Determinazione per l'anno 1993 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.(GU n.24 del 30-1-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso; Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1991, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1992; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1993; Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 17 dicembre 1992, di confermare per l'anno 1993 la misura gia' fissata per l'anno 1992 con decreto ministeriale 14 novembre 1991 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1993, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 1993 Il Ministro: GUARINO