Esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autobus importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente.(GU n.37 del 15-2-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario; Decreta: Gli autobus importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza delle reciprocita' di trattamento. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1993 Il Ministro: GORIA