche' a restituire la licenza vigente  alla  competente  camera  di
commercio.
  La  capacita'  di macinazione degli impianti esistenti, ceduta alle
imprese che  intendono  realizzare  nuovi  impianti,  sara'  ritenuta
idonea  solo  se  risulta  in  regola,  sia  con la vidimazione della
licenza  di  macinazione  sia  con  la  dichiarazione  attestante  la
produttivita'  dell'impianto.  Si  deve  ancora precisare, al fine di
controllare che la transazione si  attui  nel  rispetto  delle  norme
vigenti  che non consentono il commercio delle licenze di macinazione
ritenuto  illegittimo,  che   le   ditte   acquirenti   la   suddetta
potenzialita',  una  volta ottenuto il parere favorevole del comitato
tecnico, dovranno presentare a questa amministrazione il contratto di
acquisto, registrato, dei macchinari dell'impianto  cessato,  nonche'
le relative fatture.
Ampliamento.
  Sara' espresso il diniego dell'autorizzazione a meno che le domande
non  siano  accompagnate  da  atti  che  attestino la restituzione di
licenze di macinazione per capacita'  corrispondente  all'ampliamento
proposto, secondo le modalita' di cui al punto precedente.
  Comunque,   per   l'ammodernamento   degli  impianti,  in  caso  di
sostituzione dei macchinari, sara' consentita una flessibilita' della
potenzialita' originariamente autorizzata in  licenza  ripartita  nel
modo seguente:
Potenzialita' originaria autorizzata in licenza         Flessibilita'
                                                         consentita
                      ___                                   ___
 
 da        2      a    9,9    tonn.                         20%
 da       10      a   50      tonn.                         10%
 da       50,1    a  100      tonn.                          5%
 oltre le            100,1    tonn.                          2%
 Trasformazione.
  Sara'   espresso   il   diniego   nei  riguardi  delle  domande  di
autorizzazione per il passaggio dalla macinazione di altri cereali  o
per uso zootecnico a quella del frumento per alimentazione umana. Per
le  trasformazioni  nell'ambito  della  macinazione  del frumento (da
tenero a duro o viceversa)  sara'  consentita  una  flessibilita'  di
aumento  della  capacita'  di macinazione con la gradualita' prevista
per l'ammodernamento degli impianti.
Trasferimento o concentrazione.
  Sara'  concessa  l'autorizzazione  per  le   iniziative   che   non
comportino  aumenti delle capacita' di macinazione preesistenti salvo
la flessibilita' prevista per l'ammodernamento degli impianti.
Macinazione di altri cereali, diversi dal grano tenero e duro,
  per uso zootecnico.
  Le imprese che producono mangimi complementari o completi che hanno
all'interno  del  ciclo produttivo un impianto di macinazione, devono
munirsi della licenza per la macinazione di altri cereali diversi dal
grano per uso zootecnico.
  Per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  le  imprese   dovranno
presentare  preventivamente  istanza di autorizzazione ai sensi della
legge n. 452/87.
  Una  volta  ottenuta  l'autorizzazione  ministeriale  la   relativa
licenza  di  macinazione verra' rilasciata dalle competenti camere di
commercio secondo le norme stabilite dalla circolare  n.  131  del  6
aprile 1988, sopracitata e dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.
  Al  fine  di  avere  l'andamento  della  situazione  dell'industria
molitoria nazionale, in ordine agli impianti  installati  tuttora  in
attivita'  in  rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e
dei relativi  fabbisogni,  si  invitano  le  camere  di  commercio  a
richiedere  alle  ditte  la dichiarazione attestante la produttivita'
degli impianti prima dell'apposizione del visto  annuale  di  rinnovo
delle  licenze  di  macinazione  e ad una attenta verifica di tutti i
requisiti richiesti dalla legge per il rilascio delle licenze  stesse
con    particolare   riguardo   all'esistenza   dell'impianto,   alla
funzionalita' ed alla corrispondenza  della  potenzialita'  a  quella
effettivamente  installata.  Si  evidenzia  ancora  una  volta che la
mancanza anche di uno di questi presupposti di fatto  inficia  l'atto
amministrativo.
  In   relazione  alle  eventuali  violazioni  che  dovessero  essere
riscontrate, in particolare per quanto riguarda molini con  capacita'
di  macinazione  accertata  superiore a quella indicata in licenza (o
privi di licenza ovvero di autorizzazione), questa amministrazione si
riserva di far procedere alla sospensione della  licenza  e  comunque
dell'attivita'  fino  a  quando  la posizione non sara' regolarizzata
adeguandola alle vigenti  disposizioni  richiamate  con  la  presente
circolare, il tutto salvo applicazione di ulteriori sanzioni.
  Periodicamente,  entro  il  30  aprile  di  ogni anno, le camere di
commercio dovranno trasmettere a questo Ministero -  D.G.  produzione
industriale,  il prospetto riepilogativo di cui al fac-simile inviato
con nota n. 132424 dell'8 novembre 1991,  unitamente  a  copia  delle
licenze  di  macinazione  che hanno formato oggetto di variazione nel
corso dell'anno.
                                                 Il Ministro: GUARINO