Definizione e coordinamento di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con il concorso comunitario nel settore agricoltura (secondo cofinanziamento).(GU n.16 del 21-1-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, che ha disposto il differimento delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 752/1986; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse; Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale e' stato determinato, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie; Vista la propria delibera in data 12 agosto 1992 con la quale e' stato definito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1992 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Vista la nota n. 181524 in data 29 ottobre 1992 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la sussistenza di ulteriori disponibilita' finanziarie per l'esercizio 1992 derivati da rimborsi disposti dal FEOGA, sezione orientamento; Vista la nota n. 16476/12802 in data 25 novembre 1992 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la proposta di riparto di tali disponibilita' quantificate in lire 136,255 miliardi per il finanziamento dei regolamenti CEE numeri 2328/91, 2157/92 e 2158/92; Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Delibera: 1. Le linee di intervento ed i collegati volumi finanziari derivanti dalle ulteriori disponibilita' di cui alle premesse da destinare al settore "Agricoltura" per l'anno 1992, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Le competenti autorita' provvedono al finanziamento degli interventi previsti nella presente delibera; eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse, nell'ambito dell'allegato di cui al punto 1, potranno essere concordate tra le amministrazioni responsabili ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne dara' comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione, qualora non si tratti di interventi rientranti nella competenza del Fondo stesso. Dette variazioni sono consentite nei limiti degli importi complessivamente attribuiti a ciascun soggetto responsabile. 3. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario finale. 4. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Comunita' europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. 5. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria. 6. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986. 7. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata. Roma, 30 dicembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO