MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 gennaio 1993, n. 3 

  Imposta INVIM - Decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre  1992,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 1992.  Chiarimenti  sulle  problematiche  concernenti
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17.
(GU n.18 del 23-1-1993)
 
 Vigente al: 23-1-1993  
 

                                    Alle intendenze di finanza
                                    Agli ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari
                                    Agli uffici del registro
                                     e, per conoscenza:
                                    Al   Ministero   del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                    Al   Ministero   dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione civile
                                    All'Avvocatura   generale   dello
                                  Stato
                                    Al   Servizio   centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                    Alla   Direzione  generale  delle
                                  tasse  e  delle  imposte  indirette
                                  sugli    affari   ed   alle   altre
                                  Direzioni generali
                                    Al   Servizio   centrale    della
                                  riscossione
                                    All'Associazione   nazionale  dei
                                  comuni d'Italia
  In relazione alle disposizioni  contenute  nei  commi  da  6  ad  8
dell'art.  17 del decreto legislativo in oggetto indicato, si rendono
opportuni  urgenti  chiarimenti  in   ordine   alla   portata   delle
disposizioni stesse.
PARTE PRIMA: collegamenti tra le INVIM "straordinarie"
  e la successiva INVIM decennale.
  La  scrivente,  in  relazione  anche  a  quesiti gia' pervenuti, fa
presente che per gli immobili assoggettati  a  tassazione  per  INVIM
"straordinaria  1983",  ai  sensi  dell'art.  26 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella  legge  26
aprile  1983, n. 131, i quali siano rimasti esclusi dall'applicazione
dell'INVIM "straordinaria 1991", di cui all'art. 1 del  decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
18  novembre  1991,  n.  363, il decennio di ininterrotto possesso si
compie il 1› gennaio 1993.
  Le fattispecie di esclusione dall'applicazione  della  detta  INVIM
"straordinaria  1991"  sono state ampiamente trattate nella circolare
di questa Direzione generale n. 6 del 27 novembre 1991.
  Successivi casi di esclusione sono stati introdotti dall'art. 1 del
decreto-legge  13   settembre   1991,   n.   396,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  6 febbraio 1992, n. 65. In particolare,
per effetto del primo comma  di  tale  articolo  sono  state  escluse
dall'imposizione  straordinaria  1991  le  unita'  immobiliari urbane
classificate nei gruppi catastali D ed E nonche' quelle per le quali,
avendone le relative caratteristiche tecniche, fosse stata  richiesta
l'iscrizione  in  catasto  nei  predetti  gruppi  anteriormente al 14
dicembre 1991; siffatta esclusione,  si  ricorda,  era  di  carattere
oggettivo e, quindi, operava indipendentemente dal fatto che l'unita'
immobiliare  medesima  fosse utilizzata direttamente dal proprietario
ovvero fosse data in locazione o comodato a terzi ovvero fosse tenuta
sfitta.
  Anche la  suindicata  fattispecie  di  esclusione  dall'imposizione
straordinaria 1991, al pari delle altre previste negli articoli 1 dei
detti   decreti-legge   n.  299/1991  e  n.  396/1991,  non  comporta
l'interruzione   del    maturarsi    dell'incremento    di    valore;
conseguentemente,  come gia' chiarito nella precitata circolare n. 6,
il decennio continua a  decorrere  e  andra'  a  compiersi  alla  sua
naturale  scadenza  (per  gli immobili tassati in INVIM straordinaria
1983, ripetesi, il  decennio  si  compie  il  1›  gennaio  1993)  con
attrazione  a  tassazione  anche dell'incremento di valore registrato
antecedentemente al 31 ottobre 1991.
   Poiche' il presupposto di applicazione  dell'imposta  si  verifica
successivamente  al  31  dicembre 1992, l'INVIM decennale in discorso
soggiace alle deroghe, di cui sara'  trattato  nella  PARTE  SECONDA,
stabilite  nel  comma 7 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato
in  oggetto.  Per  il  resto,  continuano   ad   operare   le   norme
disciplinanti  siffatto  tipo di tassazione contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e  successive
integrazioni e modifiche.
  In  particolare,  continua  ad  operare  la disposizione, di cui al
sesto comma dell'art. 18  del  detto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   643,  in  forza  della  quale  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione scade, per l'INVIM decennale di cui
trattasi, il 31 luglio 1993. In proposito  si  sottolinea  che  entro
detto  termine  la  dichiarazione,  per poter essere tempestiva, deve
pervenire all'ufficio  del  registro  competente  (quello  nella  cui
circoscrizione   si   trova   ciascun  immobile);  la  norma,  recata
dall'ultimo periodo del terzo  comma  dell'art.  1  del  gia'  citato
decreto-legge  n.  299/1991,  secondo la quale, in caso di spedizione
per raccomandata, la  dichiarazione  si  considerava  presentata  nel
giorno  di consegna all'ufficio postale, aveva effetto esclusivamente
nei riflessi dell'INVIM "straordinaria  1991"  e,  quindi,  non  puo'
essere applicata per l'INVIM decennale.
  Parimenti,   continuano   ad  operare  le  disposizioni,  contenute
nell'art. 25 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica  n.
643,  e  successive  modificazioni,  ovvero  in  altre leggi, recanti
esenzioni o riduzioni in materia di INVIM decennale. Al  riguardo  si
richiama  l'attenzione  sul fatto che varie fattispecie di esclusione
dall'INVIM "straordinaria 1991" o di sua riduzione sono peculiari  di
tale  tassazione  e,  quindi,  non  si estendono alla ordinaria INVIM
decennale per la quale, ripetesi, bisogna  avere  esclusivo  riguardo
alle  norme  che  la  disciplinano  (vedansi,  anche, le osservazioni
svolte in proposito nella  cennata  circolare  n.  6  del  1991).  In
particolare:  le  unita'  immobiliari  urbane classificate nei gruppi
catastali D ed E (ovvero quelle per  le  quali  era  stata  richiesta
l'iscrizione  in  catasto in tali gruppi anteriormente al 14 dicembre
1991),  escluse  dall'INVIM  "straordinaria  1991",   sono   soggette
all'INVIM    decennale   in   questione,   salvo   che   abbiano   le
caratteristiche per poter essere esentate ai sensi dell'art.  25  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 643/1972, e successive
modificazioni, ovvero di altre leggi (si pensi,  ad  esempio,  ad  un
fabbricato  del  gruppo  D,  strutturato  in  modo tale da non essere
suscettibile  di  destinazione  diversa  da  quella commerciale senza
radicali trasformazioni e che sia utilizzato, al 1› gennaio 1993, per
l'esercizio dell'attivita'  commerciale  direttamente  da  parte  del
proprietario   e   dell'enfiteuta);   non  si  applica  la  riduzione
dell'imposta all'80 per cento, per le unita' immobiliari destinate  a
civile  abitazione e locate ad equo canone, prevista, ai soli effetti
dell'INVIM "straordinaria 1991", dal comma 8-  bis  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 299/1991.
PARTE SECONDA: chiarimenti sull'art. 17.
  I  commi da 6 ad 8 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato in
oggetto disciplinano le sorti dell'INVIM, in attuazione dei  principi
contenuti  nel  primo  comma, lettera a), punto 17, dell'art. 4 della
legge di delega 23 ottobre 1992,  n.  421.  (Con  l'occasione  si  fa
presente che nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del  30 dicembre 1992 e' stato erroneamente scritto, al primo periodo
del comma 6, che l'INVIM e' soppressa con effetto dal 1› gennaio 1983
anziche' dal  1›  gennaio  1993;  la  relativa  correzione  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993).
  1)   Non   sorgono   particolari  problemi  per  i  presupposti  di
applicazione dell'imposta che si verificano fino al 31 dicembre 1992,
ovverosia  -  citando  quelli  di   maggior   frequenza   -   per   i
trasferimenti,  i  conferimenti,  le assegnazioni, le costituzioni di
diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di decenni, che,
secondo  le  disposizioni  regolanti  l'INVIM,  avvengono  fino  alla
suddetta  data.  In tal caso continuano ad operare le norme contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  643,
e   successive   integrazioni   e  modifiche  ovvero,  per  le  INVIM
"straordinarie 1983 e 1991",  quelle  dettate  per  tali  eccezionali
forme  di imposizione; il gettito dell'imposta e relative sanzioni ed
interessi, anche se riscosso successivamente  al  31  dicembre  1992,
continua  ad essere di spettanza del comune avente diritto ovvero, se
scaturente dalle dette INVIM straordinarie, dello Stato.
  2) Per i presupposti di applicazione dell'imposta, intesi nei sensi
suddetti, che si verificano successivamente al 31 dicembre 1992  (ivi
compresa,  quindi,  la  decennale  di  cui si e' trattato nella PARTE
PRIMA) ma non oltre il 1› gennaio 2003, l'INVIM  continua  ad  essere
disciplinata  dalle  norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 643/1972, e successive integrazioni e modifiche  -  ivi
comprese  quelle  recanti  agevolazioni,  esezioni,  o  riduzioni  di
imposta  contemplate  dallo  stesso  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n. 643 o da altre leggi - avendo ovviamente riguardo alla
situazione  esistente  al  momento  del   verificarsi   di   siffatti
presupposti di applicazione dell'imposta, ma con le seguenti deroghe:
    a) l'incremento di valore maturato successivamente al 31 dicembre
1992 non rileva agli effetti dell'applicazione dell'INVIM, per cui la
tassazione   non   puo'   che   riferirsi  all'incremento  registrato
dall'immobile fino alla suddetta data. Conseguentemente il valore fi-
nale da assumere,  salvo  quanto  sara'  detto  in  prosieguo  per  i
fabbricati in corso di costruzione, e' quello al 31 dicembre 1992.
  Siffatto   valore   deve,  in  ogni  caso,  essere  indicato  nella
dichiarazione INVIM in quanto rilevante esclusivamente  agli  effetti
dell'applicazione  di tale imposta e non anche di altri tributi quali
l'imposta di registro, di successione od IVA.
  Esso  deve  essere  dichiarato  in  misura  non  inferiore a quella
corrispondente al volore venale  in  comune  commercio  dell'immobile
alla predetta data del 31 dicembre 1992 (e cio' anche nell'ipotesi in
cui   il  trasferimento  dell'immobile,  avvenuto  nel  sovraindicato
periodo di tempo dal 1›  gennaio  1993  al  1›  gennaio  2003  ed  in
relazione  al quale viene attratto a tassazione l'incremento maturato
fino al 31 dicembre 1992, sia soggetto ad  IVA).  Tuttavia  per  tale
valore  finale  -  sempreche'  ovviamente indicato in dichiarazione -
relativo a fabbricati od a terreni, con esclusione di  quelli  per  i
quali   gli   strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione
edificatoria, continua ad operare, alle condizioni  prescritte  dalle
norme   vigenti,   la   nota  limitazione  del  potere  rettificativo
dell'ufficio; a tal fine dovranno essere  assunte  le  tariffe  e  le
rendite  catastali quali risultano stabilite dall'amministrazione del
catasto a seguito della revisione generale disposta  con  il  decreto
del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  31 del 7 febbraio 1990 (vedasi comma 3 dell'art. 2 del
decreto legge 24 novembre 1992, n. 455) ed i moltiplicatori  indicati
nel  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  14  dicembre  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  successivo   17
dicembre.
  Qualora   al   31   dicembre   1992,  a  seguito  di  utilizzazione
edificatoria dell'area ai sensi  del  sesto  comma  dell'art.  6  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 643/1972, e successive
modificazioni, il fabbricato sia  ancora  in  corso  di  costruzione,
ovvero  di  ricostruzione  se  insistente  su  area  risultante dalla
demolizione di fabbricato preesistente, il valore finale sara' quello
venale dell'area al momento  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione
ovvero di ricostruzione (per l'interpretazione ministeriale del detto
sesto  comma,  vedasi  la  circolare  n.  3 del 10 aprile 1991); cio'
evidentemente perche', in tal caso, non puo' essere tassato  soltanto
il  primo "segmento" di incremento di valore. Il predetto criterio va
seguito anche nel caso in cui il fabbricato in corso di costruzione o
ricostruzione al 31 dicembre 1992  venga  successivamente  trasferito
non ultimato, ovverosia ancora allo stato "rustico".
    b)   Conseguentemente   all'attrazione   a   tassazione  soltanto
dell'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre  1992,  ovvero
fino  all'antecedente  data di inizio dei lavori di costruzione nella
fattispecie illustrata sub lettera  a),  per  la  determinazione  del
parametro  di riferimento, in base al quale procedere alla formazione
degli scaglioni ai sensi dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  643/1972,  e successive modificazioni, occorre
aver riguardo al tempo intercorso  fino  alle  predette  date,  senza
quindi  tenere  conto dell'ulteriore periodo temporale trascorso fino
al  momento  del  verificarsi   del   presupposto   di   applicazione
dell'imposta.
  Sempre  in conseguenza di siffatta interruzione dell'incremento, le
spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono  computabili
solo   se   riferibili  al  periodo  di  maturazione  dell'incremento
assoggettato a tassazione.
    c) Le aliquote da applicare sull'intero territorio nazionale,  in
ogni  scaglione di incremento di valore, sono quelle massime previste
dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972,
e successive modificazioni. Come precisato  in  varie  occasioni  (da
ultimo, con la circolare n. 6 del 27 novembre 1991 relativa all'INVIM
"straordinaria  1991"  la  quale,  anch'essa,  si  applicava  con  le
aliquote massime) tali aliquote  sono  del  5  per  cento  nel  primo
scaglione;  del 10 per cento nel secondo; del 15 per cento nel terzo;
del 20 per cento nel quarto; del 25 per cento nel quinto; del 30  per
cento nell'ultimo.
  In verita', la disposizione non e' nuova in quanto fin dal 1982, di
anno  in  anno,  e'  stata  prescritta  l'applicazione delle aliquote
massime; essa rende  permanente  il  sistema  di  attestazione  delle
aliquote  sul  massimo, in connessione con la sottrazione del gettito
INVIM ai  comuni  e  la  sua  attribuzione,  come  si  precisera'  in
prosieguo, allo Stato.
    d) E' soppressa la partecipazione del comune all'accertamento, di
cui  all'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
643/1972, e successive modificazioni  (la  quale  peraltro,  come  e'
noto,  non  si  estendeva  all'INVIM dovuta da soggetti diversi dalle
persone  fisiche  e,  quindi,  neanche   alla   "decennale");   cio',
evidentemente, perche' il comune non e' piu' beneficiario del gettito
INVIM.
    e)  Le  somme  riscosse  a  titolo  di  imposta  INVIM e relative
sanzioni  ed  interessi  (ivi  comprese  quelle  dovute   a   seguito
dell'applicazione della "decennale" di cui si e' trattato nella PARTE
PRIMA) sono di esclusiva spettanza dello Stato, indipendentemente dal
luogo  di  ubicazione  dell'immobile  tassato  e,  quindi,  anche  se
l'immobile stesso sia sito nel territorio  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli uffici
del  registro pertanto, devono versare le predette somme sul capitolo
1233 dell'entrata del bilancio dello Stato.
                                  *
                               *     *
  Agli ispettorati  compartimentali  delle  tasse  viene  inviato  un
congruo  numero  di copie della presente circolare per il successivo,
tempestivo inoltro agli uffici del registro  compresi  nella  propria
circoscrizione.  Gli  ispettorati stessi avranno cura di fornire alla
scrivente un cenno di assicurazione.
                                                   Il Ministro: GORIA