Imposta INVIM - Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992. Chiarimenti sulle problematiche concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17.(GU n.18 del 23-1-1993)
Vigente al: 23-1-1993
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici del registro e, per conoscenza: Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile All'Avvocatura generale dello Stato Al Servizio centrale degli ispettori tributari Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed alle altre Direzioni generali Al Servizio centrale della riscossione All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia In relazione alle disposizioni contenute nei commi da 6 ad 8 dell'art. 17 del decreto legislativo in oggetto indicato, si rendono opportuni urgenti chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni stesse. PARTE PRIMA: collegamenti tra le INVIM "straordinarie" e la successiva INVIM decennale. La scrivente, in relazione anche a quesiti gia' pervenuti, fa presente che per gli immobili assoggettati a tassazione per INVIM "straordinaria 1983", ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i quali siano rimasti esclusi dall'applicazione dell'INVIM "straordinaria 1991", di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, il decennio di ininterrotto possesso si compie il 1 gennaio 1993. Le fattispecie di esclusione dall'applicazione della detta INVIM "straordinaria 1991" sono state ampiamente trattate nella circolare di questa Direzione generale n. 6 del 27 novembre 1991. Successivi casi di esclusione sono stati introdotti dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 65. In particolare, per effetto del primo comma di tale articolo sono state escluse dall'imposizione straordinaria 1991 le unita' immobiliari urbane classificate nei gruppi catastali D ed E nonche' quelle per le quali, avendone le relative caratteristiche tecniche, fosse stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991; siffatta esclusione, si ricorda, era di carattere oggettivo e, quindi, operava indipendentemente dal fatto che l'unita' immobiliare medesima fosse utilizzata direttamente dal proprietario ovvero fosse data in locazione o comodato a terzi ovvero fosse tenuta sfitta. Anche la suindicata fattispecie di esclusione dall'imposizione straordinaria 1991, al pari delle altre previste negli articoli 1 dei detti decreti-legge n. 299/1991 e n. 396/1991, non comporta l'interruzione del maturarsi dell'incremento di valore; conseguentemente, come gia' chiarito nella precitata circolare n. 6, il decennio continua a decorrere e andra' a compiersi alla sua naturale scadenza (per gli immobili tassati in INVIM straordinaria 1983, ripetesi, il decennio si compie il 1 gennaio 1993) con attrazione a tassazione anche dell'incremento di valore registrato antecedentemente al 31 ottobre 1991. Poiche' il presupposto di applicazione dell'imposta si verifica successivamente al 31 dicembre 1992, l'INVIM decennale in discorso soggiace alle deroghe, di cui sara' trattato nella PARTE SECONDA, stabilite nel comma 7 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato in oggetto. Per il resto, continuano ad operare le norme disciplinanti siffatto tipo di tassazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche. In particolare, continua ad operare la disposizione, di cui al sesto comma dell'art. 18 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, in forza della quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade, per l'INVIM decennale di cui trattasi, il 31 luglio 1993. In proposito si sottolinea che entro detto termine la dichiarazione, per poter essere tempestiva, deve pervenire all'ufficio del registro competente (quello nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile); la norma, recata dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 299/1991, secondo la quale, in caso di spedizione per raccomandata, la dichiarazione si considerava presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale, aveva effetto esclusivamente nei riflessi dell'INVIM "straordinaria 1991" e, quindi, non puo' essere applicata per l'INVIM decennale. Parimenti, continuano ad operare le disposizioni, contenute nell'art. 25 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni, ovvero in altre leggi, recanti esenzioni o riduzioni in materia di INVIM decennale. Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che varie fattispecie di esclusione dall'INVIM "straordinaria 1991" o di sua riduzione sono peculiari di tale tassazione e, quindi, non si estendono alla ordinaria INVIM decennale per la quale, ripetesi, bisogna avere esclusivo riguardo alle norme che la disciplinano (vedansi, anche, le osservazioni svolte in proposito nella cennata circolare n. 6 del 1991). In particolare: le unita' immobiliari urbane classificate nei gruppi catastali D ed E (ovvero quelle per le quali era stata richiesta l'iscrizione in catasto in tali gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991), escluse dall'INVIM "straordinaria 1991", sono soggette all'INVIM decennale in questione, salvo che abbiano le caratteristiche per poter essere esentate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, ovvero di altre leggi (si pensi, ad esempio, ad un fabbricato del gruppo D, strutturato in modo tale da non essere suscettibile di destinazione diversa da quella commerciale senza radicali trasformazioni e che sia utilizzato, al 1 gennaio 1993, per l'esercizio dell'attivita' commerciale direttamente da parte del proprietario e dell'enfiteuta); non si applica la riduzione dell'imposta all'80 per cento, per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone, prevista, ai soli effetti dell'INVIM "straordinaria 1991", dal comma 8- bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991. PARTE SECONDA: chiarimenti sull'art. 17. I commi da 6 ad 8 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato in oggetto disciplinano le sorti dell'INVIM, in attuazione dei principi contenuti nel primo comma, lettera a), punto 17, dell'art. 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. (Con l'occasione si fa presente che nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e' stato erroneamente scritto, al primo periodo del comma 6, che l'INVIM e' soppressa con effetto dal 1 gennaio 1983 anziche' dal 1 gennaio 1993; la relativa correzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993). 1) Non sorgono particolari problemi per i presupposti di applicazione dell'imposta che si verificano fino al 31 dicembre 1992, ovverosia - citando quelli di maggior frequenza - per i trasferimenti, i conferimenti, le assegnazioni, le costituzioni di diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di decenni, che, secondo le disposizioni regolanti l'INVIM, avvengono fino alla suddetta data. In tal caso continuano ad operare le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche ovvero, per le INVIM "straordinarie 1983 e 1991", quelle dettate per tali eccezionali forme di imposizione; il gettito dell'imposta e relative sanzioni ed interessi, anche se riscosso successivamente al 31 dicembre 1992, continua ad essere di spettanza del comune avente diritto ovvero, se scaturente dalle dette INVIM straordinarie, dello Stato. 2) Per i presupposti di applicazione dell'imposta, intesi nei sensi suddetti, che si verificano successivamente al 31 dicembre 1992 (ivi compresa, quindi, la decennale di cui si e' trattato nella PARTE PRIMA) ma non oltre il 1 gennaio 2003, l'INVIM continua ad essere disciplinata dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive integrazioni e modifiche - ivi comprese quelle recanti agevolazioni, esezioni, o riduzioni di imposta contemplate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 643 o da altre leggi - avendo ovviamente riguardo alla situazione esistente al momento del verificarsi di siffatti presupposti di applicazione dell'imposta, ma con le seguenti deroghe: a) l'incremento di valore maturato successivamente al 31 dicembre 1992 non rileva agli effetti dell'applicazione dell'INVIM, per cui la tassazione non puo' che riferirsi all'incremento registrato dall'immobile fino alla suddetta data. Conseguentemente il valore fi- nale da assumere, salvo quanto sara' detto in prosieguo per i fabbricati in corso di costruzione, e' quello al 31 dicembre 1992. Siffatto valore deve, in ogni caso, essere indicato nella dichiarazione INVIM in quanto rilevante esclusivamente agli effetti dell'applicazione di tale imposta e non anche di altri tributi quali l'imposta di registro, di successione od IVA. Esso deve essere dichiarato in misura non inferiore a quella corrispondente al volore venale in comune commercio dell'immobile alla predetta data del 31 dicembre 1992 (e cio' anche nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile, avvenuto nel sovraindicato periodo di tempo dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003 ed in relazione al quale viene attratto a tassazione l'incremento maturato fino al 31 dicembre 1992, sia soggetto ad IVA). Tuttavia per tale valore finale - sempreche' ovviamente indicato in dichiarazione - relativo a fabbricati od a terreni, con esclusione di quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad operare, alle condizioni prescritte dalle norme vigenti, la nota limitazione del potere rettificativo dell'ufficio; a tal fine dovranno essere assunte le tariffe e le rendite catastali quali risultano stabilite dall'amministrazione del catasto a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990 (vedasi comma 3 dell'art. 2 del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455) ed i moltiplicatori indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del successivo 17 dicembre. Qualora al 31 dicembre 1992, a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, il fabbricato sia ancora in corso di costruzione, ovvero di ricostruzione se insistente su area risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, il valore finale sara' quello venale dell'area al momento di inizio dei lavori di costruzione ovvero di ricostruzione (per l'interpretazione ministeriale del detto sesto comma, vedasi la circolare n. 3 del 10 aprile 1991); cio' evidentemente perche', in tal caso, non puo' essere tassato soltanto il primo "segmento" di incremento di valore. Il predetto criterio va seguito anche nel caso in cui il fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione al 31 dicembre 1992 venga successivamente trasferito non ultimato, ovverosia ancora allo stato "rustico". b) Conseguentemente all'attrazione a tassazione soltanto dell'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992, ovvero fino all'antecedente data di inizio dei lavori di costruzione nella fattispecie illustrata sub lettera a), per la determinazione del parametro di riferimento, in base al quale procedere alla formazione degli scaglioni ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, occorre aver riguardo al tempo intercorso fino alle predette date, senza quindi tenere conto dell'ulteriore periodo temporale trascorso fino al momento del verificarsi del presupposto di applicazione dell'imposta. Sempre in conseguenza di siffatta interruzione dell'incremento, le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di maturazione dell'incremento assoggettato a tassazione. c) Le aliquote da applicare sull'intero territorio nazionale, in ogni scaglione di incremento di valore, sono quelle massime previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni. Come precisato in varie occasioni (da ultimo, con la circolare n. 6 del 27 novembre 1991 relativa all'INVIM "straordinaria 1991" la quale, anch'essa, si applicava con le aliquote massime) tali aliquote sono del 5 per cento nel primo scaglione; del 10 per cento nel secondo; del 15 per cento nel terzo; del 20 per cento nel quarto; del 25 per cento nel quinto; del 30 per cento nell'ultimo. In verita', la disposizione non e' nuova in quanto fin dal 1982, di anno in anno, e' stata prescritta l'applicazione delle aliquote massime; essa rende permanente il sistema di attestazione delle aliquote sul massimo, in connessione con la sottrazione del gettito INVIM ai comuni e la sua attribuzione, come si precisera' in prosieguo, allo Stato. d) E' soppressa la partecipazione del comune all'accertamento, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni (la quale peraltro, come e' noto, non si estendeva all'INVIM dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche e, quindi, neanche alla "decennale"); cio', evidentemente, perche' il comune non e' piu' beneficiario del gettito INVIM. e) Le somme riscosse a titolo di imposta INVIM e relative sanzioni ed interessi (ivi comprese quelle dovute a seguito dell'applicazione della "decennale" di cui si e' trattato nella PARTE PRIMA) sono di esclusiva spettanza dello Stato, indipendentemente dal luogo di ubicazione dell'immobile tassato e, quindi, anche se l'immobile stesso sia sito nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli uffici del registro pertanto, devono versare le predette somme sul capitolo 1233 dell'entrata del bilancio dello Stato. * * * Agli ispettorati compartimentali delle tasse viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del registro compresi nella propria circoscrizione. Gli ispettorati stessi avranno cura di fornire alla scrivente un cenno di assicurazione. Il Ministro: GORIA