Pensionamento anticipato dei lavoratori delle miniere ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460.(GU n.33 del 10-2-1993)
Il CIPI, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha deliberato l'accertamento, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge n. 221/1990, come modificato dall'art.2- bis del decreto-legge n. 393/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460/1992 l'eccedenza di manodopera presso la societa' Bariosarda S.p.a., Nuova mineraria Silius S.p.a. (gia' Mineraria Silius S.p.a.), Nuova Solmine S.p.a., S.I.M. - Societa' italiana miniere S.p.a., Talco e grafite Valchisone S.p.a. L'entita' delle eccedenze e' determinato, per ciascuna impresa, quale pari al numero dei lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1991, dei requisiti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 citata in premessa ed in forza alle unita' indicate nei provvedimenti dell'8 ottobre, 5 novembre e 20 dicembre 1991 richiamati in premessa. Il termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte dei predetti lavoratori eccedentari e' fissato al 31 dicembre 1992. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra la sede centrale e le sedi provinciali dell'I.N.P.S. le imprese interessate dovranno tempestivamente comunicare al predetto Istituto - Direzione generale - Servizio prestazioni A.G.O. - Reparto IV, l'elenco nominativo dei lavoratori eccedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al pensionamento anticipato, le cui domande saranno trasmesse all'I.N.P.S. entro dieci giorni dalla sopracitata data del 31 dicembre 1992. E' fatto obbligo alle imprese di dare tempestiva comunicazione della presente deliberazione ai lavoratori interessati.