Ristrutturazione della commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci. (Provvedimento n. 1/1993).(GU n.30 del 6-2-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 13 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896; Vista la legge 18 settembre 1973, n. 836; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, ed in particolare l'art. 29, lettera c); Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare l'art. 19, punto 6; Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990, con il quale e' stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo dei farmaci, ed in particolare il punto 6, che prevede l'istituzione di un'apposita commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci; Visto il decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP in data 25 ottobre 1990, successivamente integrato con decreti rispettivamente in data 25 ottobre e 10 dicembre 1991, con il quale si e' provveduto a istituire la commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci; Ritenuta l'opportunita', d'intesa con il Ministro della sanita', di riconsiderare la composizione, la durata e le funzioni di detta commissione e al fine di riservare agli uffici della segreteria del CIP, istituzionalmente competente, l'istruttoria dei prezzi dei farmaci, e di rendere piu' sollecito, riordinandolo, l'adempimento delle funzioni della commissione; Delibera: Il punto 6 del provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 e' sostituito dal seguente: "Con apposito decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP e' riordinata la commissione prezzo farmaci. La commissione ha funzioni consultive ed e' cosi' composta: un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione, che la presiede; il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita'; il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato; il direttore dell'Istituto superiore di sanita'; tre esperti in materie economiche; tre esperti in materie scientifiche. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Segreteria generale del CIP. Il presidente e gli esperti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il presidente ed i membri di diritto, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da propri delegati, secondo le modalita' indicate nel decreto istitutivo della commissione". Le spese di funzionamento della commissione, ivi compreso il compenso spettante ai suoi componenti, vengono determinate con decreto del Ministro-Presidente delegato del CIP, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita'. Il Ministro-Presidente delegato del CIP e' delegato ad emanare le norme esecutive necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione. Roma, 5 febbraio 1993 Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO