Disposizioni relative all'applicazione del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, in materia di controllo ed etichettatura delle produzioni agricole ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica.(GU n.17 del 22-1-1993)
Con decreto ministeriale n. 17921/GL782 del 31 dicembre 1992 sono stati individuati i requisiti di riconoscimento degli organismi privati di controllo autorizzati all'esercizio dell'attivita' di controllo per le produzioni ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica ed i requisiti delle associazioni dei consumatori autorizzate alla partecipazione ai controlli medesimi. Relativamente agli organismi privati di controllo sono stati individuati alcuni requisiti derivanti dalle indicazioni dell'art. 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in aggiunta ai requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 338/1992 di attuazione del predetto Regolamento comunitario. Per quanto attiene le condizioni poste dal regolamento comunitario, i requisiti individuati riguardano, in particolare, un'esperienza maturata nell'attivita' di controllo di almeno tre anni; un numero di operatori controllati associati o non, non inferiore a 300; un fatturato dei prodotti controllati dagli organismi stessi non inferiore ai 9 miliardi di lire; una struttura di controllo istituzionalmente separata dalle attivita' di interesse commerciale; una struttura operativa di controllo qualificata e dimensionata in relazione ai compiti da svolgere. Relativamente alla associazioni dei consumatori autorizzate alla partecipazione ai controlli, i requisiti previsti, oltre a quelli richiesti dal decreto ministeriale n. 338/1992, art. 7, sono stati individuati in relazione alle risorse tecniche professionali amministrative e finanziarie delle associazioni, ad un'operativita' che non risulti inferiore a tre anni, ad un numero di associati non inferiore alle 5.000. Con lo stesso provvedimento sono state definite le caratteristiche delle etichette recanti indicazioni di conformita' al regime di controllo CEE, da rilasciare da parte degli organismi di controllo, agli operatori interessati. Tali etichette indicano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste come autorita' competente; gli organismi privati di controllo come strutture di certificazione; il numero dell'etichetta; il codice dell'operatore e l'indicazione di conformita' al regime di controllo CEE. Il dispositivo di cui sopra definisce altresi' le modulistiche relative alla notifica di attivita' di produzione; all'applicazione del metodo di produzione biologico (Relazioni di ispezione e programma annuale di produzione e registri aziendali). Il modello di notifica che l'operatore presenta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed all'organismo di controllo riconosciuto, contiene le indicazioni di inizio di attivita' produttiva secondo il metodo biologico, in conformita' al regolamento CEE n. 2029/91, oltre ad una serie di informazioni riguardanti l'operatore stesso (dati anagrafici, natura giuridica, orientamento produttivo aziendale); l'indicazione dell'organismo di controllo prescelto; la descrizione delle unita' produttive dove vengono effettuate le operazioni (ubicazione, dati catastali, strutture presenti); la natura delle operazioni e dei prodotti, la data di cessato utilizzo dei prodotti non conformi; l'impegno del notificante ad eseguire la sua attivita' conformemente al regolamento in questione e ad assoggettarsi al re- gime di controllo attuato dall'organismo prescelto. Il modello del programma annuale di produzione riguarda le comunicazioni che le aziende devono fornire al prorpio organismo di controllo per le attivita' di produzione, che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Tale modello contiene, inoltre, attraverso la descrizione analitica delle colture a livello dei singoli appezzamenti, l'indicazione delle quantita' e della forza lavoro che si prevede di impiegare durante l'anno. La relazione d'ispezione redatta a cura dell'organismo di controllo, prevede un'accurata e completa descrizione delle unita' produttive (dati catastali della superficie agricola utilizzata, indicazione dei luoghi di immagazzinaggio e di produzione/lavorazione, caratteristiche agronomiche, ecosistema dell'ambiente, profilo professionale del produttore), nonche' l'esito dell'ispezione e le misure (interventi tecnici, analisi, ecc.) proposte dell'organismo di controllo stesso per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2029/91 ed infine le osservazioni e commenti sull'ispezione da parte dei partecipanti all'ispezione. I modelli di registri aziendali compilati a cura dell'agricoltore, identificano l'origine, la natura e le quantita' delle materie prime acquistate, nonche' l'impiego delle stesse. Tali registri prevedono, inoltre, l'indicazione contabile delle quantita' e dei destinatari dei prodotti agricoli venduti. N.B. - Per ragioni tecniche la modulistica da utilizzare da parte degli interessati e' solo quella predisposta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.