MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 1993 

  Esonero  dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus
importati temporaneamente  dalla  Gran  Bretagna  ed  appartenenti  a
persone ivi residenti stabilmente.
(GU n.37 del 15-2-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge  12  dicembre  1973,  n.  820,  che  da'
facolta'  al  Ministro  delle  finanze  di  concedere l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli  autoveicoli  e
rimorchi   temporaneamente  importati  dall'estero,  quando  sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
                              Decreta:
  Gli  autobus  importati  temporaneamente  dalla  Gran  Bretagna  ed
appartenenti  a  persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal
pagamento  delle  tasse  automobilistiche  di  cui  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, e successive
modificazioni.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza delle reciprocita' di trattamento.
  Il presente decreto  entrera'  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA