MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Disposizioni relative all'applicazione del regolamento CEE n. 2092
   del  24  giugno  1991,  e  successive  modificazioni e del decreto
   ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, in materia  di  controllo  ed
   etichettatura delle produzioni agricole ottenute secondo il metodo
   dell'agricoltura biologica.
(GU n.17 del 22-1-1993)

   Con  decreto ministeriale n. 17921/GL782 del 31 dicembre 1992 sono
stati individuati  i  requisiti  di  riconoscimento  degli  organismi
privati  di  controllo  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita' di
controllo   per   le   produzioni   ottenute   secondo   il    metodo
dell'agricoltura  biologica  ed  i  requisiti  delle associazioni dei
consumatori autorizzate alla partecipazione ai controlli medesimi.
   Relativamente agli  organismi  privati  di  controllo  sono  stati
individuati  alcuni requisiti derivanti dalle indicazioni dell'art. 9
del regolamento CEE n. 2092/91 in aggiunta ai requisiti previsti  dal
decreto   ministeriale   n.   338/1992  di  attuazione  del  predetto
Regolamento comunitario.
   Per  quanto  attiene   le   condizioni   poste   dal   regolamento
comunitario,  i  requisiti  individuati  riguardano,  in particolare,
un'esperienza maturata nell'attivita'  di  controllo  di  almeno  tre
anni;  un  numero  di  operatori  controllati  associati  o  non, non
inferiore  a  300;  un  fatturato  dei  prodotti  controllati   dagli
organismi  stessi  non inferiore ai 9 miliardi di lire; una struttura
di controllo istituzionalmente separata dalle attivita' di  interesse
commerciale;  una  struttura  operativa  di  controllo  qualificata e
dimensionata in relazione ai compiti da svolgere.
   Relativamente alla associazioni dei consumatori  autorizzate  alla
partecipazione  ai  controlli,  i  requisiti previsti, oltre a quelli
richiesti dal decreto ministeriale n. 338/1992, art.  7,  sono  stati
individuati   in   relazione   alle  risorse  tecniche  professionali
amministrative e finanziarie delle associazioni,  ad  un'operativita'
che  non  risulti inferiore a tre anni, ad un numero di associati non
inferiore alle 5.000.
   Con lo stesso provvedimento sono state definite le caratteristiche
delle etichette recanti  indicazioni  di  conformita'  al  regime  di
controllo  CEE,  da rilasciare da parte degli organismi di controllo,
agli operatori interessati.
   Tali etichette indicano  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste come autorita' competente; gli organismi privati di controllo
come strutture di certificazione; il numero dell'etichetta; il codice
dell'operatore  e l'indicazione di conformita' al regime di controllo
CEE.
   Il dispositivo di cui sopra  definisce  altresi'  le  modulistiche
relative  alla  notifica di attivita' di produzione; all'applicazione
del  metodo  di  produzione  biologico  (Relazioni  di  ispezione   e
programma annuale di produzione e registri aziendali).
   Il  modello  di  notifica  che  l'operatore  presenta al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola,  ed  all'organismo  di  controllo riconosciuto,
contiene le indicazioni di inizio di attivita' produttiva secondo  il
metodo biologico, in conformita' al regolamento CEE n. 2029/91, oltre
ad  una  serie  di  informazioni riguardanti l'operatore stesso (dati
anagrafici, natura  giuridica,  orientamento  produttivo  aziendale);
l'indicazione  dell'organismo  di controllo prescelto; la descrizione
delle  unita'  produttive  dove  vengono  effettuate  le   operazioni
(ubicazione,  dati  catastali,  strutture  presenti); la natura delle
operazioni  e  dei prodotti, la data di cessato utilizzo dei prodotti
non conformi; l'impegno del notificante ad eseguire la sua  attivita'
conformemente  al  regolamento in questione e ad assoggettarsi al re-
gime di controllo attuato dall'organismo prescelto.
   Il  modello  del  programma  annuale  di  produzione  riguarda  le
comunicazioni  che  le aziende devono fornire al prorpio organismo di
controllo  per  le  attivita'  di  produzione,  che  si  prevede   di
realizzare  nel  corso  dell'anno.  Tale  modello  contiene, inoltre,
attraverso la descrizione  analitica  delle  colture  a  livello  dei
singoli  appezzamenti,  l'indicazione  delle  quantita' e della forza
lavoro che si prevede di impiegare durante l'anno.
   La  relazione  d'ispezione  redatta  a  cura   dell'organismo   di
controllo,  prevede  un'accurata  e completa descrizione delle unita'
produttive (dati  catastali  della  superficie  agricola  utilizzata,
indicazione     dei     luoghi     di     immagazzinaggio     e    di
produzione/lavorazione,   caratteristiche   agronomiche,   ecosistema
dell'ambiente, profilo professionale del produttore), nonche' l'esito
dell'ispezione  e  le  misure  (interventi  tecnici,  analisi,  ecc.)
proposte dell'organismo di controllo stesso per garantire il rispetto
delle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2029/91 ed  infine
le  osservazioni  e commenti sull'ispezione da parte dei partecipanti
all'ispezione.
   I modelli di registri aziendali compilati a cura dell'agricoltore,
identificano l'origine, la natura e le quantita' delle materie  prime
acquistate,  nonche' l'impiego delle stesse. Tali registri prevedono,
inoltre, l'indicazione contabile delle quantita'  e  dei  destinatari
dei prodotti agricoli venduti.
   N.B.  - Per ragioni tecniche la modulistica da utilizzare da parte
degli  interessati   e'   solo   quella   predisposta   dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca dello Stato per il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.